Commento
PREVIDENZA

Artigiani e Commercianti, c’è tempo fino al 30 settembre per la comunicazione di sospensione INPS

di Sandra Pennacini | 22 Settembre 2020
Artigiani e Commercianti, c’è tempo fino al 30 settembre per la comunicazione di sospensione INPS

Il 16 settembre ha preso il via la ripresa dei versamenti sospesi ai sensi dei diversi “decreti Covid-19”. Tra questi, la contribuzione fissa dovuta da artigiani e commercianti, in scadenza naturale a maggio 2020. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con messaggio 20 luglio 2020, n. 2871 , aveva reso noto che la sospensione e le modalità prescelte per la ripresa dei versamenti doveva essere comunicata all’Istituto, senza tuttavia prevedere un termine ultimo per la presentazione dell’istanza dedicata. Ora, con messaggio 14 settembre 2020, n. 3331 , si apprende che la comunicazione potrà essere effettuata entro il 30 settembre 2020.

Premessa

Ai sensi dell’art. 18 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità), convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40, il versamento relativo ai contributi fissi Artigiani e Commercianti, in scadenza il 18 maggio 2020 (il 16 era sabato), poteva essere sospeso, a condizione che:

  • per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente si fosse verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (commi 1 e 2 );
  • per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente si fosse verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (commi 3 e 4 );

Inoltre, la sospensione spettava, indipendentemente dal fatturato, nel caso di soggetti che avessero intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 (comma 5 ).

Nel rispetto delle condizioni richieste, hanno potuto giovarsi della sospensione del versamento i titolari di imprese individuali iscritti alla gestione artigiani/commercianti, per i contributi propri e quelli eventualmente dovuti per collaboratori familiari, nonché, come chiarito “a filo di scadenza” dalla circolare Inps 16 maggio 2020, n. 59 , la sospensione poteva essere fruita anche dai soci lavoratori di società. In questo caso, i requisiti di legge (ovvero la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nella misura richiesta) dovevano essere verificati con riferimento all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione.

Con messaggio 20 luglio 2020, n. 2871 , l'Inps aveva reso noto che la sospensione e le modalità prescelte per la ripresa dei versamenti doveva essere comunicata all’Istituto, utilizzando una specifica procedura messa a disposizione sul sito istituzionale, e rinvenibile nell’area “Prestazioni e Servizi / Tutti i servizi / Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid-19”.

Per quanto riguarda la procedura, la stessa è già stata oggetto di dettagliata descrizione con precedente Circolare Monografica, Artigiani e commercianti: la sospensione della rata INPS di maggio deve essere comunicata, cui si rimanda.

In questa sede ci limiteremo ad evidenziare le possibili modalità di versamento dei contributi sospesi, che sono ulteriormente mutate a seguito delle modifiche introdotte dal cd. decreto "Agosto", D.L. n. 104/2020 , nonché le tempistiche e le finalità della comunicazione.

 

Il versamento dei contributi sospesi

La ripresa dei versamenti dei contributi AF / CF sospesi ai sensi del decreto "Liquidità", D.L. n. 23/2020 , è avvenuta in data 16 settembre 2020.

Infatti, ai sensi dell’art. 126, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,“I versamenti sospesi ai sensi dell'art. 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020”.

A tale possibilità si è poi affiancata l’ulteriore possibile definizione di un piano di rientro più esteso, come previsto dall’art. 97 del decreto "Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), a mente del quale è possibile versare i contributi sospesi, ivi inclusi quelli relativi alla contribuzione fissa artigiani e commercianti:

  • per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Le disposizioni del decreto di Agosto sono state accolte dall’Inps, con messaggio 9 settembre 2020 n. 3274 .

Nello specifico, l’Istituto ha confermato, al punto 1.2. dedicato ad Artigiani e commercianti, che restano pienamente valide le indicazioni fornite con la circolare n. 59/2020 – già richiamata ed approfondita nella Circolare Monografica summenzionata, cui si rimanda – e ulteriormente ha ricordato che è necessario presentare istanza di sospensione, utilizzando il format di cui al messaggio n. 2871/2020 , anche nel caso in cui si ritenga di effettuare il versamento in precedenza sospeso avvalendosi della maggiore rateazione prevista dal D.L. n. 104/2020 .

Per Il versamento in forma rateale è necessario utilizzare una specifica codeline, visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

Finalità e termini di presentazione dell’istanza di sospensione

La presentazione dell’istanza di sospensione è finalizzata a segnalare all’INPS che il versamento della contribuzione fissa Artigiani / Commercianti non è stato effettuato a scadenza naturale, ovvero in data 18 maggio 2020 (il 16 era sabato).

Tale comunicazione, pertanto, non è esclusivamente propedeutica ad evidenziare un versamento rateale dei contributi sospesi, bensì serve ad evidenziare la motivazione per la quale i contributi stessi non sono stati versati alla scadenza “canonica”, al fine di evitare la richiesta di sanzioni per tardivo versamento.

La precisazione è importante per chiarire che la comunicazione è necessaria anche nel caso in cui il versamento sia già stato effettuato. Occorre infatti ricordare che, in origine, il decreto "Liquidità" (D.L. n. 23/2020 ) prevedeva una ripresa dei versamenti a partire dal 30 giugno; potrebbe quindi essere accaduto che il versamento sia già stato effettuato prima del 16 settembre, ma in ogni caso, al fine di evitare che vengano comminate sanzioni, la comunicazione deve essere effettuata per specificare la motivazione in forza della quale il versamento non è avvenuto a maggio.

Quanto ai tempi concessi per effettuare la comunicazione, in un primo momento gli stessi non erano stati precisati, tanto che si era ipotizzato che si dovesse ottemperare entro il 16 settembre, data di ripresa dei versamenti.

In realtà, l’Inps ha inteso concedere più tempo, andando oltre la data di ripartenza dei pagamenti. Infatti, con messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 l’Istituto ha precisato che la presentazione dell’istanza di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’art. 97 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, potrà essere trasmessa fino al 30 settembre 2020, fermo restando il fatto che il versamento in unica soluzione, oppure il versamento della prima rata in caso di pagamento rateale, doveva essere effettuato entro il 16 settembre 2020.

Il maggior termine concesso per la presentazione dell’istanza non implica problematiche nel reperimento delle codeline per il versamento. Infatti, se in un primo momento pareva che la presentazione dell’istanza fosse utile, oltre che per le motivazioni già evidenziate, anche per ottenere il rilascio della specifica codeline per il versamento rateale, in effetti così non è, posto che tale codeline è presente nel cassetto previdenziale di tutti gli artigiani e commercianti, anche nel caso in cui non abbiano sospeso il versamento.

Di fatto, quindi, l’INPS ha generato tali codeline in modalità massiva, e starà ai contribuenti utilizzarla nel caso in cui abbiano optato per il versamento rateale dei contributi oggetto di sospensione, o ignorarla nel caso in cui abbiano già versato a scadenza ordinaria.

In conclusione, si ricorda che come riportato nel messaggio Inps n. 2871 del 20 luglio 2020 l’utilizzo della specifica codeline è indispensabile solo in caso di pagamento rateale. Laddove, invece, il contribuente avesse deciso di versare il 100% della somma sospesa in rata unica al 16 settembre, poteva essere utilizzata la codeline originale, fermo restando in ogni caso la necessità di presentare l’istanza di rateizzazione, che come si è detto assolve anche la funzione di segnalare la ripresa dei versamenti in data 16 settembre, anche nel caso in cui si sia deciso di non avvalersi di rate.

 

Riferimenti normativi

 

 

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus