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Versamenti imposte e saldo IMU: cosa cambia con il Decreto “Ristori-bis”

di Saverio Cinieri | 10 Novembre 2020
Versamenti imposte e saldo IMU: cosa cambia con il Decreto “Ristori-bis”

Il c.d. Decreto “Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149), pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, interviene nuovamente sui versamenti di novembre e dicembre, per agevolare i contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi scaturita a seguito del diffondersi dell’epidemia da Coronavirus. E lo fa intervenendo su più fronti, a partire dal secondo o unico acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione che, per i soggetti ISA che rientrano in alcune categorie economiche appositamente individuate, slittano al 30 aprile 2021. Inoltre, non manca l’ulteriore intervento sul versamento della seconda rata IMU che, per alcune tipologie di soggetti che risiedono nelle Regioni ad alto rischio epidemiologico, viene eliminato. Infine, si rinviano al 16 marzo 2021 i versamenti di novembre di ritenute, addizionali e IVA per i soggetti la cui attività è stata sospesa o per particolari categorie economiche che risiedono nelle c.d. “zone rosse e arancioni”.

Slittamento dell’acconto di novembre

L'art. 6 del decreto "Ristori bis" prevede lo slittamento al 30 aprile 2021 della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in calendario il 30 novembre 2020.

In realtà non si tratta di un rinvio generalizzato per tutti i contribuenti, ma solo per alcune categorie economiche con determinati requisiti e situate in alcune Regioni d’Italia.

Le categorie economiche sono quelle elencate nell’Allegato 1 del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto “Ristori”), come integrato dal Decreto di cui si discute.

Si tratta, ad esempio, dei bar, pub, ristoranti, alberghi, piscine, palestre, cinema, discoteche.

Ma non solo.

Sono interessati anche altri soggetti, ovvero quelli elencati nell’Allegato 2 del Decreto, e cioè, molte attività commerciali non rientranti nel settore alimentare e dei beni di prima necessità.

La proroga, però, riguarda solo i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e assimilati (vedi tabella seguente), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (c.d. “zona rossa”), ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (c.d. “zona arancione”).

La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Tabella: proroga versamenti IRPEF-IRES-IRAP di novembre

Soggetti interessati

  • Soggetti ISA a prescindere dall’eventuale riduzione del fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019;
  • contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, comma 1 , D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • contribuenti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);
  • soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
  • soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).

Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa

Tutti quelli elencati nell’Allegato 1  e nell’Allegato 2 al Decreto.

Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in “zona arancione

Esercenti l’attività di gestione di ristoranti.

Cosa slitta

Seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

A quando slitta

30 aprile 2021.

Esonero dal versamento della seconda rata IMU

Un’altra importante novità (art. 5) riguarda l’esonero dal versamento dell’IMU, e più precisamente, della rata in scadenza il 16 dicembre 2020.

Nel dettaglio, la norma prevede che, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al Decreto (quindi, si tratta, per lo più di esercenti attività di commercio di generi non alimentari e non di prima necessità), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Gli immobili, però, devono essere ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Quindi, si tratta delle c.d. “Regioni rosse”.

Va però ricordato che l’esonero dal versamento dell’IMU contenuto nel D.L. “Ristori-bis”, di cui si è appena detto, va coordinato con altre norme di uguale tenore contenute nel Decreto “Agosto” (art. 78, D.L. n. 104/2020) e nel Decreto “Ristori” (art. 9, D.L. n. 137/2020).

In particolare, la prima norma (art. 78, D.L. n. 104/2020) ha stabilito che, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU, relativa a:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2.  immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (per questi immobili l’esenzione si applica anche per gli anni 2021 e 2022);
  5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre:

  • l’esenzione della seconda rata dell’IMU per le pertinenze degli immobili rientranti nella categoria D2, si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell’art. 177 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).
  • ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

Invece, con l’art. 9 del Decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020) è stato abolito il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria.

Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento, come sostituita dalla Tabella 1 del Decreto “Ristori-bis”.

Anche in questo caso, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

Sospensione versamenti novembre

Un’ultima disposizione in materia di versamenti (art. 7) riguarda la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) ai versamenti relativi all’IVA.

La norma si applica:

  • ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 23 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone rosse e arancioni);
  • ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2  al D.L. 9 novembre 2020, n. 149 e a quelli che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone rosse).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Riferimenti normativi:

 

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