Premessa
La Legge Finanziaria 2008 ha modificato il regime di detraibilità dell’IVA previsto per i telefoni cellulari. Infatti, con l’abrogazione della lett. g) dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, non è più prevista la detrazione forfetaria dell’IVA al 50% (consentita indipendentemente dalla prova circa l’effettivo utilizzo per finalità aziendali o professionali).
A decorrere dal 1° gennaio 2008, la percentuale di detrazione dell’IVA per i cellulari è determinata in base all’effettivo utilizzo del telefono nell’ambito dell’attività di impresa, arte o professione, applicando il principio di inerenza.
Le tipologie di utilizzo del telefono cellulare che influiscono sul diritto alla detrazione IVA sono sostanzialmente tre:
- utilizzo esclusivo nell’attività d’impresa/professionale;
- utilizzo promiscuo sia nell’attività d’impresa/professionale che ai fini privati;
- assegnazione in uso ad un dipendente dell’impresa/professionista.
Ma procediamo con ordine.
Utilizzo esclusivo ai fini aziendali/professionali
In caso di utilizzo esclusivo dello smartphone nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione è interamente detraibile l’IVA assolta all’acquisto e per i successivi costi di gestione (si tratta, ad esempio, del traffico telefonico mobile, dei canoni di noleggio o locazione del cellulare, etc.).
Il soggetto passivo deve però essere in grado di dimostrare che le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano utilizzate esclusivamente per finalità aziendali/professionali, predisponendo idonea documentazione di supporto.
Le predette considerazioni devono però essere coordinate con la limitazione all’esercizio del diritto alla detrazione conseguente all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta, come prevista dal comma 5, art. 19, D.P.R. n. 633/1972 (pro-rata di detraibilità).
Il medico Mario Rossi acquista in data 1° ottobre 2019 un nuovo telefono cellulare (euro 700 + IVA) da utilizzare esclusivamente per la gestione degli appuntamenti di studio.
Trattandosi di un professionista che effettua soltanto operazioni esenti ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA pagata all’acquisto sarà interamente indetraibile, così come l’imposta assolta per le spese di gestione del bene.
Utilizzo promiscuo
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 per i beni utilizzati tanto nell’ambito dell’attività di impresa, arte o professione quanto nell’ambito privato, la quota di IVA indetraibile va determinata secondo “criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni (...) acquistati”.
I medesimi criteri riguardano le spese di telefonia mobile, per le quali non sono previsti limiti “oggettivi” alla detrazione, salvo come già visto il rispetto del principio di inerenza dei servizi acquistati.
In caso di acquisto e utilizzo promiscuo dello smartphone, il soggetto passivo è, dunque, tenuto ad individuare secondo criteri oggettivi la quota di IVA detraibile sulla base dell’effettivo utilizzo del cellulare, risultando ammessa in detrazione la sola quota di imposta afferente l’impiego del telefono per effettuare operazioni ricomprese nel campo di applicazione dell’IVA.
Di norma, è consigliabile detrarre l’IVA nella misura del 50% per non incorrere nei maggiori controlli predisposti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, i contribuenti che hanno detratto in misura superiore al 50% l’IVA sugli acquisti di telefoni cellulari e sulle relative prestazioni di gestione sono obbligati a fornirne notizia al Fisco con un’apposita indicazione nella dichiarazione annuale IVA (rigo VA5).
Nell’anno 2018 la società Mobile Phone s.r.l. ha acquistato telefoni cellulari per un importo di 700,00 euro (IVA pari a 154,00 euro) e servizi di gestione per un importo di 1.750,00 euro (IVA pari a 385,00 euro). In relazione alle predette spese di acquisto e costi di gestione la detrazione dell’imposta è stata operata in misura superiore al 50%. Il rigo VA5 del modello IVA 2019 è stato compilato come segue:

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Nell’ipotesi in cui per l’imprenditore/professionista risulti particolarmente complesso prevedere ex ante l’utilizzo delle spese telefoniche è consentito:
- esercitare integralmente il diritto alla detrazione in sede di acquisto del cellulare;
- assoggettare successivamente ad IVA, con aliquota ordinaria, l’utilizzo personale o la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.
Smartphone in uso ai dipendenti
Sempre più spesso i datori di lavoro decidono di assegnare in uso ai dipendenti un telefono cellulare ribaltando oppure no, a seconda dei casi, il costo delle telefonate effettuate per fini personali o familiari da questi ultimi.
Nel primo caso, il datore di lavoro addebita al dipendente il costo delle telefonate personali tramite un’apposita fattura, naturalmente emessa con l’IVA e soggetta ad aliquota ordinaria.
Il riaddebito di un corrispettivo per l’uso personale del cellulare è un’operazione che rientra nell’esercizio dell’impresa/professione e costituisce una prestazione di servizi imponibile (obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione). Di conseguenza, è detraibile al 100% l’imposta assolta a monte in relazione all’acquisto dei beni con i quali il servizio imponibile viene effettuato.
Le medesime conclusioni restano valide anche quando le telefonate personali sono addebitate direttamente dal gestore di telefonia mobile al dipendente. La piena detraibilità dell’IVA è stata confermata in questo caso dalla circolare Agenzia delle Entrate 12/E/2008 (cfr. paragrafo 10.5)
Se il datore di lavoro decide di non riaddebitare un corrispettivo per le chiamate personali, le spese di gestione connesse allo smartphone non possono essere considerate interamente riferibili all’esercizio dell’attività aziendale o professionale. Pertanto, l’IVA assolta in relazione a tali spese sarà detraibile per il datore di lavoro (professionista o impresa) secondo il criterio d’inerenza.
Ciò implica, nella maggior parte dei casi (vista la difficoltà di disporre di una metodologia oggettiva di rendicontazione analitica e gli oneri connessi ai maggiori controlli fiscali), la detraibilità dell’IVA nella misura forfettaria del 50%.
Riferimenti normativi:
Cellulari e smartphone: quando è possibile detrarre l’IVA al 100%
di Marco Bomben | 15 Ottobre 2019
Nell’attività di consulenza professionale accade spesso che il cliente, impresa o professionista, sia interessato alla piena detrazione IVA su particolari tipologie di beni, smartphone in primis, che si prestano “naturalmente” ad un utilizzo sia nell’attività aziendale/professionale che ai fini personali.
Di seguito si prende in esame la disciplina IVA relativa all’acquisto e all’utilizzo dei telefoni cellulari, verificando quando è possibile detrarre il 100% dell’imposta e quando invece il diritto alla detrazione subisce delle limitazioni.
Premessa
La Legge Finanziaria 2008 ha modificato il regime di detraibilità dell’IVA previsto per i telefoni cellulari. Infatti, con l’abrogazione della lett. g) dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, non è più prevista la detrazione forfetaria dell’IVA al 50% (consentita indipendentemente dalla prova circa l’effettivo utilizzo per finalità aziendali o professionali).
A decorrere dal 1° gennaio 2008, la percentuale di detrazione dell’IVA per i cellulari è determinata in base all’effettivo utilizzo del telefono nell’ambito dell’attività di impresa, arte o professione, applicando il principio di inerenza.
Le tipologie di utilizzo del telefono cellulare che influiscono sul diritto alla detrazione IVA sono sostanzialmente tre:
Ma procediamo con ordine.
Utilizzo esclusivo ai fini aziendali/professionali
In caso di utilizzo esclusivo dello smartphone nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione è interamente detraibile l’IVA assolta all’acquisto e per i successivi costi di gestione (si tratta, ad esempio, del traffico telefonico mobile, dei canoni di noleggio o locazione del cellulare, etc.).
Il soggetto passivo deve però essere in grado di dimostrare che le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano utilizzate esclusivamente per finalità aziendali/professionali, predisponendo idonea documentazione di supporto.
Le predette considerazioni devono però essere coordinate con la limitazione all’esercizio del diritto alla detrazione conseguente all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta, come prevista dal comma 5, art. 19, D.P.R. n. 633/1972 (pro-rata di detraibilità).
Il medico Mario Rossi acquista in data 1° ottobre 2019 un nuovo telefono cellulare (euro 700 + IVA) da utilizzare esclusivamente per la gestione degli appuntamenti di studio.
Trattandosi di un professionista che effettua soltanto operazioni esenti ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA pagata all’acquisto sarà interamente indetraibile, così come l’imposta assolta per le spese di gestione del bene.
Utilizzo promiscuo
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 per i beni utilizzati tanto nell’ambito dell’attività di impresa, arte o professione quanto nell’ambito privato, la quota di IVA indetraibile va determinata secondo “criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni (...) acquistati”.
I medesimi criteri riguardano le spese di telefonia mobile, per le quali non sono previsti limiti “oggettivi” alla detrazione, salvo come già visto il rispetto del principio di inerenza dei servizi acquistati.
In caso di acquisto e utilizzo promiscuo dello smartphone, il soggetto passivo è, dunque, tenuto ad individuare secondo criteri oggettivi la quota di IVA detraibile sulla base dell’effettivo utilizzo del cellulare, risultando ammessa in detrazione la sola quota di imposta afferente l’impiego del telefono per effettuare operazioni ricomprese nel campo di applicazione dell’IVA.
Di norma, è consigliabile detrarre l’IVA nella misura del 50% per non incorrere nei maggiori controlli predisposti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, i contribuenti che hanno detratto in misura superiore al 50% l’IVA sugli acquisti di telefoni cellulari e sulle relative prestazioni di gestione sono obbligati a fornirne notizia al Fisco con un’apposita indicazione nella dichiarazione annuale IVA (rigo VA5).
Nell’anno 2018 la società Mobile Phone s.r.l. ha acquistato telefoni cellulari per un importo di 700,00 euro (IVA pari a 154,00 euro) e servizi di gestione per un importo di 1.750,00 euro (IVA pari a 385,00 euro). In relazione alle predette spese di acquisto e costi di gestione la detrazione dell’imposta è stata operata in misura superiore al 50%. Il rigo VA5 del modello IVA 2019 è stato compilato come segue:
Nell’ipotesi in cui per l’imprenditore/professionista risulti particolarmente complesso prevedere ex ante l’utilizzo delle spese telefoniche è consentito:
Smartphone in uso ai dipendenti
Sempre più spesso i datori di lavoro decidono di assegnare in uso ai dipendenti un telefono cellulare ribaltando oppure no, a seconda dei casi, il costo delle telefonate effettuate per fini personali o familiari da questi ultimi.
Nel primo caso, il datore di lavoro addebita al dipendente il costo delle telefonate personali tramite un’apposita fattura, naturalmente emessa con l’IVA e soggetta ad aliquota ordinaria.
Il riaddebito di un corrispettivo per l’uso personale del cellulare è un’operazione che rientra nell’esercizio dell’impresa/professione e costituisce una prestazione di servizi imponibile (obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione). Di conseguenza, è detraibile al 100% l’imposta assolta a monte in relazione all’acquisto dei beni con i quali il servizio imponibile viene effettuato.
Le medesime conclusioni restano valide anche quando le telefonate personali sono addebitate direttamente dal gestore di telefonia mobile al dipendente. La piena detraibilità dell’IVA è stata confermata in questo caso dalla circolare Agenzia delle Entrate 12/E/2008 (cfr. paragrafo 10.5)
Se il datore di lavoro decide di non riaddebitare un corrispettivo per le chiamate personali, le spese di gestione connesse allo smartphone non possono essere considerate interamente riferibili all’esercizio dell’attività aziendale o professionale. Pertanto, l’IVA assolta in relazione a tali spese sarà detraibile per il datore di lavoro (professionista o impresa) secondo il criterio d’inerenza.
Ciò implica, nella maggior parte dei casi (vista la difficoltà di disporre di una metodologia oggettiva di rendicontazione analitica e gli oneri connessi ai maggiori controlli fiscali), la detraibilità dell’IVA nella misura forfettaria del 50%.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Detrazione IVATelecomunicazioni
Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 riguardo alla detraibilità dell'IVA per i telefoni cellulari?
La Legge Finanziaria 2008 ha abrogato la detrazione forfetaria dell'IVA al 50% per i telefoni cellulari, introducendo la detrazione in base all'effettivo utilizzo del telefono nell’ambito dell’attività di impresa, arte o professione, applicando il principio di inerenza.
Come viene determinata la percentuale di detrazione dell'IVA per i telefoni cellulari a partire dal 1° gennaio 2008?
La percentuale di detrazione dell'IVA per i telefoni cellulari è determinata in base all’effettivo utilizzo del telefono nell’ambito dell’attività di impresa, arte o professione, applicando il principio di inerenza.
Quali sono le tipologie di utilizzo del telefono cellulare che influenzano il diritto alla detrazione IVA?
Le tipologie di utilizzo del telefono cellulare che influiscono sul diritto alla detrazione IVA sono: utilizzo esclusivo nell’attività d’impresa/professionale, utilizzo promiscuo sia nell’attività d’impresa/professionale che ai fini privati, e assegnazione in uso ad un dipendente dell’impresa/professionista.
In caso di utilizzo esclusivo del telefono cellulare nell'attività di impresa, arte o professione, qual è la detraibilità dell'IVA?
In caso di utilizzo esclusivo del telefono cellulare nell'attività di impresa, arte o professione, è interamente detraibile l'IVA assolta all'acquisto e per i successivi costi di gestione.
In caso di utilizzo promiscuo del telefono cellulare, come si determina la quota di IVA indetraibile?
In caso di utilizzo promiscuo del telefono cellulare, la quota di IVA indetraibile va determinata secondo criteri oggettivi sulla base dell’effettivo utilizzo del cellulare, risultando ammessa in detrazione la sola quota di imposta afferente l’impiego del telefono per effettuare operazioni ricomprese nel campo di applicazione dell’IVA.