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AGEVOLAZIONI

Per il cappotto termico, il condominio può scegliere tra il 90%, 65% o 110%

di Carla De Luca | 9 Settembre 2020
Per il cappotto termico, il condominio può scegliere tra il 90%, 65% o 110%

L’amministratore di condominio, sito in zona B, può richiedere per la realizzazione del cappotto termico esterno condominiale il c.d. bonus facciate al 90% (portando in detrazione la spesa in 10 anni o scegliendo lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta) o in alternativa l’ecobonus ex art. 14, D.L. n. 63/2013, al 65% (che porta con sé la possibilità di scegliere la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante) o al 110% (in 5 anni o con lo sconto in fattura o la cessione del credito). Ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del c.d. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. La scelta dipenderà dalla provvista finanziaria a disposizione del contribuente, dalla sua capienza d’imposta e dal tipo di intervento che va ad effettuare.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Bonus facciate del 90% per interventi di recupero della facciata esterna degli edifici esistenti, senza limiti massimi di spesa e detrazione ripartita in dieci quote annuali.