La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza di cui alla causa C-94/19 dell’11 marzo 2020, ha affermato che il distacco di personale è una prestazione imponibile a IVA anche se effettuata a fronte del mero rimborso dei costi del personale distaccato, con la conseguente illegittimità dell’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, che considera esclusi da IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
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