Premessa
Il Governo prepara un ritorno al passato per la flat tax. Non solo non entrerà mai in vigore la disposizione che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento, per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 65.000 euro, fino a 100.000 euro, ma sono allo studio modifiche anche per le persone fisiche che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. In quest’ultimo caso l’imposta sostitutiva dovuta è del 5 per cento per le nuove iniziative e del 15 per cento negli altri casi.
Le novità, entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, ed introdotte a seguito dell’approvazione dell’ultima legge di Bilancio, hanno di fatto reso possibili comportamenti elusivi rendendo più agevole l’accesso al regime forfetario oggetto di modifica. Per tale ragione la prossima Manovra economica dovrebbe contenere alcune “clausole antielusive” finalizzate a rendere più difficile l’applicazione del forfait.
È noto, infatti, che l’aumento del limite dei ricavi o dei compensi fino a 65.000 euro e, conseguentemente, l’incremento del numero di contribuenti che applicano il forfait, hanno dato luogo a rilevanti effetti distorsivi sulla concorrenza.
I contribuenti forfetari non applicano l’IVA non potendo esercitare la rivalsa. Conseguentemente, nei casi in cui l’imposta sul valore aggiunto è un costo, come si verifica per le prestazioni effettuate nei confronti delle persone fisiche “privati”, la prestazione professionale effettuata da un contribuente forfetario risulta meno onerosa. Il risparmio equivale al 22 per cento, cioè all’aliquota IVA ordinaria.
La flat tax fino a 100.000 euro
L’art. 1, comma 17, della Legge n. 145/2018 ha previsto, sia pure dal 1° gennaio 2020, la possibilità di applicare al reddito di impresa conseguito dalle persone fisiche, o al reddito di lavoro autonomo dei professionisti individuali, un prelievo sostitutivo del 20 per cento.
La nuova disposizione, non ancora entrata in vigore, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l’aliquota del 20 per cento”.
Le differenze rispetto al regime forfetario, che ha trovato applicazione anche nell’anno 2019 ed in passato, sono evidenti. I contribuenti forfetari non possono considerare in deduzione analiticamente le spese effettivamente sostenute e si applicano gli specifici coefficienti di redditività all’uopo previsti per le singole categorie economiche. Invece, i contribuenti che dovrebbero applicare l’imposta sostitutiva del 20 per cento, determinano il reddito analiticamente effettuando la differenza tra le entrate e le spese effettive.
Per gli esercenti arti e professioni:
- il reddito professionale è determinato ai sensi dell’art. 54 del TUIR;
- assumono rilevanza i compensi percepiti e le spese sostenute;
- i canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano
- il costo sostenuto per l’acquisto dei beni ammortizzabili è deducibile in base alle quote di ammortamento determinate con l’applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988.
Gli imprenditori individuali determinano il reddito secondo i criteri previsti per le imprese c.d. minori di cui all’art. 66 del TUIR. Si tratta di un regime misto improntato alla cassa. Il risultato dovrebbe essere sottoposto alla tassazione sostitutiva del 20 per cento.
In realtà, il nuovo regime fino ad ora descritto non entrerà mai in vigore. L’Esecutivo si è sempre dimostrato contrario alla flat tax. La disposizione in commento sarà infatti abrogata.
I contribuenti che hanno superato nel periodo d’imposta 2019 il limite di 65.000 euro saranno di fatto obbligati a determinare il reddito con i criteri ordinari.
A seconda del volume d’affari conseguito, i contribuenti di “minori dimensioni” potranno determinare il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, con la tenuta della contabilità semplificata, ovvero optare per la tenuta della contabilità ordinaria. Nel primo caso la determinazione del reddito sarà effettuata con un criterio misto cassa/competenza. Nel secondo caso, invece, si applicherà integralmente il principio di competenza.
Le modifiche del regime forfetario
Il Governo sta studiando la possibilità di introdurre alcuni correttivi al regime forfetario fino a 65.000 euro. Le modifiche intendono rendere più difficile l’accesso al beneficio. Le nuove misure devono essere lette in “chiave antielusiva,” nel senso che sono rivolte essenzialmente a coloro che non sono in possesso delle condizioni per fruire del forfait e, quindi, cercano di “creare” i relativi presupposti mediante “artifizi”.
In primis potrebbero essere reintrodotte alcune clausole che, fino al 31 dicembre 2018, ne impedivano l’accesso.
Potrebbe essere reintrodotto il limite di 5.000 euro per le retribuzioni da erogare ai lavoratori dipendenti. Inoltre, potrebbe essere ancora reintrodotto il limite di 20.000 euro per i beni strumentali posseduti ed utilizzati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Un ulteriore intervento oggetto di attenzione potrebbe riguardare l’unica soglia di ricavi o compensi, attualmente pari a 65.000 euro. Anche in questo caso si tenterà di tornare all’antico con la reintroduzione di limiti diversificati a seconda dell’attività esercitata. Fino al 31 dicembre 2018, la soglia per i professionisti ammontava a 30.000 euro.
Potrebbe poi essere introdotto anche un nuovo limite, completamente nuovo, per i soggetti che entrano ed escono continuamente dal regime forfetario. Infine, anche se si tratta dell’ipotesi meno accreditata, potrebbero essere ritoccate le aliquote con un incremento delle stesse.
Non sarà possibile, invece, estendere l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche nei confronti dei contribuenti forfetari. L’estensione risulta preclusa dall’autorizzazione al regime concessa dalla Commissione europea.
Le nuove misure dovrebbero essere inserite nel decreto fiscale collegato alla Manovra economica 2020 che dovrebbe essere varato entro la fine del mese di ottobre.
La riduzione del cuneo fiscale
Un’altra misura molto attesa riguarda la riduzione del cuneo fiscale. L’Italia è uno dei Paesi europei che presenta la maggiore “forbice” tra il costo del lavoro e la somma netta spendibile, a disposizione dei lavoratori dipendenti.
Le forze politiche in campo sono d’accordo sulla misura. Tuttavia, i problemi riguardano l’entità della riduzione del cuneo e le concrete modalità di attuazione. Le soluzioni dipendono, ovviamente, dalle risorse disponibili.
La prima scelta da effettuare riguarda i destinatari dell’agevolazione. Il beneficio potrebbe essere selettivo e quindi destinato agli under 35, oppure ai neoassunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, la riduzione dell’imposizione potrebbe riguardare tutti i lavoratori, indipendentemente dall’età, ma in tale ipotesi il vantaggio non potrà che essere inferiore proprio per le difficoltà a reperire le risorse necessarie al varo della misura.
Dovrà poi essere affrontato il problema dei c.d. “incapienti”, cioè di coloro che dichiarano un reddito di modesta entità e per tale ragione, in mancanza di oneri fiscali, rischierebbero di perdere il beneficio. In tal caso la riduzione dell’imposizione potrebbe essere loro riconosciuta sotto forma di credito d’imposta.
Riferimenti normativi:
Flat tax: pronto il dietrofront nella Manovra economica 2020
di Nicola Forte | 8 Ottobre 2019
Nel mese di ottobre prenderà “forma” la Manovra economica 2020. Entro la fine del mese dovrebbe essere varato il decreto fiscale di accompagnamento. Sono attese alcune misure che interesseranno l’abrogazione parziale della flat tax e la modifica del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. In particolare, sarà “cancellata” la disposizione che avrebbe esteso la “tassa piatta”, nella misura del 20 per cento, a ditte individuali e professionisti con ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro. Inoltre, saranno previste nuove “clausole” applicabili al “vecchio” forfait con l’intento di contrastare possibili comportamenti elusivi finalizzati ad accedere al regime indebitamente, cioè creando con “artifizi” i relativi presupposti.
Premessa
Il Governo prepara un ritorno al passato per la flat tax. Non solo non entrerà mai in vigore la disposizione che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento, per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 65.000 euro, fino a 100.000 euro, ma sono allo studio modifiche anche per le persone fisiche che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. In quest’ultimo caso l’imposta sostitutiva dovuta è del 5 per cento per le nuove iniziative e del 15 per cento negli altri casi.
Le novità, entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, ed introdotte a seguito dell’approvazione dell’ultima legge di Bilancio, hanno di fatto reso possibili comportamenti elusivi rendendo più agevole l’accesso al regime forfetario oggetto di modifica. Per tale ragione la prossima Manovra economica dovrebbe contenere alcune “clausole antielusive” finalizzate a rendere più difficile l’applicazione del forfait.
È noto, infatti, che l’aumento del limite dei ricavi o dei compensi fino a 65.000 euro e, conseguentemente, l’incremento del numero di contribuenti che applicano il forfait, hanno dato luogo a rilevanti effetti distorsivi sulla concorrenza.
I contribuenti forfetari non applicano l’IVA non potendo esercitare la rivalsa. Conseguentemente, nei casi in cui l’imposta sul valore aggiunto è un costo, come si verifica per le prestazioni effettuate nei confronti delle persone fisiche “privati”, la prestazione professionale effettuata da un contribuente forfetario risulta meno onerosa. Il risparmio equivale al 22 per cento, cioè all’aliquota IVA ordinaria.
La flat tax fino a 100.000 euro
L’art. 1, comma 17, della Legge n. 145/2018 ha previsto, sia pure dal 1° gennaio 2020, la possibilità di applicare al reddito di impresa conseguito dalle persone fisiche, o al reddito di lavoro autonomo dei professionisti individuali, un prelievo sostitutivo del 20 per cento.
La nuova disposizione, non ancora entrata in vigore, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l’aliquota del 20 per cento”.
Le differenze rispetto al regime forfetario, che ha trovato applicazione anche nell’anno 2019 ed in passato, sono evidenti. I contribuenti forfetari non possono considerare in deduzione analiticamente le spese effettivamente sostenute e si applicano gli specifici coefficienti di redditività all’uopo previsti per le singole categorie economiche. Invece, i contribuenti che dovrebbero applicare l’imposta sostitutiva del 20 per cento, determinano il reddito analiticamente effettuando la differenza tra le entrate e le spese effettive.
Per gli esercenti arti e professioni:
Gli imprenditori individuali determinano il reddito secondo i criteri previsti per le imprese c.d. minori di cui all’art. 66 del TUIR. Si tratta di un regime misto improntato alla cassa. Il risultato dovrebbe essere sottoposto alla tassazione sostitutiva del 20 per cento.
In realtà, il nuovo regime fino ad ora descritto non entrerà mai in vigore. L’Esecutivo si è sempre dimostrato contrario alla flat tax. La disposizione in commento sarà infatti abrogata.
I contribuenti che hanno superato nel periodo d’imposta 2019 il limite di 65.000 euro saranno di fatto obbligati a determinare il reddito con i criteri ordinari.
A seconda del volume d’affari conseguito, i contribuenti di “minori dimensioni” potranno determinare il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, con la tenuta della contabilità semplificata, ovvero optare per la tenuta della contabilità ordinaria. Nel primo caso la determinazione del reddito sarà effettuata con un criterio misto cassa/competenza. Nel secondo caso, invece, si applicherà integralmente il principio di competenza.
Le modifiche del regime forfetario
Il Governo sta studiando la possibilità di introdurre alcuni correttivi al regime forfetario fino a 65.000 euro. Le modifiche intendono rendere più difficile l’accesso al beneficio. Le nuove misure devono essere lette in “chiave antielusiva,” nel senso che sono rivolte essenzialmente a coloro che non sono in possesso delle condizioni per fruire del forfait e, quindi, cercano di “creare” i relativi presupposti mediante “artifizi”.
In primis potrebbero essere reintrodotte alcune clausole che, fino al 31 dicembre 2018, ne impedivano l’accesso.
Potrebbe essere reintrodotto il limite di 5.000 euro per le retribuzioni da erogare ai lavoratori dipendenti. Inoltre, potrebbe essere ancora reintrodotto il limite di 20.000 euro per i beni strumentali posseduti ed utilizzati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Un ulteriore intervento oggetto di attenzione potrebbe riguardare l’unica soglia di ricavi o compensi, attualmente pari a 65.000 euro. Anche in questo caso si tenterà di tornare all’antico con la reintroduzione di limiti diversificati a seconda dell’attività esercitata. Fino al 31 dicembre 2018, la soglia per i professionisti ammontava a 30.000 euro.
Potrebbe poi essere introdotto anche un nuovo limite, completamente nuovo, per i soggetti che entrano ed escono continuamente dal regime forfetario. Infine, anche se si tratta dell’ipotesi meno accreditata, potrebbero essere ritoccate le aliquote con un incremento delle stesse.
Non sarà possibile, invece, estendere l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche nei confronti dei contribuenti forfetari. L’estensione risulta preclusa dall’autorizzazione al regime concessa dalla Commissione europea.
Le nuove misure dovrebbero essere inserite nel decreto fiscale collegato alla Manovra economica 2020 che dovrebbe essere varato entro la fine del mese di ottobre.
La riduzione del cuneo fiscale
Un’altra misura molto attesa riguarda la riduzione del cuneo fiscale. L’Italia è uno dei Paesi europei che presenta la maggiore “forbice” tra il costo del lavoro e la somma netta spendibile, a disposizione dei lavoratori dipendenti.
Le forze politiche in campo sono d’accordo sulla misura. Tuttavia, i problemi riguardano l’entità della riduzione del cuneo e le concrete modalità di attuazione. Le soluzioni dipendono, ovviamente, dalle risorse disponibili.
La prima scelta da effettuare riguarda i destinatari dell’agevolazione. Il beneficio potrebbe essere selettivo e quindi destinato agli under 35, oppure ai neoassunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, la riduzione dell’imposizione potrebbe riguardare tutti i lavoratori, indipendentemente dall’età, ma in tale ipotesi il vantaggio non potrà che essere inferiore proprio per le difficoltà a reperire le risorse necessarie al varo della misura.
Dovrà poi essere affrontato il problema dei c.d. “incapienti”, cioè di coloro che dichiarano un reddito di modesta entità e per tale ragione, in mancanza di oneri fiscali, rischierebbero di perdere il beneficio. In tal caso la riduzione dell’imposizione potrebbe essere loro riconosciuta sotto forma di credito d’imposta.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Flat tax
Cosa prevede l'art. 1, comma 17, della Legge n. 145/2018?
Il comma 17 della Legge n. 145/2018 prevede la possibilità di applicare al reddito di impresa conseguito dalle persone fisiche, o al reddito di lavoro autonomo dei professionisti individuali, un prelievo sostitutivo del 20 per cento.
Quali sono le principali differenze rispetto al regime forfetario?
I contribuenti forfetari non possono considerare in deduzione analiticamente le spese effettivamente sostenute e si applicano gli specifici coefficienti di redditività, mentre i contribuenti che dovrebbero applicare l’imposta sostitutiva del 20 per cento determinano il reddito effettuando la differenza tra le entrate e le spese effettive.
Quali sono le possibili modifiche del regime forfetario?
Tra le possibili modifiche al regime forfetario si ipotizza la reintroduzione di limiti per le retribuzioni da erogare ai lavoratori dipendenti, il limite di beni strumentali posseduti ed utilizzati, l'introduzione di nuovi limiti differenziati a seconda dell'attività esercitata e un eventuale ritocco delle aliquote.
Quali sono i problemi riguardanti la riduzione del cuneo fiscale?
I problemi riguardano l'entità della riduzione del cuneo e le concrete modalità di attuazione, nonché la questione dei 'incapienti', ovvero coloro che dichiarano un reddito di modesta entità e rischiano di perdere il beneficio.
Cosa si prevede entro la fine del mese di ottobre?
Entro la fine del mese di ottobre dovrebbe essere varato il decreto fiscale di accompagnamento con alcune misure che interesseranno l’abrogazione parziale della flat tax e la modifica del regime forfetario.