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DECRETO “RILANCIO”
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Detrazione del 110%: attenzione alle sanzioni

di Saverio Cinieri | 20 Luglio 2020
Detrazione del 110%: attenzione alle sanzioni

Sanzione “salata” per chi, ai fini della super detrazione del 110%, rilascia attestazioni e asseverazioni infedeli. È quanto previsto dall’art. 119 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 ) che, al comma 14, prevede che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le asseverazioni sono fondamentali per la corretta fruizione della nuova agevolazione per cui occorrerà prestare molta attenzione non solo a farsele rilasciare ove richieste, ma anche al loro contenuto per non vanificare l’intera operazione con spiacevoli conseguenze.

Inoltre, tralasciando l’eventuale presenza di violazioni di carattere penale - ad esempio, in caso di falsa fatturazione - non va sottovalutato l’impianto sanzionatorio in caso di indebita fruizione della detrazione.

I casi in cui sono richieste le asseverazioni

Il comma 13 dell’art. 119, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, ai fini della detrazione del 110% e dell’eventuale opzione per la cessione o per lo sconto della stessa, così come previsto da un’altra norma contenuta nel Decreto “Rilancio” (art. 121):

1) per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Le modalità di trasmissione e le modalità attuative verranno definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di imminente pubblicazione.

2) per gli interventi antisismici, l’efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.
I professionisti incaricati devono attestare anche la congruità delle spese sostenute.

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto (art. 121), il contribuente deve anche richiedere, ad un professionista, il rilascio di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Da segnalare anche che, con una modifica introdotta in sede di conversione in legge, è stata prevista la possibilità di poter rilasciare l’asseverazione anche al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti indicati dalla norma (art. 121).

In questo caso:

  • l’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato deve attestare i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione;
  • ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico;
  • in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Si ricorda che le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili.

Infine, sempre restando in tema di attestazioni, va sottolineato che è richiesta una ulteriore forma di “certificazione” in caso di interventi di riqualificazione energetica agevolabili.

Infatti, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti ministeriali di prossima pubblicazione.

Nel loro complesso, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi in materia di impianti solari fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica - A.P.E. prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sanzioni in caso di false o infedeli attestazioni

Come anticipato, è stato previsto un quadro sanzionatorio abbastanza severo in caso di rilascio di false attestazioni.

Nel dettaglio, la norma prevede:

  • ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
  • i soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata;
  • la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 24 novembre 1981, n 689.

In caso di rilascio di un visto leggero non conforme, si applica la sanzione variabile da 258 a 2.582 euro, con sospensione della facoltà a rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni (art. 39, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 241/1997).

Sanzioni in caso di indebita fruizione dell’agevolazione

Se quanto detto sopra si riferisce all’impianto sanzionatorio in caso di false/infedeli attestazioni, non bisogna dimenticare, però, che altrettanto severe sono le sanzioni che si applicano per l’indebita fruizione della detrazione in mancanza dei requisiti di legge.

Ma, per l’agevolazione di cui si discute, il quadro sanzionatorio si complica in quanto è possibile cedere il bonus o ottenere lo sconto in fattura.

In linea generale, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento.

Andando per ordine e tralasciando gli eventuali risvolti di natura penale che potrebbero configurarsi, ad esempio, in caso di falsa fatturazione, nel caso sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti, che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate procede con il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, ma soltanto in presenza di concorso nella violazione.

Invece, se si ricorre alla cessione o allo sconto, occorrerà distinguere le responsabilità tra cedente e cessionario/fornitore.

Infatti, è previsto che:

  • beneficiari della detrazione (cedenti): vale quanto appena riportato e cioè che, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • fornitori e soggetti cessionari: rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

I controlli sulla spettanza della detrazione vengono effettuati, chiaramente, in capo ai beneficiari e in capo a loro avviene il recupero dell’importo.

Resta ferma:

  • in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 9, comma 1 D.Lgs. n. 472/1997);
  • la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Le ipotesi sanzionatorie che si possono riscontrare in capo al beneficiario sono sostanzialmente due:

  • crediti non spettanti: si applica la sanzione del 30% (accertabile entro 5 anni dalla dichiarazione);
  • crediti inesistenti: la sanzione va dal 100% al 200% (accertabile entro 8 anni dall’utilizzo del credito).

Riferimenti normativi:

 

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