Premessa
L’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, e per la precisione il comma 6-ter, dispone che i contribuenti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a euro 400.000 sono obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica) in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, mentre l’obbligo “diffuso” a carico di tutti i contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 è decorso a partire dal 1° gennaio 2020.
Tale obbligo, come noto, poteva essere adempiuto tramite la dotazione di un registratore telematico, oppure, in osservanza quanto disposto dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con circolare 15/E del 29 giugno 2019, avvalendosi della cosiddetta procedura transitoria.
La procedura transitoria prevedeva che l’obbligo, nei primi 6 mesi di vigenza, poteva essere rispettato continuando a certificare i corrispettivi con l’utilizzo dei pregressi strumenti certificativi, ovvero emissione di scontrino fiscale oppure di ricevuta fiscale e mantenimento del registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (adempimento questo “sostitutivo” degli obblighi di memorizzazione). Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi stessi, questo poteva essere rispettato mediante utilizzo dell’apposita procedura transitoria presente sulla piattaforma Fattura e Corrispettivi, da effettuarsi entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione.
La risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 concede di fatto una riapertura dei termini con riferimento all’aspetto connesso alla trasmissione telematica, consentendo che la stessa avvenga in assenza di sanzioni se effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, e quindi Modello IVA 2020 da trasmettersi telematicamente entro il 30 aprile 2020.
Tale facoltà è concessa esclusivamente ai contribuenti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019.
Quadro normativo
A partire dal 1° luglio 2019, data di avvio del obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi carico dei contribuenti che nel 2018 avevano conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro, tali contribuenti dovevano ottemperare all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, mediante dotazione di registratore telematico (o utilizzo dell’applicazione gratuita documento commerciale on line dell’Agenzia delle Entrate), oppure tramite procedura transitoria di cui al D.L. n. 34/2019 e circolare n. 15/E/2019.
A lungo ci si è interrogati in ordine al regime sanzionatorio e possibili rimedi applicabili alla fattispecie di mancata trasmissione dei corrispettivi da parte dei soggetti obbligati, trasmissione che doveva essere effettuata nel rispetto dei termini “allargati” previsti dal D.L. n. 34/2019, ovverosia entro la fine del mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione, in luogo dei 12 giorni concessi a regime, anche perché il regime sanzionatorio relativo ai corrispettivi elettronici non regola espressamente le sanzioni dovute in caso di regolare certificazione dei corrispettivi, cui però non segue una corretta trasmissione effettuata con le modalità previste per la procedura transitoria.
Ora, con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, il panorama normativo muta nuovamente, in maniera importante, per quanto la risoluzione stessa riguardi esclusivamente i contribuenti obbligati ai corrispettivi elettronici in via anticipata al 1° luglio 2019, mentre alcuna informazione o apertura viene prevista a favore dei contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020.
Giova innanzitutto ricordare che gli adempimenti connessi ai corrispettivi elettronici non riguardano i contribuenti che, proprio per evitare la gestione degli e-corrispettivi, hanno deciso di certificare le operazioni attive mediante emissione di fattura, chiaramente elettronica.
Sul punto si ricorda che i contribuenti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici a partire dal 1° luglio 2019, o meglio sarebbe dire i contribuenti “apparentemente” obbligati, ovvero coloro che hanno superato la soglia di volume d’affari di euro 400.000 nel 2018 e che hanno in tale anno hanno conseguito corrispettivi, hanno recentemente ricevuto una comunicazione di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui non abbiano posto in essere alcuna trasmissione telematica relativa ai corrispettivi di luglio-dicembre 2019.
Tale comunicazione prevedeva l’invito a comunicare,tramite il canale CIVIS, le motivazioni per le quali tale trasmissione telematica non era stata effettuata, o a ottemperare regolarizzando le sanzioni con ravvedimento operoso.
Fortunatamente, l’Agenzia delle Entrate, con successivo messaggio, ha chiarito che non è necessario segnalare tramite CIVIS la circostanza che non risulta dovuta alcuna trasmissione telematica poiché il contribuente interessato non ha conseguito corrispettivi, in quanto ha preferito gestire le operazioni attive mediante emissione di fattura elettronica, e il medesimo ragionamento, si ritiene, vale anche nel caso in cui il contribuente non ha trasmesso nulla in quanto rientra tra i soggetti esonerati ai sensi del D.M. 10 maggio 2019. Tale decreto, ricordiamo, ha disposto alcuni esoneri temporanei dedicati specificatamente ai contribuenti obbligati dal 1° luglio 2019 che, rientrando nei casi previsti, sono tenuti ad ottemperare a partire dal 1° gennaio 2020, e casi di esoneri “definitivi”, dedicati a quei contribuenti che non sono obbligati alla gestione elettronici nemmeno a partire dal 1° gennaio 2020 e che sostanzialmente possono essere identificati con i soggetti che già in precedenza erano esonerati dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (con l’esclusione delle scuole guida), e che quindi non gestiranno i corrispettivi elettronici sino a nuove disposizioni di legge.
Fino al 30 aprile 2020 trasmissione dei corrispettivi del secondo semestre 2019 in assenza di sanzioni
La novità che emerge dalla risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 risiede nella sostanziale riapertura dei termini relativa alla trasmissione dei corrispettivi elettronici concessa ai soggetti obbligati a partire dal 1° luglio 2019.
Infatti, mentre la comunicazione di compliance invitava, nei casi di omissione, a ottemperare tardivamente ravvedendo le sanzioni, la risoluzione prevede che non saranno comminate sanzioni laddove la trasmissione venga effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile.
Quella che viene ad essere tra cancellata è la sanzione relativa alla tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi di contribuenti obbligati già a partire dal 1° luglio 2019, laddove tale trasmissione venga effettuata entro il 30 di aprile 2020, mentre restano ovviamente ferme le sanzioni nei casi in cui il corrispettivo sia stato effettivamente omesso, e quindi nei casi di mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale nel periodo transitorio, o mancata o difforme annotazione dei corrispettivi sul registro di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.
Considerazioni finali
Se da un lato quanto emerso dalla risoluzione n. 6/E potrà essere fortemente gradito dai contribuenti che non hanno ottemperato nei tempi dapprima previsti - si pensi a quei contribuenti che potrebbero aver scoperto di essere assoggettati all’obbligo solo a seguito del ricevimento della comunicazione di compliance -, d’altro canto risulta doveroso rilevare come troppo spesso a carico dei contribuenti vengano posti, forse in maniera troppo affrettata, degli adempimenti pesanti e onerosi, salvo poi ripensamenti “postumi”.
Si pensi a quei contribuenti obbligati dal 1° luglio 2019 che sono corsi a dotarsi di registratore telematico, spesso sostenendo costi maggiorati pur di trovarsi pronti all’avvio dell’obbligo, per poi scoprire dapprima, con il D.L. n. 34/2019, che avrebbero potuto giovarsi della procedura transitoria, e ora, con la risoluzione n. 6/E/2020, addirittura che anche tale procedura transitoria poteva essere svolta con termini più ampi e in assenza di sanzioni.
Risulta quindi difficile non rilevare come, ancora una volta, il contribuente che si è adoperato per il rispetto fedele degli adempimenti imposti dalla norma si trova poi ad essere beffato da modifiche successivamente apportate alla stessa, o chiarimenti da parte dell’Agenzia che interpretano in maniera difforme le stesse disposizioni di legge.
Doveroso è anche sottolineare una curiosa incongruenza presente nella risoluzione n. 6/E/2020, che è quella che vede la possibilità di inviare entro il 30 aprile 2020, in assenza di sanzioni, i corrispettivi telematici relativi ai mesi da luglio a dicembre 2019 in assenza di sanzioni, mentre per quanto riguarda i contribuenti obbligati a partire dal 1° gennaio 2020, nulla viene detto. Questi ultimi, quindi, entro la fine di febbraio 2020 dovranno trasmettere i corrispettivi gestiti tramite la procedura transitoria relativi al mese di gennaio 2020.
In conclusione, i contribuenti di minori dimensioni avranno meno tempo per ottemperare rispetto a quelli di grandi dimensioni, il ché, francamente, stona.
Altra questione è rimasta irrisolta, in quanto nemmeno sfiorata dalla risoluzione, è la sorte di quelle somme che il contribuente potrebbe aver già versato al fine di ravvedere quelli che, sino al 10 febbraio 2020, poteva apparire come invii tardivi. È il caso di quei contribuenti che, rientrando nell’obbligo a partire dal 1° luglio 2019, non avevano rispettato il termine di trasmissione inizialmente fissato entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione, e che rilevato l’errore hanno effettuato una trasmissione tardiva, ravvedendo le sanzioni, per poi scoprire, a febbraio 2020, che tali sanzioni non erano dovute. Evidentemente, sarà possibile richiedere il rimborso, ma con costi e tempi tutti da scoprire.
Riferimenti normativi:
Trasmissione telematica corrispettivi del secondo semestre 2019 senza sanzioni fino al 30 aprile 2020
di Sandra Pennacini | 12 Febbraio 2020
La trasmissione dei corrispettivi elettronici dei contribuenti obbligati agli adempimenti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA, Modello IVA 2020, ovvero il 30 aprile 2020, in assenza di sanzioni. A disporlo, a favore dei contribuenti già obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici a partire dal 1° luglio 2019, è la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 10 febbraio 2020, che, superando le indicazioni del D.L. n. 34/2019 e della circolare n. 15/E/2019, concede di fatto molto più tempo per la trasmissione telematica in favore dei soggetti che hanno adottato la procedura transitoria nel secondo semestre 2019. Restano invece fermi i termini di trasmissione pregressi per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 che sono stati attratti nell’obbligo di gestione dei corrispettivi elettronici a far data dal 1° gennaio 2020.
Premessa
L’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, e per la precisione il comma 6-ter, dispone che i contribuenti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a euro 400.000 sono obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica) in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, mentre l’obbligo “diffuso” a carico di tutti i contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 è decorso a partire dal 1° gennaio 2020.
Tale obbligo, come noto, poteva essere adempiuto tramite la dotazione di un registratore telematico, oppure, in osservanza quanto disposto dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con circolare 15/E del 29 giugno 2019, avvalendosi della cosiddetta procedura transitoria.
La procedura transitoria prevedeva che l’obbligo, nei primi 6 mesi di vigenza, poteva essere rispettato continuando a certificare i corrispettivi con l’utilizzo dei pregressi strumenti certificativi, ovvero emissione di scontrino fiscale oppure di ricevuta fiscale e mantenimento del registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (adempimento questo “sostitutivo” degli obblighi di memorizzazione). Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi stessi, questo poteva essere rispettato mediante utilizzo dell’apposita procedura transitoria presente sulla piattaforma Fattura e Corrispettivi, da effettuarsi entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione.
La risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 concede di fatto una riapertura dei termini con riferimento all’aspetto connesso alla trasmissione telematica, consentendo che la stessa avvenga in assenza di sanzioni se effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, e quindi Modello IVA 2020 da trasmettersi telematicamente entro il 30 aprile 2020.
Tale facoltà è concessa esclusivamente ai contribuenti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019.
Quadro normativo
A partire dal 1° luglio 2019, data di avvio del obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi carico dei contribuenti che nel 2018 avevano conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro, tali contribuenti dovevano ottemperare all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, mediante dotazione di registratore telematico (o utilizzo dell’applicazione gratuita documento commerciale on line dell’Agenzia delle Entrate), oppure tramite procedura transitoria di cui al D.L. n. 34/2019 e circolare n. 15/E/2019.
A lungo ci si è interrogati in ordine al regime sanzionatorio e possibili rimedi applicabili alla fattispecie di mancata trasmissione dei corrispettivi da parte dei soggetti obbligati, trasmissione che doveva essere effettuata nel rispetto dei termini “allargati” previsti dal D.L. n. 34/2019, ovverosia entro la fine del mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione, in luogo dei 12 giorni concessi a regime, anche perché il regime sanzionatorio relativo ai corrispettivi elettronici non regola espressamente le sanzioni dovute in caso di regolare certificazione dei corrispettivi, cui però non segue una corretta trasmissione effettuata con le modalità previste per la procedura transitoria.
Ora, con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, il panorama normativo muta nuovamente, in maniera importante, per quanto la risoluzione stessa riguardi esclusivamente i contribuenti obbligati ai corrispettivi elettronici in via anticipata al 1° luglio 2019, mentre alcuna informazione o apertura viene prevista a favore dei contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020.
Giova innanzitutto ricordare che gli adempimenti connessi ai corrispettivi elettronici non riguardano i contribuenti che, proprio per evitare la gestione degli e-corrispettivi, hanno deciso di certificare le operazioni attive mediante emissione di fattura, chiaramente elettronica.
Sul punto si ricorda che i contribuenti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici a partire dal 1° luglio 2019, o meglio sarebbe dire i contribuenti “apparentemente” obbligati, ovvero coloro che hanno superato la soglia di volume d’affari di euro 400.000 nel 2018 e che hanno in tale anno hanno conseguito corrispettivi, hanno recentemente ricevuto una comunicazione di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui non abbiano posto in essere alcuna trasmissione telematica relativa ai corrispettivi di luglio-dicembre 2019.
Tale comunicazione prevedeva l’invito a comunicare,tramite il canale CIVIS, le motivazioni per le quali tale trasmissione telematica non era stata effettuata, o a ottemperare regolarizzando le sanzioni con ravvedimento operoso.
Fortunatamente, l’Agenzia delle Entrate, con successivo messaggio, ha chiarito che non è necessario segnalare tramite CIVIS la circostanza che non risulta dovuta alcuna trasmissione telematica poiché il contribuente interessato non ha conseguito corrispettivi, in quanto ha preferito gestire le operazioni attive mediante emissione di fattura elettronica, e il medesimo ragionamento, si ritiene, vale anche nel caso in cui il contribuente non ha trasmesso nulla in quanto rientra tra i soggetti esonerati ai sensi del D.M. 10 maggio 2019. Tale decreto, ricordiamo, ha disposto alcuni esoneri temporanei dedicati specificatamente ai contribuenti obbligati dal 1° luglio 2019 che, rientrando nei casi previsti, sono tenuti ad ottemperare a partire dal 1° gennaio 2020, e casi di esoneri “definitivi”, dedicati a quei contribuenti che non sono obbligati alla gestione elettronici nemmeno a partire dal 1° gennaio 2020 e che sostanzialmente possono essere identificati con i soggetti che già in precedenza erano esonerati dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (con l’esclusione delle scuole guida), e che quindi non gestiranno i corrispettivi elettronici sino a nuove disposizioni di legge.
Fino al 30 aprile 2020 trasmissione dei corrispettivi del secondo semestre 2019 in assenza di sanzioni
La novità che emerge dalla risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 risiede nella sostanziale riapertura dei termini relativa alla trasmissione dei corrispettivi elettronici concessa ai soggetti obbligati a partire dal 1° luglio 2019.
Infatti, mentre la comunicazione di compliance invitava, nei casi di omissione, a ottemperare tardivamente ravvedendo le sanzioni, la risoluzione prevede che non saranno comminate sanzioni laddove la trasmissione venga effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile.
Quella che viene ad essere tra cancellata è la sanzione relativa alla tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi di contribuenti obbligati già a partire dal 1° luglio 2019, laddove tale trasmissione venga effettuata entro il 30 di aprile 2020, mentre restano ovviamente ferme le sanzioni nei casi in cui il corrispettivo sia stato effettivamente omesso, e quindi nei casi di mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale nel periodo transitorio, o mancata o difforme annotazione dei corrispettivi sul registro di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.
Considerazioni finali
Se da un lato quanto emerso dalla risoluzione n. 6/E potrà essere fortemente gradito dai contribuenti che non hanno ottemperato nei tempi dapprima previsti - si pensi a quei contribuenti che potrebbero aver scoperto di essere assoggettati all’obbligo solo a seguito del ricevimento della comunicazione di compliance -, d’altro canto risulta doveroso rilevare come troppo spesso a carico dei contribuenti vengano posti, forse in maniera troppo affrettata, degli adempimenti pesanti e onerosi, salvo poi ripensamenti “postumi”.
Si pensi a quei contribuenti obbligati dal 1° luglio 2019 che sono corsi a dotarsi di registratore telematico, spesso sostenendo costi maggiorati pur di trovarsi pronti all’avvio dell’obbligo, per poi scoprire dapprima, con il D.L. n. 34/2019, che avrebbero potuto giovarsi della procedura transitoria, e ora, con la risoluzione n. 6/E/2020, addirittura che anche tale procedura transitoria poteva essere svolta con termini più ampi e in assenza di sanzioni.
Risulta quindi difficile non rilevare come, ancora una volta, il contribuente che si è adoperato per il rispetto fedele degli adempimenti imposti dalla norma si trova poi ad essere beffato da modifiche successivamente apportate alla stessa, o chiarimenti da parte dell’Agenzia che interpretano in maniera difforme le stesse disposizioni di legge.
Doveroso è anche sottolineare una curiosa incongruenza presente nella risoluzione n. 6/E/2020, che è quella che vede la possibilità di inviare entro il 30 aprile 2020, in assenza di sanzioni, i corrispettivi telematici relativi ai mesi da luglio a dicembre 2019 in assenza di sanzioni, mentre per quanto riguarda i contribuenti obbligati a partire dal 1° gennaio 2020, nulla viene detto. Questi ultimi, quindi, entro la fine di febbraio 2020 dovranno trasmettere i corrispettivi gestiti tramite la procedura transitoria relativi al mese di gennaio 2020.
In conclusione, i contribuenti di minori dimensioni avranno meno tempo per ottemperare rispetto a quelli di grandi dimensioni, il ché, francamente, stona.
Altra questione è rimasta irrisolta, in quanto nemmeno sfiorata dalla risoluzione, è la sorte di quelle somme che il contribuente potrebbe aver già versato al fine di ravvedere quelli che, sino al 10 febbraio 2020, poteva apparire come invii tardivi. È il caso di quei contribuenti che, rientrando nell’obbligo a partire dal 1° luglio 2019, non avevano rispettato il termine di trasmissione inizialmente fissato entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione, e che rilevato l’errore hanno effettuato una trasmissione tardiva, ravvedendo le sanzioni, per poi scoprire, a febbraio 2020, che tali sanzioni non erano dovute. Evidentemente, sarà possibile richiedere il rimborso, ma con costi e tempi tutti da scoprire.
Riferimenti normativi:
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