L’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello n. 416 del 28 settembre 2020 ha chiarito che le vendite delivery, per meglio dire le vendite di beni acquistati on line ma ricevuti dal cliente privato presso il proprio domicilio, non sono soggette all’obbligo di emissione del documento commerciale e della relativa trasmissione telematica dei corrispettivi; fermo restando l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. Il soggetto che effettua tali vendite delivery, ancorché esonerato dai citati obblighi, può comunque adottare il sistema di trasmissione telematica dei corrispettivi.
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