L’Inps con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 ha reso note le indicazioni da seguire per la disamina delle domande di indennizzo richieste da chi ha deciso di cessare la propria attività commerciale nel periodo compreso tra il 2017 ed 2018.
Pertanto, eventuali domande di indennizzo, presentate ai sensi dell’art. 1 commi 283 e 284 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che non risultano essere state approvate, adducendo come unica motivazione “aver cessato la propria attività in data precedente al 1° gennaio 2019”, devono essere riesaminate d'ufficio dalle singole strutture territoriali.
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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 estende l'indennizzo per la cessazione di attività ai lavoratori che hanno chiuso definitivamente le loro attività commerciali nel 2017 e nel 2018. La Circolare Inps n.77 del 24 maggio 2019 fornisce informazioni dettagliate sull'argomento e spiega le procedure per richiedere l'indennizzo attraverso il sito Inps. I requisiti per ottenere l'indennizzo includono avere almeno 62 anni per gli uomini e 57 anni per le donne, essere iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali dell’Inps da almeno cinque anni, aver cessato definitivamente l'attività commerciale, aver riconsegnato le autorizzazioni o licenze amministrative, aver cancellato la propria registrazione presso la Camera di Commercio o il REA (Repertorio Economico Amministrativo), e versare il contributo aggiuntivo obbligatorio a partire dal gennaio del 2019. L'indennizzo inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e continua fino all'età pensionabile ordinaria stabilita dalla normativa vigente per i commercianti iscritti all’Inps o fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia per coloro che hanno un requisito minimo contributivo di almeno venti anni al momento del raggiungimento dell’età pensionabile. L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa autonoma, subordinata od occasionale prevista dall’art.54-bis del D.L.n.50 del 24 aprile 2017, ma è compatibile con la qualifica di “socio accomandante” in una società in accomandita semplice.