La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’Amministrazione è esercitabile con il termine stabilito dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973. È questo il principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 16 luglio 2019, n. 19002.
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