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AGEVOLAZIONI

Forfetari: aliquota ridotta anche se si cambia codice ATECO

di Pasquale Pirone | 7 Giugno 2019
Forfetari: aliquota ridotta anche se si cambia codice ATECO

Il contribuente che agisce in regime forfetario è soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 15% oppure, nel caso di avvio di nuova attività, a quella ridotta del 5% se rispettati i requisiti di cui al comma 65, art. 1, Legge n. 190/2014. Tra questi vi rientra quello secondo cui la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta. Al riguardo, nel presente elaborato, si vogliono portare all’attenzione del lettore alcune osservazioni nella particolare fattispecie in cui il contribuente, lasciando aperta la partita IVA, si limiti alla sola variazione del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Legge di Stabilità 2015 stabilisce il regime forfetario per i contribuenti, con coefficienti di redditività diversificati per settore. Il contribuente può applicare un’imposta sostitutiva del 15% o del 5% in caso di nuova attività, purché rispetti determinati requisiti.