Con la Risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E , l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla tassazione del fringe benefit in capo al dipendente, per l'uso promiscuo dell'auto aziendale.
Nel caso di sottoscrizione dell'accordo di assegnazione tra le parti (datore di lavoro e dipendente) dopo il 1° luglio 2020 e immatricolazione successiva a tale data, si applica la nuova disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (forfettizzazione parametrata alle emissioni di CO2 nell'atmosfera); qualora, invece, l'immatricolazione fosse antecedente e l'assegnazione pure, si continua ad applicare la vecchia normativa (il forfait del 30% per tutti i tipi di veicoli). Infine, qualora l'assegnazione sia successiva al 1° luglio 2020 e l'immatricolazione precedente, è necessario scorporare l'uso privato del mezzo (da documentare in maniera oggettiva) dal valore normale, per evitare di tassare l'intero valore in capo al dipendente.
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