Premessa
La Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) si era dimenticata del “bonus verde”. La mancanza è stata superata grazie al Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2019, n. 162) che, all'art. 10 , ha prorogato, anche per le spese sostenute nel 2020, la detrazione introdotta dal Governo Renzi.
La manovra finanziaria 2020 contiene invece la proroga degli altri bonus fiscali, come l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il bonus mobili e l’introduzione del nuovo bonus facciate.
La proroga del bonus verde per il 2020 conferma la detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo per un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. La detrazione massima è di 1.800 euro per unità immobiliare.
Il presupposto soggettivo
I soggetti beneficiari, che possono usufruire della detrazione bonus verde, sono tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che possiedono o detengono l’immobile. Oltre che dai proprietari, il bonus può essere quindi richiesto da:
- nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari (affittuari) o comodatari.
In definitiva, può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene (proprietario, locatario in affitto, usufruttuario), sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese (bonifici intestati a chi possiede o detiene).
Le spese detraibili
Il legislatore si è limitato a confermare la previsione della detrazione senza alcuna modifica. Conseguentemente valgono ancora oggi tutti i chiarimenti forniti a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate. È dunque possibile fruire della detrazione per le seguenti spese:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni;
- impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- riqualificazione di prati;
- grandi potature;
- fornitura di piante ed arbusti;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
È dunque fondamentale, per fruire del beneficio della detrazione, che le predette opere siano relative ad edifici esistenti. Si tratta del medesimo principio riguardante la detrazione delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. Il legislatore non ha inteso agevolare la costruzione di immobili nuovi, ma la riqualificazione di quelli esistenti. Lo stesso principio si applica al fine di fruire del “bonus verde”.
Un altro punto essenziale da ricordare, al fine di fruire del beneficio fiscale in rassegna, riguarda la straordinarietà dell’intervento. Ad esempio, le opere di potatura ordinarie costituenti la manutenzione del giardino non attribuiranno alcun diritto a fruire della detrazione fiscale in rassegna.
Inoltre, è irrilevante che le spese relative alle opere descritte siano relative agli immobili utilizzati quali abitazione principale o secondaria. Anche questo principio vale, in generale, per tutti i “bonus” della casa.
Rientrano tra i costi detraibili anche le spese di progettazione dei giardini ove relative a lavori successivamente effettuati. Anche l’acquisto di piante in vaso è detraibile, ma solo a condizione che faccia parte di una serie di interventi di più ampia trasformazione del giardino. Invece, non possono essere considerate in detrazione i seguenti oneri:
- l’acquisto di attrezzature per la cura e manutenzione del giardino come tagliaerba, pale, picconi, vanghe, forbici, ecc.;
- l’acquisto di vasi senza però effettuare altri lavori di miglioramento dello spazio verde.
Le spese che attribuiscono il diritto alla detrazione riguardano esclusivamente gli immobili di tipo abitativo. Pertanto, quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50%.
Il limite alla detrazione e la ripartizione
La detrazione non potrà superare il limite di 1.800 euro. In particolare, è pari al 36% del limite massimo di spesa di 5.000 euro.
La detrazione potrà essere fatta valere in dieci anni, in quote costanti, a partire dall’anno in cui è sostenuta la spesa.
Per gli interventi su parti comuni dei giardini condominiali, il limite di spesa rimane fissato a 5.000 euro per ogni unità immobiliare ad uso abitativo. L’amministratore del condominio provvederà ad effettuare il riparto in base alla quota millesimale attribuibile al proprietario.
La documentazione necessaria per la detrazione delle spese
L’Agenzia delle Entrate può richiedere, in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi, la documentazione necessaria attestante il diritto a fruire della detrazione in rassegna.
In particolare, il contribuente deve conservare ed eventualmente esibire a richiesta la seguente documentazione:
- la fattura con l’indicazione del codice fiscale del richiedente, partita Iva e ragione sociale dell’azienda che effettua il lavoro, tipologia ed indicazione dei beni e servizi;
- documentazione del pagamento, consistente nella copia del bonifico, ovvero le ricevute del pagamento effettuato con carta di credito o bancomat;
- l’avvenuto pagamento può essere attestato anche con ulteriori mezzi in grado di assicurare la tracciabilità, quali assegni bancari e circolari.
La vendita dell’unità immobiliare
In caso di vendita dell’unità immobiliare, sulla quale sono stati realizzati gli interventi di sistemazione a verde, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente. In caso di decesso - morte - dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede, che conservi la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare.
Riferimenti normativi:
Il Decreto “Milleproroghe” allunga la detrazione del bonus verde al periodo d’imposta 2020
di Nicola Forte | 2 Gennaio 2020
Il “bonus verde” è stato prorogato sul filo di lana. La Legge di Bilancio 2020 non ha previsto la proroga della detrazione delle spese sostenute per gli interventi straordinari su giardini, tuttavia il Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 ) ha concesso ancora la possibilità di fruire della predetta detrazione anche nell’anno 2020. La misura è rimasta la stessa. La detrazione spetta nella misura del 36% degli oneri sostenuti nell’anno, con un massimale di 5.000 euro per ogni unità immobiliare di tipo abitativo. La detrazione massima non può quindi superare il limite di 1.800 euro.
Premessa
La Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) si era dimenticata del “bonus verde”. La mancanza è stata superata grazie al Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2019, n. 162) che, all'art. 10 , ha prorogato, anche per le spese sostenute nel 2020, la detrazione introdotta dal Governo Renzi.
La manovra finanziaria 2020 contiene invece la proroga degli altri bonus fiscali, come l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il bonus mobili e l’introduzione del nuovo bonus facciate.
La proroga del bonus verde per il 2020 conferma la detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo per un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. La detrazione massima è di 1.800 euro per unità immobiliare.
Il presupposto soggettivo
I soggetti beneficiari, che possono usufruire della detrazione bonus verde, sono tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che possiedono o detengono l’immobile. Oltre che dai proprietari, il bonus può essere quindi richiesto da:
In definitiva, può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene (proprietario, locatario in affitto, usufruttuario), sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese (bonifici intestati a chi possiede o detiene).
Le spese detraibili
Il legislatore si è limitato a confermare la previsione della detrazione senza alcuna modifica. Conseguentemente valgono ancora oggi tutti i chiarimenti forniti a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate. È dunque possibile fruire della detrazione per le seguenti spese:
È dunque fondamentale, per fruire del beneficio della detrazione, che le predette opere siano relative ad edifici esistenti. Si tratta del medesimo principio riguardante la detrazione delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. Il legislatore non ha inteso agevolare la costruzione di immobili nuovi, ma la riqualificazione di quelli esistenti. Lo stesso principio si applica al fine di fruire del “bonus verde”.
Un altro punto essenziale da ricordare, al fine di fruire del beneficio fiscale in rassegna, riguarda la straordinarietà dell’intervento. Ad esempio, le opere di potatura ordinarie costituenti la manutenzione del giardino non attribuiranno alcun diritto a fruire della detrazione fiscale in rassegna.
Inoltre, è irrilevante che le spese relative alle opere descritte siano relative agli immobili utilizzati quali abitazione principale o secondaria. Anche questo principio vale, in generale, per tutti i “bonus” della casa.
Rientrano tra i costi detraibili anche le spese di progettazione dei giardini ove relative a lavori successivamente effettuati. Anche l’acquisto di piante in vaso è detraibile, ma solo a condizione che faccia parte di una serie di interventi di più ampia trasformazione del giardino. Invece, non possono essere considerate in detrazione i seguenti oneri:
Le spese che attribuiscono il diritto alla detrazione riguardano esclusivamente gli immobili di tipo abitativo. Pertanto, quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50%.
Il limite alla detrazione e la ripartizione
La detrazione non potrà superare il limite di 1.800 euro. In particolare, è pari al 36% del limite massimo di spesa di 5.000 euro.
La detrazione potrà essere fatta valere in dieci anni, in quote costanti, a partire dall’anno in cui è sostenuta la spesa.
Per gli interventi su parti comuni dei giardini condominiali, il limite di spesa rimane fissato a 5.000 euro per ogni unità immobiliare ad uso abitativo. L’amministratore del condominio provvederà ad effettuare il riparto in base alla quota millesimale attribuibile al proprietario.
La documentazione necessaria per la detrazione delle spese
L’Agenzia delle Entrate può richiedere, in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi, la documentazione necessaria attestante il diritto a fruire della detrazione in rassegna.
In particolare, il contribuente deve conservare ed eventualmente esibire a richiesta la seguente documentazione:
La vendita dell’unità immobiliare
In caso di vendita dell’unità immobiliare, sulla quale sono stati realizzati gli interventi di sistemazione a verde, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente. In caso di decesso - morte - dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede, che conservi la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Bonus verde
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2020
Quali bonus fiscali sono stati prorogati nella Legge di Bilancio 2020?
Nella Legge di Bilancio 2020 sono stati prorogati l'ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il bonus mobili e introdotto il nuovo bonus facciate.
Chi può usufruire della detrazione del bonus verde?
Possono usufruire della detrazione del bonus verde tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che possiedono o detengono l’immobile.
Quali spese sono detraibili per il bonus verde?
Sono detraibili le spese per la sistemazione a verde di aree scoperte private, impianti di irrigazione, riqualificazione di prati, grandi potature, fornitura di piante ed arbusti, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili relative ad edifici esistenti.
Qual è il limite massimo della detrazione del bonus verde?
Il limite massimo della detrazione del bonus verde è di 1.800 euro. La detrazione è del 36% degli oneri sostenuti nell'anno, con un massimale di 5.000 euro per ogni unità immobiliare di tipo abitativo.
Quali documenti sono necessari per fruire della detrazione delle spese del bonus verde?
Sono necessari la fattura con l'indicazione del codice fiscale del richiedente, documentazione del pagamento, e altri mezzi in grado di assicurare la tracciabilità del pagamento.