Tra le cause di esclusione dal regime forfetario, la Legge di Bilancio 2020 ha reintrodotto quella secondo la quale non può aderire al forfait chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro. Alla verifica di tale soglia, dunque, concorrono anche i redditi di cui all’art. 50 TUIR ossia quelli assimilati ai redditi da lavoro dipendente, tra cui anche l’assegno percepito dall’ex coniuge, ad esclusione della parte destinata al mantenimento dei figli.
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