Per investimenti in beni strumentali nuovi (materiali o immateriali) effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il legislatore riconosce, in luogo del c.d. super ed iper ammortamento, un credito d’imposta, cui dovrebbero essere ammessi anche i contribuenti che agiscono in regime forfetario, finora esclusi dalla due precedenti menzionate agevolazioni.
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