La fatturazione differita dei servizi è ancorata al momento in cui si verifica - ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972 - l’esigibilità dell’imposta. Per tale ragione, la fattura emessa per prestazioni di servizi prima che si sia verificato l’incasso - e dunque l’operazione si consideri effettuata ai fini IVA - deve essere trattata ai fini dell’invio al SdI con i tempi previsti per le fatture immediate (12 giorni), e non nel maggior termine previsto per le fatture differite ex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. Sul punto, e sulle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dei termini, l’Agenzia delle Entrate è tornata con risposta ad interpello n. 528 del 16 dicembre 2019.
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