L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2020, ha chiarito che l’indennità di maternità percepita dai contribuenti forfetari non concorre alla formazione del plafond di 65.000 euro. Conseguentemente, se per effetto della percezione di una somma a tale titolo si supera il predetto limite, il contribuente potrà comunque entrare nel forfait o continuare ad applicarlo per gli anni successivi. L'indennità non ha natura né di ricavo, né di compenso. Conseguentemente non è chiaro come i contribuenti forfetari siano in grado di procedere alla tassazione della stessa senza applicare lo specifico coefficiente di redditività previsto a seconda della diversa attività economica.
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