Le indennità di grano, i rimborsi grandine, ecc., rappresentano per il percettore (agricolo) reddito della stessa categoria di quello sostituito e come tale troverà la stessa collocazione nella propria dichiarazione dei redditi senza necessità di doverlo riportare anche in altro quadro. Tale regola è conseguenza della diretta applicazione della disposizione normativa contenuta all’art. 6, comma 2, del TUIR. Quindi se l’indennità sostituisce un reddito agrario come tale è da indicarsi in dichiarazione. così come sarà da dichiararsi come reddito d’impresa laddove il rimborso sostituisca un reddito così qualificabile.
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