Nessun obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (cd. corrispettivi elettronici) per le attività di spettacolo e similari soggette ad IVA secondo quanto disposto dall’art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972. Infatti, l’emissione del titolo di accesso – che porta con sé l’obbligo di comunicazione dei corrispettivi alla S.I.A.E. - risulta sufficiente ad adempiere agli obblighi connessi ai corrispettivi, posto che le informazioni vengono trasmesse dalla Società Italiana Autori ed Editori all’Amministrazione finanziaria.
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