Il contribuente che agisce in regime forfetario è soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 15% oppure, nel caso di avvio di nuova attività, a quella ridotta del 5% se rispettati i requisiti di cui al comma 65, art. 1, Legge n. 190/2014. Tra questi vi rientra quello secondo cui la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta. Al riguardo, nel presente elaborato, si vogliono portare all’attenzione del lettore alcune osservazioni nella particolare fattispecie in cui il contribuente, lasciando aperta la partita IVA, si limiti alla sola variazione del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
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