Premessa
La comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere – art. 1, comma 3 bis D.Lgs. 127/2015 – è stata introdotta dall’art. 1, comma 909, della Legge 205/2017. Funzione della comunicazione, che consiste nella trasmissione dei dati salienti delle fatture relative ai rapporti intercorsi con soggetti “esteri”, è quella di andare ad integrare nel Sistema di Interscambio le informazioni già presenti (grazie alle e-fatture), fornendo i dati relativi alle ulteriori operazioni poste in essere, che per loro natura sfuggono agli obblighi di fatturazione elettronica. Non a caso, infatti, la decorrenza dell’obbligo di presentazione del cd. “esterometro” è la medesima dell’introduzione dell’obbligo diffuso di emissione di fattura in esclusivo formato elettronico, ovvero il 1 gennaio 2019.
L’adempimento in sé consiste nell’invio dei dati richiesti secondo il tracciato telematico già previsto per la Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (spesometro), e la similitudine non è limitata al tracciato, alle regole di compilazione e alla procedura di trasmissione telematica a mezzo Sistema di Interscambio, ma si estende anche al regime sanzionatorio applicabile e modalità di ravvedimento operoso.
Soggetti interessati ed oggetto della comunicazione
Brevemente ricordiamo quali sono i soggetti tenuti alla presentazione dell’esterometro, e con riferimento a quali tipi di operazioni:
- Sono tenuti ad adempiere i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- La comunicazione deve essere effettuata con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
I soggetti privi di stabile organizzazione (meramente identificati) non sono tenuti a presentare esterometro, così come non sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico.
Nell’esterometro devono essere riepilogate tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero:
- soggetti esteri, comunitari ed extracomunitari;
- soggetti esteri identificati in Italia, ma privi di stabile organizzazione (che fatturano in analogico).
La circostanza che una fattura sia o meno da includersi nei modelli Intrastat è del tutto ininfluente ai fini dell’esterometro.
Pertanto, ad esempio, un soggetto tenuto all’invio dei modelli INTRA acquisti a cadenza mensile, dovrà includere le medesime fatture relative agli acquisti intracomunitari posti in essere sia nell’Intra che nell’esterometro.
La ratio di questa apparente (ma non troppo) duplicazione degli adempimenti discende dalla diversa natura dei dati trasmessi: i modelli INTRASTAT si occupano di monitorare la tipologia di beni o servizi in transito da/per l’UE (tant’è che la fattura emessa per acconto fornitura merce, per esempio, non deve essere inclusa negli elenchi fintanto che non vi sia la consegna materiale del bene), mentre la comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere serve a completare il quadro delle informazioni presenti nel Sistema di Interscambio, e trova il suo fondamento nel documento “fattura”. Prima dell’avvento della fattura elettronica, tutte le operazioni attive e passive erano oggetto di trasmissione con lo “spesometro”. Ora, con la e-fattura, gran parte dei dati risultano memorizzati all’origine, ma si rende necessario integrare le informazioni che sfuggono. Si presti attenzione, comunque, al fatto che tale “integrazione” delle informazioni è richiesta solo con riferimento ai rapporti intercorsi con i soggetti esteri, mentre le forniture di beni o servizi ottenuti da parte di contribuenti in regime di vantaggio, o forfettari, e fatturate in analogico, non sono più soggette ad alcun tipo di trasmissione dati.
Nella Comunicazione Dati delle Operazioni Transfrontaliere non devono essere incluse le operazioni già conosciute al Sistema di Interscambio:
- Operazioni documentate da fattura elettronica (es. fattura elettronica emessa con codice destinatario XXXXXX);
- Operazioni supportate da bolletta doganale nazionale (poiché le bolle doganali transitano da SdI).
Tra le operazioni potenzialmente oggetto di comunicazione è possibile riscontrare eccezioni dovute alla modalità con la quale il fornitore ha emesso la fattura. Ciò accade quando il soggetto identificato o il soggetto estero si siano volontariamente accreditati al Sistema di Interscambio. Un esempio, piuttosto comune, è quello dei fornitori di San Marino: gran parte degli operatori si sono infatti accreditati al SdI per meglio interfacciarsi con il principale mercato di riferimento, ovvero l’Italia. Per tali operatori, quando la procedura di accordo in corso di sviluppo verrà definitivamente approvata, scatterà non più la facoltà, bensì l’obbligo di emissione di e-fattura. Nelle more, la fattura sanmarinese che pervenga in analogico (vistata o meno che sia) dovrà transitare in esterometro, mentre quella che pervenga in elettronico non sarà da comunicarsi in quanto già conosciuta dal Sistema di Interscambio.
Il computo delle sanzioni
Prima di affrontare le concrete modalità da porre in essere al fine di ravvedere un’omessa o errata presentazione di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, è bene ricordare che la comunicazione ha carattere incrementale.
Ciò significa che laddove vengano inviati dei dati errati, questi prima dovranno essere annullati, e poi inviati nuovamente in forma corretta, poiché ogni nuova informazione andrà ad assommarsi alle precedenti, e non a sostituirle. Significa anche che, laddove ci si avveda di aver posto in essere un invio parziale, includendo alcune fatture ed omettendone delle altre, non si dovrà procedere ad un nuovo invio che comprenda tutti i documenti, bensì trasmettere i soli dati relativi alle fatture non trasmesse in precedenza.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, ai sensi dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997, per l’omessa o l’errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Si tratta quindi dello stesso regime sanzionatorio che era previsto in materia di “spesometro”, con un’importante specifica: il tetto massimo viene fissato per trimestre, mentre la comunicazione ha, sin dall’origine, cadenza mensile. Questa curiosa incongruenza necessita di essere gestita, e diviene rilevante nel caso in cui il numero di errori/omissioni sia tale da portare la sanzione potenzialmente erogabile oltre la soglia massima. Incorrendo nel caso, si ritiene che la sanzione debba essere computata nel rispetto del tetto massimo come previsto, computando il numero delle fatture interessate e “stoppando” la sanzione al superamento del tetto.
- Luglio 2019, omessa comunicazione di 300 fatture: sanzione (in assenza di ravvedimento) 600 euro;
- Agosto 2019, omessa comunicazione di 100 fatture: sanzione 200 euro;
- Settembre 2019, omessa comunicazione di 300 fatture: sanzione 400 euro, e non 600, posto che venga raggiunto il tetto massimo trimestrale di 1000 euro.
Il ravvedimento operoso
La sanzione potenzialmente comminabile può essere fortemente ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso, ed ancor più nei casi in cui si ponga rimedio all’errore/omissione entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione della comunicazione (fine mese successivo alla data di emissione della fattura attiva o mese di ricezione ed annotazione della fattura di acquisto).
La sanzione, come si è detto pari a 2 euro a fattura, viene infatti ridotta ad 1 euro laddove si proceda alla trasmissione dei dati omessi o alla correzione di quelli forniti erroneamente entro 15 giorni dalla scadenza.
Determinata quale sia la sanzione dovuta per fattura omessa/errata (due euro o un euro, a seconda di quando i dati vengano trasmessi o corretti), è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 - risoluzione 104/E/2017), applicando le riduzioni previste in base al momento in cui la sanzione viene effettivamente versata rispetto alla scadenza originaria della comunicazione.
Nel caso in cui la correzione avvenga oltre i 15 giorni dalla scadenza (e quindi sanzione 2 euro a fattura), si avrà, per ciascuna fattura:
Versamento entro
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Riduzione
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Importo dovuto
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90 giorni
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1/9
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Euro 0,22
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Il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2020)
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1/8
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Euro 0,25
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Il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva (30 aprile 2021)
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1/7
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Euro 0,29
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Oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva ma entro i termini di accertamento
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1/6
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Euro 0,33
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Sino a notifica di atto impositivo
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1/5
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Euro 0,40
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Se la correzione o l’invio dei dati omessi avviene entro 15 giorni dalla scadenza prevista ordinariamente, gli importi sovra esposti si riducono alla metà.
Gli importi sono indicati per ciascuna fattura non comunicata/trasmessa con dati errati, ma resta fermo il tetto trimestrale di 1.000 euro di sanzione massima (in misura piena), che scende a 500 euro nel caso si corregga nei 15 giorni. Posto che il riferimento alla soglia massima è trimestrale, mentre le trasmissioni sono mensili, si ritiene che la minor soglia di 500 euro sia applicabile solo laddove tutte le comunicazioni trimestrali siano state corrette entro massimo 15 giorni dalla scadenza originaria di ciascuna mensilità.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11, comma 2-quater;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, comma 3-bis;
- L. 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 909;
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 28 luglio 2017 n. 104/E.
Esterometro: il ravvedimento operoso
di Sandra Pennacini | 2 Ottobre 2019
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere è forse, tra tutti, l’adempimento che con maggiore probabilità può sfuggire. Il termine di presentazione telematica, infatti, è pressante: entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura attiva, o di ricevimento della fattura passiva, e ciò vale sia per i contribuenti a liquidazione IVA mensile che per i trimestrali. Inoltre, posto che ad essere interessate sono le operazioni intercorse con soggetti “esteri”, come meglio individueremo nel seguito, non documentate da fattura elettronica, è alta la probabilità che la documentazione a supporto non venga immediatamente processata dal contribuente o consegnata al consulente fiscale. Il quadro complessivo fa dunque sì che sia possibile dimenticare di comunicare nei termini quando dovuto, ma fortunatamente si può rimediare con il versamento di sanzioni estremamente ridotte, grazie al ravvedimento operoso.
Premessa
La comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere – art. 1, comma 3 bis D.Lgs. 127/2015 – è stata introdotta dall’art. 1, comma 909, della Legge 205/2017. Funzione della comunicazione, che consiste nella trasmissione dei dati salienti delle fatture relative ai rapporti intercorsi con soggetti “esteri”, è quella di andare ad integrare nel Sistema di Interscambio le informazioni già presenti (grazie alle e-fatture), fornendo i dati relativi alle ulteriori operazioni poste in essere, che per loro natura sfuggono agli obblighi di fatturazione elettronica. Non a caso, infatti, la decorrenza dell’obbligo di presentazione del cd. “esterometro” è la medesima dell’introduzione dell’obbligo diffuso di emissione di fattura in esclusivo formato elettronico, ovvero il 1 gennaio 2019.
L’adempimento in sé consiste nell’invio dei dati richiesti secondo il tracciato telematico già previsto per la Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (spesometro), e la similitudine non è limitata al tracciato, alle regole di compilazione e alla procedura di trasmissione telematica a mezzo Sistema di Interscambio, ma si estende anche al regime sanzionatorio applicabile e modalità di ravvedimento operoso.
Soggetti interessati ed oggetto della comunicazione
Brevemente ricordiamo quali sono i soggetti tenuti alla presentazione dell’esterometro, e con riferimento a quali tipi di operazioni:
I soggetti privi di stabile organizzazione (meramente identificati) non sono tenuti a presentare esterometro, così come non sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico.
Nell’esterometro devono essere riepilogate tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero:
- soggetti esteri, comunitari ed extracomunitari;
- soggetti esteri identificati in Italia, ma privi di stabile organizzazione (che fatturano in analogico).
La circostanza che una fattura sia o meno da includersi nei modelli Intrastat è del tutto ininfluente ai fini dell’esterometro.
Pertanto, ad esempio, un soggetto tenuto all’invio dei modelli INTRA acquisti a cadenza mensile, dovrà includere le medesime fatture relative agli acquisti intracomunitari posti in essere sia nell’Intra che nell’esterometro.
La ratio di questa apparente (ma non troppo) duplicazione degli adempimenti discende dalla diversa natura dei dati trasmessi: i modelli INTRASTAT si occupano di monitorare la tipologia di beni o servizi in transito da/per l’UE (tant’è che la fattura emessa per acconto fornitura merce, per esempio, non deve essere inclusa negli elenchi fintanto che non vi sia la consegna materiale del bene), mentre la comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere serve a completare il quadro delle informazioni presenti nel Sistema di Interscambio, e trova il suo fondamento nel documento “fattura”. Prima dell’avvento della fattura elettronica, tutte le operazioni attive e passive erano oggetto di trasmissione con lo “spesometro”. Ora, con la e-fattura, gran parte dei dati risultano memorizzati all’origine, ma si rende necessario integrare le informazioni che sfuggono. Si presti attenzione, comunque, al fatto che tale “integrazione” delle informazioni è richiesta solo con riferimento ai rapporti intercorsi con i soggetti esteri, mentre le forniture di beni o servizi ottenuti da parte di contribuenti in regime di vantaggio, o forfettari, e fatturate in analogico, non sono più soggette ad alcun tipo di trasmissione dati.
Nella Comunicazione Dati delle Operazioni Transfrontaliere non devono essere incluse le operazioni già conosciute al Sistema di Interscambio:
- Operazioni documentate da fattura elettronica (es. fattura elettronica emessa con codice destinatario XXXXXX);
- Operazioni supportate da bolletta doganale nazionale (poiché le bolle doganali transitano da SdI).
Tra le operazioni potenzialmente oggetto di comunicazione è possibile riscontrare eccezioni dovute alla modalità con la quale il fornitore ha emesso la fattura. Ciò accade quando il soggetto identificato o il soggetto estero si siano volontariamente accreditati al Sistema di Interscambio. Un esempio, piuttosto comune, è quello dei fornitori di San Marino: gran parte degli operatori si sono infatti accreditati al SdI per meglio interfacciarsi con il principale mercato di riferimento, ovvero l’Italia. Per tali operatori, quando la procedura di accordo in corso di sviluppo verrà definitivamente approvata, scatterà non più la facoltà, bensì l’obbligo di emissione di e-fattura. Nelle more, la fattura sanmarinese che pervenga in analogico (vistata o meno che sia) dovrà transitare in esterometro, mentre quella che pervenga in elettronico non sarà da comunicarsi in quanto già conosciuta dal Sistema di Interscambio.
Il computo delle sanzioni
Prima di affrontare le concrete modalità da porre in essere al fine di ravvedere un’omessa o errata presentazione di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, è bene ricordare che la comunicazione ha carattere incrementale.
Ciò significa che laddove vengano inviati dei dati errati, questi prima dovranno essere annullati, e poi inviati nuovamente in forma corretta, poiché ogni nuova informazione andrà ad assommarsi alle precedenti, e non a sostituirle. Significa anche che, laddove ci si avveda di aver posto in essere un invio parziale, includendo alcune fatture ed omettendone delle altre, non si dovrà procedere ad un nuovo invio che comprenda tutti i documenti, bensì trasmettere i soli dati relativi alle fatture non trasmesse in precedenza.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, ai sensi dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997, per l’omessa o l’errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Si tratta quindi dello stesso regime sanzionatorio che era previsto in materia di “spesometro”, con un’importante specifica: il tetto massimo viene fissato per trimestre, mentre la comunicazione ha, sin dall’origine, cadenza mensile. Questa curiosa incongruenza necessita di essere gestita, e diviene rilevante nel caso in cui il numero di errori/omissioni sia tale da portare la sanzione potenzialmente erogabile oltre la soglia massima. Incorrendo nel caso, si ritiene che la sanzione debba essere computata nel rispetto del tetto massimo come previsto, computando il numero delle fatture interessate e “stoppando” la sanzione al superamento del tetto.
- Luglio 2019, omessa comunicazione di 300 fatture: sanzione (in assenza di ravvedimento) 600 euro;
- Agosto 2019, omessa comunicazione di 100 fatture: sanzione 200 euro;
- Settembre 2019, omessa comunicazione di 300 fatture: sanzione 400 euro, e non 600, posto che venga raggiunto il tetto massimo trimestrale di 1000 euro.
Il ravvedimento operoso
La sanzione potenzialmente comminabile può essere fortemente ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso, ed ancor più nei casi in cui si ponga rimedio all’errore/omissione entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione della comunicazione (fine mese successivo alla data di emissione della fattura attiva o mese di ricezione ed annotazione della fattura di acquisto).
La sanzione, come si è detto pari a 2 euro a fattura, viene infatti ridotta ad 1 euro laddove si proceda alla trasmissione dei dati omessi o alla correzione di quelli forniti erroneamente entro 15 giorni dalla scadenza.
Determinata quale sia la sanzione dovuta per fattura omessa/errata (due euro o un euro, a seconda di quando i dati vengano trasmessi o corretti), è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 - risoluzione 104/E/2017), applicando le riduzioni previste in base al momento in cui la sanzione viene effettivamente versata rispetto alla scadenza originaria della comunicazione.
Nel caso in cui la correzione avvenga oltre i 15 giorni dalla scadenza (e quindi sanzione 2 euro a fattura), si avrà, per ciascuna fattura:
Versamento entro
Riduzione
Importo dovuto
90 giorni
1/9
Euro 0,22
Il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2020)
1/8
Euro 0,25
Il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva (30 aprile 2021)
1/7
Euro 0,29
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva ma entro i termini di accertamento
1/6
Euro 0,33
Sino a notifica di atto impositivo
1/5
Euro 0,40
Se la correzione o l’invio dei dati omessi avviene entro 15 giorni dalla scadenza prevista ordinariamente, gli importi sovra esposti si riducono alla metà.
Gli importi sono indicati per ciascuna fattura non comunicata/trasmessa con dati errati, ma resta fermo il tetto trimestrale di 1.000 euro di sanzione massima (in misura piena), che scende a 500 euro nel caso si corregga nei 15 giorni. Posto che il riferimento alla soglia massima è trimestrale, mentre le trasmissioni sono mensili, si ritiene che la minor soglia di 500 euro sia applicabile solo laddove tutte le comunicazioni trimestrali siano state corrette entro massimo 15 giorni dalla scadenza originaria di ciascuna mensilità.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Esterometro
Qual è la funzione della comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere?
La funzione della comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere consiste nella trasmissione dei dati salienti delle fatture relative ai rapporti intercorsi con soggetti “esteri”, andando ad integrare nel Sistema di Interscambio le informazioni già presenti grazie alle e-fatture, fornendo i dati relativi alle ulteriori operazioni poste in essere che sfuggono agli obblighi di fatturazione elettronica.
Chi è tenuto alla presentazione dell’esterometro e con riferimento a quali tipi di operazioni?
Sono tenuti ad adempiere i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. La comunicazione deve essere effettuata con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Quali soggetti non sono tenuti a presentare esterometro?
I soggetti privi di stabile organizzazione (meramente identificati) non sono tenuti a presentare esterometro, così come non sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico.
Cosa deve essere riepilogato nell’esterometro?
Nell’esterometro devono essere riepilogate tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero soggetti esteri, comunitari ed extracomunitari, e soggetti esteri identificati in Italia, ma privi di stabile organizzazione (che fatturano in analogico).
Quali operazioni non devono essere incluse nella Comunicazione Dati delle Operazioni Transfrontaliere?
Non devono essere incluse le operazioni già conosciute al Sistema di Interscambio, come ad esempio le operazioni documentate da fattura elettronica o supportate da bolletta doganale nazionale.