L’art. 24 del Decreto “Rilancio” ha disposto che il versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, nonché il versamento della prima rata d’acconto relativa all’anno 2020, non siano dovuti da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi aventi un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro, con l’esclusione dei casi specificatamente individuati dalla norma. L’Agenzia delle Entrate, con circolare 25/E del 20 agosto 2020 ha fornito chiarimenti in ordine all’indicazione in dichiarazione dei redditi dell’eventuale credito 2018 inutilizzato e riassorbito dal debito abbuonato, e all’indicazione dell’Aiuto di Stato in dichiarazione IRAP. Alcuni casi di compilazione potranno contribuire a comprendere la casistica di compilazione del rigo IR28 e del quadro Aiuti di Stato, con particolare attenzione posta al caso di credito 2018 residuo e dichiarativo IRAP a credito.
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