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Taglio dell’IRAP anche per i soggetti non solari: quali le conseguenze?

di Saverio Cinieri | 1 Giugno 2020
Taglio dell’IRAP anche per i soggetti non solari: quali le conseguenze?

Il c.d. Decreto "Rilancio" ha previsto l’abbuono del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020. La norma, in un primo momento, aveva suscitato non poche perplessità in merito al suo vero ambito applicativo: infatti, non era chiaro se il taglio dell’acconto fosse da considerarsi definitivo oppure si trattasse semplicemente di un posticipo del versamento a saldo nel 2021. Nella versione finale della norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è stata fatta piena luce su questo aspetto, con la conferma della non debenza dell’acconto, nemmeno in sede di saldo del prossimo anno. Si è posto, però, un altro problema e cioè se e come applicare l’agevolazione ai soggetti che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare. Sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020, ha fornito le istruzioni operative anche per questi contribuenti. Vediamo, dunque, come applicare l’agevolazione per questi soggetti, non prima però di aver fornito un quadro di sintesi della disciplina di cui si discute.

Soggetti interessati ed esclusi

La norma riguarda, in linea generale, solo i soggetti IRAP con ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR), o compensi (art. 54, comma 1, TUIR) non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Sono previste alcune esclusioni: infatti, oltre a tutti coloro che sono al di sopra della predetta soglia di 250 milioni di euro, non possono beneficiare dell’agevolazione, a prescindere dal volume di ricavi:
- le imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione netta secondo l’art. 7 del D.Lgs. n. 449/1997;
- le Amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale che determinano il valore della produzione netta secondo l’art. 10-bis del D.Lgs. n. 449/1997;
- gli intermediari finanziari come definiti dall’art. 162-bis TUIR (banche, confidi, operatori di microcredito, ecc.).

In cosa consiste l’abbuono

In sintesi, la norma stabilisce che:

  1. non è dovuto il saldo relativo al periodo d’imposta 2019;
  2. è dovuto l’acconto per il periodo d’imposta 2020 ma al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto e il saldo;
  3. le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti sopra individuati.

Riguardo al primo punto (lettera a) va detto che l’abbuono interessa esclusivamente il saldo 2019, purché, però, siano stati correttamente versati gli acconti 2019.

In altre parole, l’acconto 2019, suddiviso nelle rate legislativamente previste, va versato. 

Contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare

Nella risoluzione 29 maggio 2020, n. 28/E, l’Agenzia delle entrate ha affrontato un altro aspetto poco chiaro della norma, ovvero la sua applicazione (o meno) ai contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Per le Entrate non ci sono particolari problemi: la norma vale per tutti i contribuenti che presentano i requisiti sopra descritti, a prescindere che siano “solari” o no.

A tale proposito, si ricorda che per il calcolo degli acconti valgono le seguenti regole:

  • contribuenti con esercizio solare (1° gennaio – 31 dicembre): il versamento del primo acconto (se dovuto) va fatto entro il 30 giugno (30 luglio con maggiorazione dello 0,4%), salvo eventuali proroghe; il versamento del secondo o unico acconto entro il 30 novembre;
  • contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: i versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (saldo periodo precedente e prima rata dell’acconto) e l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (seconda rata dell’acconto).

È dunque evidente che l’applicazione dell’agevolazione per i “non solari” può porre qualche dubbio di carattere operativo.

A tal fine, nella risoluzione si possono trovare due utili tabelle riassuntive che si riportano di seguito. 

Contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare

Periodo d’imposta

1° acconto

dovuto

2° acconto

dovuto

Saldo

dovuto

01/01/2019 – 31/12/2019

30/06/2019 (*)

30/11/2019

30/06/2020

no

01/01/2020 – 31/12/2020

30/06/2020

no

30/11/2020

30/06/2021

(*) Si ricorda per, per i contribuenti soggetti agli ISA, il versamento è stato posticipato al 30 settembre 2019. 

Contribuenti con esercizio NON coincidente con l’anno solare

Periodo d’imposta in corso al 31/12/2019

1° acconto

dovuto

2° acconto

dovuto

Saldo

dovuto

01/07/2019 – 30/06/2020

31/12/2019

31/05/2020

31/12/2020

no

Periodo d’imposta in corso al 31/12/2020

1° acconto

dovuto

2° acconto

dovuto

Saldo

dovuto

01/07/2020 – 30/06/2021

31/12/2020

no

31/05/2021

31/12/2021

I problemi ancora aperti

Come appare evidente, i chiarimenti contenuti nella risoluzione sono molto utili per districarsi in alcune delle situazioni particolari che possono presentarsi a livello operativo, ma ciò ancora non è sufficiente a far luce sui tanti aspetti poco chiari della norma.

Non è chiaro cosa accada nel caso in cui il contribuente chiuda la dichiarazione 2019 con versamenti in acconto al di sotto della soglia minima (pari a 103 euro) per versare il primo acconto.

Sarà, quindi, tenuto a fare un solo versamento a novembre, ma ci si chiede: potrà abbuonare l’eventuale teorico acconto di giugno anche se non l’ha versato, prendendo, quindi, come base di calcolo di novembre la differenza?

E che dire della possibilità, o meglio, della valenza dell’eventuale acconto 2019 versato con il metodo previsionale, anziché con quello storico?

Su questo aspetto, non dovrebbero esserci problemi di alcun tipo, considerato che:

  1. il metodo previsionale, pur con i suoi limiti (è noto, infatti, che se l’importo versato è inferiore a quello dovuto a consuntivo, si è passibili di sanzioni), è uno dei metodi ammessi per il versamento dell’acconto;
  2. almeno in linea teorica, all’atto dell’emanazione della nuova disposizione, i contribuenti hanno già ottemperato al versamento, per cui, sarebbe davvero ingiusto essere penalizzati a causa di una norma sopravvenuta successivamente.

Tutto ciò, al netto degli ancor più “pesanti” dubbi sulla vera utilità e il reale beneficio che la nuova disposizione avrà per i contribuenti.

Ad esempio, restando sull’abbuono del saldo emergono altri dubbi.

Infatti, l’aver abbuonato solo il saldo, vuol dire “premiare” solamente chi, nel 2019, dichiara un valore della produzione imponibile IRAP maggiore di quanto dichiarato nel 2018.

In altre parole, il beneficio che se ne trae è tanto più evidente quanto maggiore è il gap tra importo dichiarato nel 2019 e quello dichiarato nel 2018.

Si premia, dunque, chi, almeno sulla carta, gode di maggior salute rispetto a chi, invece, non lo è. E ciò è evidente dall’aver subito un decremento dell’imponibile IRAP, decremento che, con molta probabilità sarà ancor più accentuato quest’anno a causa degli effetti della crisi in atto.

Forse, se davvero si voleva dare una boccata di ossigeno alle imprese e ai professionisti (tra l’altro, si ricorda che molti di questi ultimi sono esonerati dall’IRAP non avendo il presupposto della autonoma organizzazione), si poteva pensare ad altre forme agevolative in materia di IRAP, ad esempio, abbuonando anche la rata di novembre, per chi ha un saldo 2019 pari a zero.

Riferimenti normativi:

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