Per chi è già in attività, ai fini della possibilità o meno di passare al forfait o di permanere nel regime medesimo, la verifica del limite dei ricavi/compensi va fatta rispetto al periodo d’imposta precedente, mentre per la causa di esclusione occorre riferirsi all’anno in corso. Per coloro che, invece, iniziano l'attività in corso d’anno, come ricorda la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E, è stabilito che se si presume di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime in esame, si ha l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, da presentare ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 (modello AA9/12). Sull’applicazione di questa presunzione, tuttavia, il contribuente deve prestare particolare attenzione al fine di non incappare nel mirino del Fisco.
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