Commento
DECRETO FISCALE, VERSAMENTI

Rimodulazione acconti anche per i forfetari: l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo

di Pasquale Pirone | 13 Novembre 2019
Rimodulazione acconti anche per i forfetari: l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo

Dal 27 ottobre 2019 (con effetto già dal Modello Redditi 2019), cambia la misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA e per quelli che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata (art. 5, TUIR), nonché a quelle che consentono di optare per il regime della c.d. “trasparenza fiscale” (artt. 115 e 116, TUIR). La nuova misura, dunque, non interessa contribuenti “privati”. Con la Risoluzione n. 93/E pubblicata ieri 12 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ora chiarito l’ambito applicativo della novità, confermando che la rimodulazione degli acconti si applica anche ai contribuenti forfetari e comprende cedolare secca, Ivie e Ivafe, secondo quanto già era stato anticipato da AssoSoftware con il Comunicato stampa del 7 novembre 2019.

Premessa

Con l’art. 58 del D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020) il legislatore, con decorrenza 27 ottobre 2019, ha modificato, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per quelli che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata (art. 5, TUIR), nonché a quelle che consentono di optare per il regime della c.d. “trasparenza fiscale” (artt. 115 e 116, TUIR), i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): a decorrere dalla citata data gli acconti sono versati in due rate ciascuna nella misura del 50%.

Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 i versamenti di acconto dell’IRPEF, IRES ed IRAP sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro (per IRES ed IRAP) o 257,52 euro (per IRPEF).
Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.
Il versamento dell’acconto è effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.

Nel dettaglio, le regole generali, antecedenti le modifiche del Decreto Fiscale prevedono che:

Imposta

Regole

IRPEF ed imposte sostitutive
(esempio: cedolare secca, imposta sostitutiva dei forfetari)

Il saldo che risulta dal modello dichiarativo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30  novembre.

L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
    • la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo),
    • la seconda - il restante 60% - entro il 30 novembre.

IRES ed IRAP

I versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto IRES devono essere eseguiti entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

L’acconto IRES è fissato nella misura del 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. L’acconto è  pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso:

  • il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata;
  • e il residuo importo (60%) alla scadenza della seconda, cioè entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Laddove la scadenza dovesse cadere in un giorno non lavorativo, questa slitterà al primo giorno lavorativo successivo.

Con riferimento al Modello Redditi 2019

Per l’anno d’imposta 2018 (Modello Redditi 2019), il legislatore ha fissato la proroga della scadenza del saldo e primo acconto al 30 settembre ma solo per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (inclusi i contribuenti che agiscono in regime forfetario e di vantaggio) e per quelli che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata (art. 5, TUIR), nonché a quelle che consentono di optare per il regime della c.d. “trasparenza fiscale” (artt. 115 e 116, TUIR).

Nel dettaglio, a seguito della proroga:

Cosa

Scadenza dopo proroga

Soggetti interessati

Saldo 2018

30 settembre 2019

oppure

30 ottobre con maggiorazione dello 0,40%

  • Soggetti titolari di partita IVA per i quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA
  • Soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi delle norme del TUIR   in materia di redditi prodotti in forma associata (art. 5, TUIR), nonché a quelle che consentono di optare per il regime della c.d. “trasparenza fiscale” (artt. 115 e 116, TUIR);
  • Soggetti in regime forfetario
  • Soggetti in regime di vantaggio:
    • altri soggetti che determinano il reddito con regime forfetario;
    • altri soggetti che ricadono in cause di esclusione dagli ISA.

I° acconto 2019

II° o unico acconto 2019

2 dicembre 2019

(il 30 novembre è sabato)

Per i soggetti non interessati dalla proroga (ad esempio contribuente non titolare di partita IVA e non partecipante a società) le scadenze sono rimaste le seguenti:

Cosa

Scadenza dopo proroga

Saldo 2018

1° luglio 2019 (il 30 giugno era domenica)

oppure

31 luglio con maggiorazione dello 0,40%

I° acconto 2019

II° o unico acconto 2019

2 dicembre 2019 (il 30 novembre è sabato)

Ambito applicativo della novità

Come anticipato in premessa, con il Decreto Fiscale, dal 27 ottobre di quest’anno, cambia la misura degli acconti e ciò già con effetto dal Modello Redditi,2019.

A seguito della novità, dunque, per i soggetti interessati, il prospetto cambia nel modo seguente:

Imposta

Regole dopo novità

IRPEF

L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
  • in due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
    • la prima pari al 50% entro il termine di versamento del saldo,
    • la seconda - il restante 50% - entro il 30 novembre.

IRES ed IRAP

L’acconto è fissato nella misura del 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. L’acconto è pagato  in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso:

  • il 50% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata
  • e il residuo importo (50%) alla scadenza della seconda, cioè entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a   quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E di ieri 12 novembre 2019 ha chiarito che la modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le Risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019, e quindi ai contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ne consegue che, oltre ai soggetti specificamente indicati dall’art. 58 del Decreto Fiscale, ossia i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata (art. 5, TUIR), nonché in quelle che consentono di optare per il regime della c.d. “trasparenza fiscale” (artt. 115 e 116, TUIR), ricorrendo le citate condizioni, la novella si applica anche ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, nella misura del 50%, ovvero l’unica rata nella misura del 90%.

Quanto all’ambito oggettivo, nello stesso documento di prassi si precisa che la rimodulazione degli acconti vale anche:

  • per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

 Non interessati dalla nuova misura sono, invece, gli acconti dell’IRPEF dovuti dai soggetti privati non rientranti tra quelli interessati dalla disposizione di cui all’art. 58 del Decreto Fiscale.

 Nel dettaglio, quindi, resta fermo che:

Imposta

Descrizione

IRPEF soggetti diversi da quelli di cui all’art. 58, D.L. n. 124/2019 

L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
    • la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo),
    • la seconda - il restante 60% - entro il 30 novembre.

 

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:AccontoRegime forfetario

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2020