L’art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974, consente a notai, avvocati e dottori commercialisti, che ricevono un fondo spese indistinto, di compensi e spese escluse dall’IVA, di emettere la fattura entro i 60 giorni successivi. Sarà possibile però fruire di ulteriori 12 giorni per la trasmissione del documento elettronico al Sistema di Interscambio. L’operazione di trasmissione deve considerarsi una procedura tecnica, ma la fattura deve comunque considerarsi emessa, nei termini di legge, alla data indicata nel documento.
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