L’art. 10 del Decreto “Liquidità” ha previsto l’improcedibilità delle istanze depositate tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. La disposizione non si applica alla richiesta presentata dal pubblico ministero, sempre che contestualmente siano stati domandati provvedimenti cautelari e/o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa.
Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati in tale lasso di tempo fa seguito la dichiarazione di fallimento, tale periodo non deve essere calcolato nei termini per la richiesta di fallimento dell’imprenditore cessato e per l’esercizio delle azioni revocatorie ordinaria e fallimentare esercitate dal curatore.
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