Nel caso di operazioni in valuta estera, il tasso di cambio dovrà sempre coincidere, alternativamente, con la data di emissione della fattura, se essa anticipa il momento impositivo ovvero il momento in cui viene effettuata l’operazione (ex art. 6 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972) o con la data di effettuazione della cessione o prestazione, espressamente indicata sulla fattura, se precedente all’emissione del documento stesso. Secondo l’Agenzia delle Entrate per la fattura elettronica non espressa in euro, emessa da soggetti passivi stabiliti in Italia, l’importo totale in valuta può essere inserito, “per fini gestionali”, nei campi <CodiceArticolo> o <AltriDatiGestionali>, mentre devono essere necessariamente espressi in euro i campi <ImponibileImporto> e <Imposta>.
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