Con la risposta n. 594/2020 l’Agenzia delle Entrate conferma che il diretto beneficiario istituito con l’art. 65 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, può usufruire del credito di imposta maturato sui canoni di locazione pagati, compensandolo direttamente, ovvero optare per la sua cessione totale e/o parziale entro il 31 dicembre 2021. Le eventuali eccedenze, di cui il contribuente non abbia goduto anche per incapienza di imposta, non saranno comunque riportabili nell’esercizio successivo o rimborsabili.
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