Ai sensi del comma 1 dell'art. 67, del Decreto “Cura Italia” sono sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Era sorto il dubbio se tale sospensione trovasse applicazione anche con riferimento ai termini del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. La questione è stata risolta dal MISE nella recente circolare n. 3723/C/2020.
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