Il D.L. n. 124/2019, ha rivisto il criterio di determinazione del credito d’imposta spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone in applicazione dell’accisa agevolata sul gasolio commerciale, fissando una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto. Con la Nota 12 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato le modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale di rimborso alla luce delle novità introdotte dal Decreto citato. In riferimento ai consumi di gasolio del 1° trimestre, la dichiarazione può essere inviata anche dopo il 30 aprile ma comunque entro il 30 giugno, laddove per effetto della situazione emergenziale legata al Covid-19, l’esercente fosse impossibilitato a trasmetterla nei termini ordinari.
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