Premessa
Il comma 9 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019) ha modificato, come si sa, alcuni requisiti per l’accesso al regime forfetario, cui consegue la facoltà del beneficiario di usufruire anche del regime previdenziale agevolato, al quale non è stata apportata alcuna modifica.
“Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. (comma 77, Legge n. 190/2014).
In altri termini, i soggetti in regime forfetario iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti, possono fare domanda all’INPS (telematicamente) per richiedere la riduzione del 35% della contribuzione dovuta. Tale riduzione si applica sia ai contributi dovuti sul reddito minimale sia sui contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale.
Possono fare richiesta della riduzione contributiva solo i contribuenti in regime forfetario iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti.
Ne sono, invece, preclusi gli iscritti alla gestione separata INPS e gli iscritti ad altre casse di previdenza (ad esempio, alle casse degli ordini professionali).
Come avviene l’accesso
Il regime contributivo in esame è risultato vigente, dunque, anche per il 2019, con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari INPS n. 29/2015, n. 35/2016, n. 22/2017, n. 27/2018.
L’accesso ha natura facoltativa ed avviene a fronte di apposita domanda presentata (telematicamente all’INPS), che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Nella circolare INPS n. 25/2019, è stato chiarito che:
- il regime in parola risulta applicabile per l’anno d’imposta 2019 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2018 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso;
- per i soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2018 una nuova attività d’impresa e che non abbiamo fatto richiesta di regime contributivo agevolato in sede di inizio attività, i quali intendevano beneficiarne per il 2019 dovevano comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio di questo stesso anno;
- i soggetti che hanno intrapreso/intraprendono una nuova attività nel 2019, per la quale intendono aderire al regime agevolato, dovevano/devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione alla gestione IVS artigiani e commercianti, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Se tale indicazioni rimarranno ferme gli stessi principi si applicheranno anche per il 2020, con la conseguenza che:
- il regime agevolato risulterà applicabile per l’anno d’imposta 2020 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso (dunque, non bisognerà ripresentare domanda di accesso);
- per i soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa e che non abbiamo fatto richiesta di regime contributivo agevolato in sede di inizio attività, i quali intendano beneficiarne per il 2020 dovranno comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020;
- i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione alla gestione IVS artigiani e commercianti, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Ai sensi del medesimo comma 77, Legge n. 190/2014, fini dell’accredito della contribuzione versata, “continua ad applicarsi l’art. 2 comma 29 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (meno 35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.” (circolare n. 35/2016)
L’uscita dal regime
Come espressamente si legge nella Circolare INPS n. 35/2016 (cui lo stesso ente previdenziale rimanda nella Circolare n. 25/2019), l’uscita dal regime contributivo agevolato si può verificare in tre ipotesi, ossia:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio (uscita dal forfetario per obbligo);
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato (uscita dal forfetario per scelta oppure semplicemente perché il contribuente pur rimanendo nel forfetario voglia la contribuzione ordinaria);
- comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nei primi due casi, il regime contributivo ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita (la revoca del regime contributivo agevolata va, comunque, comunicata all’INPS).
Con riferimento a questo aspetto, ritornano utili le indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 15/2019, in cui è detto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Pertanto:
- il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all’Istituto di previdenza la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti.
In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.
Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.
Nel caso di uscita dal regime contributivo agevolato dietro comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime forfetario, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire, il regime contributivo ordinario verrà imposto retroattivamente.
Ad ogni modo, un aspetto importante dal non tralasciare in merito al regime contributivo agevolato oggetto di trattazione, è che il legislatore chiude le porte al rientro una volta usciti e ciò sia in caso di uscita per scelta si in caso di uscita per obbligo. Si tratta di una penalità di non poco conto soprattutto in questo secondo caso, poiché, ciò sta significando che laddove, ad esempio, un contribuente che agisce in regime forfetario con contribuzione agevolata e che per obbligo è costretto ad uscire dal forfetario (perché ad esempio ha superato il limite dei ricavi di 65.000 annui oppure perché è sopraggiunta una causa di esclusione di cui al comma 57 della Legge 190/2014) questi una volta ripristinata la contribuzione ordinaria non potrà più fare domanda di accesso alla riduzione contributiva del 35% laddove dovesse rientrare negli anni a seguire nel regime forfetario. Ciò è quanto espressamente indicato al comma 82 della stessa Legge n. 190/2014.
“Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno la condizione di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussista la condizione di cui al comma 54.”
Riferimenti normativi:
- L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 54 a 89;
- INPS, circolare 10 febbraio 2015, n. 29;
- INPS, circolare 19 febbraio 2016, n. 35;
- INPS, circolare 31 gennaio 2017, n. 22;
- INPS, circolare 12 febbraio 2018, n. 27;
- INPS, messaggio 3 gennaio 2019, n. 15;
- INPS, circolare 13 febbraio 2019, n. 25.
Contribuzione agevolata forfetari: il rientro è a porte chiuse
di Pasquale Pirone | 4 Novembre 2019
Una volta usciti dal regime contributivo agevolato previsto per chi agisce nel forfait, non sarà più possibile rientrare e ciò nemmeno laddove l’uscita sia avvenuta per obbligo. È quanto emerge dal comma 77 dell'art. 1 della Legge 190/2014, che non ha subito modifiche nonostante la Legge di Bilancio 2019 sia intervenuta sul forfetario medesimo. Si tratta di una penalità di non poco conto, visto che il rientro non ci potrà essere nemmeno laddove si rientri nel forfait negli anni a seguire.
Premessa
Il comma 9 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019) ha modificato, come si sa, alcuni requisiti per l’accesso al regime forfetario, cui consegue la facoltà del beneficiario di usufruire anche del regime previdenziale agevolato, al quale non è stata apportata alcuna modifica.
“Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. (comma 77, Legge n. 190/2014).
In altri termini, i soggetti in regime forfetario iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti, possono fare domanda all’INPS (telematicamente) per richiedere la riduzione del 35% della contribuzione dovuta. Tale riduzione si applica sia ai contributi dovuti sul reddito minimale sia sui contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale.
Possono fare richiesta della riduzione contributiva solo i contribuenti in regime forfetario iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti.
Ne sono, invece, preclusi gli iscritti alla gestione separata INPS e gli iscritti ad altre casse di previdenza (ad esempio, alle casse degli ordini professionali).
Come avviene l’accesso
Il regime contributivo in esame è risultato vigente, dunque, anche per il 2019, con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari INPS n. 29/2015, n. 35/2016, n. 22/2017, n. 27/2018.
L’accesso ha natura facoltativa ed avviene a fronte di apposita domanda presentata (telematicamente all’INPS), che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Nella circolare INPS n. 25/2019, è stato chiarito che:
Se tale indicazioni rimarranno ferme gli stessi principi si applicheranno anche per il 2020, con la conseguenza che:
Ai sensi del medesimo comma 77, Legge n. 190/2014, fini dell’accredito della contribuzione versata, “continua ad applicarsi l’art. 2 comma 29 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (meno 35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.” (circolare n. 35/2016)
L’uscita dal regime
Come espressamente si legge nella Circolare INPS n. 35/2016 (cui lo stesso ente previdenziale rimanda nella Circolare n. 25/2019), l’uscita dal regime contributivo agevolato si può verificare in tre ipotesi, ossia:
Nei primi due casi, il regime contributivo ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita (la revoca del regime contributivo agevolata va, comunque, comunicata all’INPS).
Con riferimento a questo aspetto, ritornano utili le indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 15/2019, in cui è detto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Pertanto:
In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.
Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.
Nel caso di uscita dal regime contributivo agevolato dietro comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime forfetario, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire, il regime contributivo ordinario verrà imposto retroattivamente.
Ad ogni modo, un aspetto importante dal non tralasciare in merito al regime contributivo agevolato oggetto di trattazione, è che il legislatore chiude le porte al rientro una volta usciti e ciò sia in caso di uscita per scelta si in caso di uscita per obbligo. Si tratta di una penalità di non poco conto soprattutto in questo secondo caso, poiché, ciò sta significando che laddove, ad esempio, un contribuente che agisce in regime forfetario con contribuzione agevolata e che per obbligo è costretto ad uscire dal forfetario (perché ad esempio ha superato il limite dei ricavi di 65.000 annui oppure perché è sopraggiunta una causa di esclusione di cui al comma 57 della Legge 190/2014) questi una volta ripristinata la contribuzione ordinaria non potrà più fare domanda di accesso alla riduzione contributiva del 35% laddove dovesse rientrare negli anni a seguire nel regime forfetario. Ciò è quanto espressamente indicato al comma 82 della stessa Legge n. 190/2014.
“Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno la condizione di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussista la condizione di cui al comma 54.”
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Regime forfetario
Quali sono le modifiche apportate al regime forfetario dall'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145?
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato alcuni requisiti per l'accesso al regime forfetario.
Chi può usufruire del regime previdenziale agevolato in relazione al regime forfetario?
I soggetti in regime forfetario iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti possono usufruire del regime previdenziale agevolato, cui non è stata apportata alcuna modifica.
Quali sono i soggetti che possono fare richiesta della riduzione contributiva?
Possono fare richiesta della riduzione contributiva solo i contribuenti in regime forfetario iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti. Gli iscritti alla gestione separata INPS e gli iscritti ad altre casse di previdenza sono preclusi.
Come avviene l'accesso al regime forfetario?
L'accesso ha natura facoltativa ed avviene a fronte di apposita domanda presentata telematicamente all'INPS, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Cosa si applica ai fini dell'accredito della contribuzione versata?
Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l'art. 2 comma 29 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all'accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.