Commento
IVA

Autoscuole: scatta l’IVA sulle lezioni, con effetto retroattivo

di Sandra Pennacini | 4 Settembre 2019
Autoscuole: scatta l’IVA sulle lezioni, con effetto retroattivo

Con Risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad interpello, ha fatto proprie le indicazioni emerse dalla sentenza  n. C-449/17  della Corte di Giustizia UE dello scorso marzo, chiarendo che le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida sono operazioni soggette ad IVA, e non esenti come sin’ora considerate, con l’aggravante di considerare il nuovo indirizzo valevole non solo d’ora innanzi, ma anche – retroattivamente -  per tutti gli anni ancora accertabili.

Premessa

Nel mese di marzo avevamo annunciato il possibile “terremoto” che poteva colpire il mondo delle autoscuole a seguito della sentenza n. C-449/17 del 14 marzo 2019 della Corte di Giustizia UE. La Corte era intervenuta in materia di assoggettabilità IVA delle lezioni impartite dalle scuole guida, negando il diritto all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, così stravolgendo quanto da sempre indicato dall’Agenzia delle Entrate.

La Corte, nel ricordare che l’esenzione IVA è riconosciuta in favore dell’«insegnamento scolastico o universitario», aveva considerato le lezioni impartite dalle autoscuole come non rispondenti ai criteri di esenzione, in quanto, seppure trattandosi della trasmissione di varie conoscenze di ordine pratico e teorico, si tratterebbe comunque di un insegnamento di carattere specialistico, pertanto non equivalente all'insegnamento scolastico o universitario.

Occorre ricordare che le pronunce della Corte Europea hanno effetto immediato per quanto riguarda lo specifico giudizio sottoposto all’attenzione della Corte stessa; tuttavia, costituiscono anche “rinvio pregiudiziale”, che vincola gli altri giudici nazionali della UE ai quali venga sottoposto un problema simile. Per quanto sopra, seppure la pronuncia riguardasse un’autoscuola tedesca, era presumibile che la stessa non potesse essere ignorata nel nostro ordinamento nazionale, ed infatti l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019- emessa a seguito di istanza di interpello - ha fatto proprie le considerazioni della Corte, spingendosi addirittura a considerare la novella interpretazione come valevole per tutti gli anni ancora passibili di accertamento.

Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio il contenuto dell’istanza di interpello e le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Il quesito: le lezioni impartite dalle autoscuole sono esenti IVA, o meno?

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia verte sul trattamento ai fini IVA delle attività didattiche e formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida (scuola guida).

L’istante ha riproposto la prassi dell’Agenzia delle Entrate – Risoluzione del 26 settembre 2005, n. 134/E e Circolare del 18 marzo 2008/E, n. 22 – a supporto della tesi della non imponibilità delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 10 , n. 20, del D.P.R. n. 633/1972. Prassi che tuttavia si trovata in contrasto con la successiva pronuncia della Corte di Giustizia UE n. C-449/17 del 14 marzo 2019 .

Alla luce del conflitto esistente tra le fonti, il contribuente ha pertanto richiesto lumi su quale fosse il corretto comportamento da mantenere sino a contraria pronuncia o disposizione, e se, nelle more di tali indicazioni, fosse possibile l’essere assoggettato a contestazioni per indebito ricorso all’esenzione IVA sulle prestazioni di natura didattica.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

In risposta al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire i necessari chiarimenti – che, invero, avrebbero già dovuto essere forniti a marzo, post sentenza UE – andando di fatto ad accogliere in toto le indicazioni della Corte Europea e, conseguentemente, in direzione diametralmente opposta a quella indicata dall’Agenzia stessa sino alla Risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.

Ai fini di sintetizzare le pregresse indicazioni dell’AdE, è utile richiamare le metodologie di controllo applicabili ai servizi resi dalle autoscuole, che prevedevano, alla voce  adempimenti fiscali: “Per quanto riguarda l’IVA, le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente rientrano tra le operazioni esenti dall’imposta così come stabilito dall’art. 10 , comma 1 , n. 20, del D.P.R. n. 633/1972. Per questo tipo di prestazioni inoltre le scuole guida sono esonerate dall’obbligo di emissione di documenti fiscali, come previsto dal D.M. 21 dicembre 1992  e ribadito dall’art. 2 , lettera q, del D.P.R. del 21 dicembre 1996, n. 696 e dalla circolare ministeriale del 4 aprile 1997, n. 97. Le autoscuole debbono annotare ai fini IVA i corrispettivi per le prestazioni didattiche al momento della percezione; viceversa, ai fini delle imposte sui redditi il momento impositivo coincide con l’ultimazione del servizio didattico, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 917/1986.”

Tutto ciò - così come le Risoluzioni e le Circolari in precedenza emesse -  deve considerarsi superato alla luce della sentenza della Corte UE, in considerazione della “valenza interpretativa della sentenza in commento, da cui discende l'efficacia ex tunc della stessa”Per quanto sopra, lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve essere considerato imponibile agli effetti dell'IVA.

Da quando le prestazioni delle autoscuole diventano imponibili IVA

Nel rispondere all’interpello posto, l’Agenzia, correttamente, riconosce che il difforme comportamento tenuto dal contribuente si è basato, legittimamente ed in buona fede, sulle indicazioni fornite in precedenza dall’Agenzia stessa, che aveva dato un’interpretazione più estesa, rispetto a quella – vincolante – proposta dalla Corte Europea, della locuzione di "insegnamento scolastico o universitario", locuzione dalla quale - ai sensi dell'art. 132 , paragrafo 1, lettere i) e j), della Direttiva n. 112 del 2006 - discende l’esenzione IVA.

Sin qui, se vogliamo, era immaginabile; non per nulla già nel mese di marzo si era annunciato un possibile “terremoto”. Ciò che non era prevedibile, tuttavia, era la proporzione del terremoto stesso.

Infatti, se da un lato l’Agenzia ammette che l’applicazione dell’esenzione IVA era, sino alla pronuncia oggetto di commento, aderente alle indicazioni fornite dalla stessa amministrazione finanziaria sino a quel momento, dall’altro lato, e molto meno comprensibilmente, l’Agenzia asserisce che da ciò discende non solo l’obbligo di assoggettare ad IVA le lezioni di scuola guida dalla Risoluzione n. 79/E/2019 in poi (o, magari, dalla sentenza della Corte UE in poi), bensì che l’effetto della pronuncia e del conseguente chiarimento devono considerarsi a valere sulle tutte le “operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA”.

Di conseguenza, le autoscuole dovrebbero emettere note di variazione in aumento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Occorrerebbe, quindi rettificare tutta l’IVA in aumento, per tutti gli anni ancora accertabili ai fini IVA, facendo confluire la maggiore imposta in dichiarazioni integrative relative a ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabili.

Nell’ambito di tali dichiarazioni integrative, inoltre, potrebbe essere rettificata la detrazione IVA operata sugli acquisti, detrazione in origine limitata dalla presenza di operazioni attive esenti.

Concretamente, quindi, si tratterebbe di riprendere anni ed anni ai fini IVA, sia sotto l’aspetto attivo che passivo, presentando integrative ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, e provvedendo ovviamente a versare l’eventuale maggiore imposta dovuta, imposta che, aggiungiamo noi, con ogni probabilità graverebbe sulle finanze delle autoscuole stesse, essendo impensabile poter effettuare un recupero a carico dei fruitori delle lezioni per quanto riguarda il passato.

Quanto meno, tutto questo avverrebbe in assenza di sanzioni, e senza richiesta di interessi di mora, posto che il contribuente si era conformato ad indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria.

Conclusioni

In conclusione, la Risoluzione n. 79/E/2019 , pur non essendo una novità assoluta per coloro che abbiano posto la dovuta attenzione alla sentenza della Corte Europea dello scorso marzo, presenta comunque aspetti che vanno ben oltre la sentenza stessa, ed il cui impatto è deflagrante.

Infatti, se ci si poteva aspettare un cambio di rotta sull’imponibilità delle prestazioni, molto meno era immaginabile che tale cambio venisse interpretato in senso retroattivo, con obbligo di rivedere i dichiarativi IVA di tutti gli anni ancora passibili di accertamento.

E ancora basta, poiché l’Agenzia, forse perché interrogata sugli aspetti IVA, ha tralasciato di fornire indicazioni su un altro aspetto non meno importante, ovvero i riflessi reddituali della revisione effettuata ai fini IVA. Risulta infatti evidente che se cambia, in toto o in parte, la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti, inevitabilmente varia anche il conto economico, e di conseguenza, a cascata, l’aspetto reddituale, della sola impresa nel caso di ditta individuale, o di una moltitudine di soggetti in caso di società, soprattutto se trattasi di società di persone o di Srl trasparenti, il tutto potenzialmente anche coinvolgendo la contribuzione INPS, e certamente modificando anche la base imponibile IRAP.

Anche per gli aspetti reddituali, comunque, si ritengono applicabili le disposizioni dell’art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede che non siano soggette a sanzioni o interessi le variazioni apportate a comportamenti tenuti dal contribuente in base a indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, disattese da indicazioni successive.

In conclusione, a partire dalla Risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019 , le prestazioni rese dalle scuole guida divengono imponibili a fini IVA, e ciò non potrà che andare ad impattare sulle tariffe applicabili.

Per quanto riguarda il pregresso, i contribuenti sono tenuti a rettificare tutti gli anni accertabili, presentando dichiarazioni integrative in assenza di sanzioni ed interessi, ma per quanto riguarda quest’ultimo punto c’è da attendersi una battaglia da parte dei soggetti interessati, che difficilmente potranno accettare un’imposizione di questo tenore senza avanzare vibrate proteste.

 

Riferimenti normativi:

 

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