I termini di trasmissione delle fatture elettroniche
Le disposizioni riguardano la generalità dei contribuenti tenuti all’obbligo di fatturazione in modalità elettronica, fermo restando per i contribuenti a liquidazione IVA mensile il mantenimento di un regime sanzionatorio agevolato per le operazioni compiute fino al 30 settembre.
Sul punto è bene sottolineare che con la Circolare n. 14/E/2019 l’Agenzia delle Entrate, interpretando in senso letterale le modifiche apportate al D.Lgs. 127/2015 dal D.L. n. 119/2018 , ha inteso che il “periodo transitorio” concesso ai mensili sino al 30 settembre 2019 implichi la sola riduzione delle sanzioni al 20% in caso trasmissione del file XML entro il termine della seconda liquidazione successiva, ma che venga comunque meno la possibilità di inviare il file entro il termine della propria liquidazione in assenza di sanzioni.
Facciamo dunque il punto per quanto riguarda i nuovi termini concessi per la trasmissione dei files fattura al SdI, seguendo le precisazioni della Circolare n. 14/E/2019 e quanto previsto dal Ddl di conversione del decreto "Crescita", il cui iter, ricordiamo, non si è ancora concluso, ma è ad un livello tanto avanzato da potersi considerare come “definitivo”:
- la fattura elettronica dovrà riportare quale “Data” quella nella quale l’operazione è stata effettuata, o quella in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972;
- la trasmissione del file fattura XML al Sistema di Interscambio dovrà avvenire entro 12 giorni dalla summenzionata “Data”;
- la data di trasmissione, che viene tracciata dal SDI, è la reale data di emissione della fattura, posto che una fattura elettronica viene ad esistenza nel momento in cui transita dal SdI;
- visto che la data di trasmissione (= emissione) risulta nel SdI, e la data operazione risulta dalla fattura, viene rispettato il dettato normativo che comporta l’obbligo di indicazione della data operazione (quella riportata in fattura) se diversa dalla data di emissione (ovvero quella tracciata dal SdI), senza necessità di dover gestire ed espressamente indicare due differenti date in fattura.
Per completezza si ricorda che la gestione della “doppia data” resta obbligatoria nel caso di emissione di fattura immediata non contestuale se trattasi di fatture non elettroniche (analogiche o elettroniche trasmesse con sistemi diversi dal Sistema di Interscambio).
La conseguenza di quanto sopra è che, nel concreto, le fatture elettroniche manterranno i criteri di datazione attuale e che per tutti i contribuenti la trasmissione dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data fattura. Oltre i 12 giorni scatteranno le sanzioni, previste dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Regime sanzionatorio e peculiarità per i mensili
Stante quanto precisato in Circolare n. 14/E/2019 il “periodo transitorio” previsto dal D.L. n. 119/2018 , secondo il quale:
- la fattura poteva essere emessa entro il termine della propria liquidazione in assenza di sanzioni;
- se la trasmissione avveniva entro il termine della liquidazione Iva successiva le sanzioni vengono comminate, ma il contribuente giova di una riduzione delle sanzioni stesse al 20% - quindi con un abbattimento dell’80%
resta in vigore sino al 30 giugno per la totalità dei contribuenti.
Per i contribuenti mensili, invece, e sino a tutte le operazioni compiute fino al 30 settembre, restano in vigore esclusivamente i benefici di cui alla lettera b), pertanto anche i mensili sono chiamati alla trasmissione dei files fattura entro il 12 giorni dalla data fattura per non essere soggetti a sanzioni, ma potranno, a differenza dei trimestrali, giovarsi dell’abbattimento delle sanzioni se la trasmissione avviene comunque entro il termine della liquidazione IVA successiva.
Bolli “automatici”
Altra novità da segnalare è quella, già da tempo annunciata, della verifica che sarà effettuata dall’Agenzia in merito all’assolvimento dell’imposta di bollo in fattura.
Verificando natura ed importo delle fatture elettroniche, infatti, l’Agenzia sarà in grado di determinare se esse debbano o meno scontare bollo, “presentando il conto” al soggetto emittente dell’imposta da versare, considerando nel computo anche i bolli dovuti su fatture elettroniche assoggettate, nelle quali tuttavia il bollo stesso non sia stato evidenziato all’atto dell’emissione della fattura stessa.
I corrispettivi elettronici
Due gli interventi in materia di corrispettivi elettronici.
Il primo riguarda i soggetti chiamati ad adempiere già a partire dal 1° luglio 2019, avendo conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro nel 2018: costoro potranno, sino al 1° gennaio 2020, procedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi, in assenza di sanzioni, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Resta chiaramente l’obbligo di memorizzazione, ovvero l’obbligo di dotarsi e censire il Registratore Telematico, ma viene concesso più tempo per familiarizzare con la procedura di trasmissione telematica.
A regime, invece, e quindi per tutti i contribuenti a partire dal 1° gennaio 2020, la trasmissione telematica dei corrispettivi dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero entro il medesimo termine previsto in caso di emissione di e-fattura, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera.
Visto il maggior termine concesso per l’invio dei files XML corrispettivi, è stata cancellata la previsione di individuazione di aree esonerate dall’obbligo (per carenza di copertura internet), poiché visto che ci sono 12 giorni per trasmettere si è considerato che i contribuenti possano comunque adempiere, anche in caso di difficoltà connesse alla connettività.
San Marino entra nel Sistema di Interscambio
Altra novità annunciata e confermata è quella che vede i rapporti intercorsi con soggetti sanmarinensi transitare dal Sistema di Interscambio. In sostanza, gli operatori di San Marino emetteranno e riceveranno fatture elettroniche tramite SdI nel rapportarsi con soggetti nazionali. Quanto sopra troverà concreta applicazione con la promulgazione di un apposito Decreto MEF.
- Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21;
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, comma 6;
- D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, art. 10, comma 1 , e art. 11, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757;
- Agenzia delle Entrate, Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E ;
- Ddl 1807-A/R di conversione in legge del D.L. n. 34/2019 .
Fattura elettronica: per tutti 12 giorni di tempo per la trasmissione di fatture e corrispettivi
di Sandra Pennacini | 24 Giugno 2019
È stato approvato alla Camera il Ddl di conversione in legge del decreto "Crescita" (D.L. n. 34/2019 ). Manca ancora il passaggio definitivo al Senato ma il quadro relativo al fisco telematico prende forma, concedendo due giorni in più per la trasmissione dei files fattura XML al SdI. Rivisti anche i tempi concessi per la trasmissione dei corrispettivi elettronici, allineati a quelli della fattura elettronica, con obbligo di memorizzazione giornaliera, ma 12 giorni di tempo per la trasmissione dei files XML. Le disposizioni in oggetto riguardano indistintamente tutti i contribuenti, con alcune eccezioni in termini di sanzioni e di tempistiche. Il bollo sulle fatture elettroniche, inoltre, sarà verificato automaticamente dall’Agenzia.
I termini di trasmissione delle fatture elettroniche
Le disposizioni riguardano la generalità dei contribuenti tenuti all’obbligo di fatturazione in modalità elettronica, fermo restando per i contribuenti a liquidazione IVA mensile il mantenimento di un regime sanzionatorio agevolato per le operazioni compiute fino al 30 settembre.
Sul punto è bene sottolineare che con la Circolare n. 14/E/2019 l’Agenzia delle Entrate, interpretando in senso letterale le modifiche apportate al D.Lgs. 127/2015 dal D.L. n. 119/2018 , ha inteso che il “periodo transitorio” concesso ai mensili sino al 30 settembre 2019 implichi la sola riduzione delle sanzioni al 20% in caso trasmissione del file XML entro il termine della seconda liquidazione successiva, ma che venga comunque meno la possibilità di inviare il file entro il termine della propria liquidazione in assenza di sanzioni.
Facciamo dunque il punto per quanto riguarda i nuovi termini concessi per la trasmissione dei files fattura al SdI, seguendo le precisazioni della Circolare n. 14/E/2019 e quanto previsto dal Ddl di conversione del decreto "Crescita", il cui iter, ricordiamo, non si è ancora concluso, ma è ad un livello tanto avanzato da potersi considerare come “definitivo”:
Per completezza si ricorda che la gestione della “doppia data” resta obbligatoria nel caso di emissione di fattura immediata non contestuale se trattasi di fatture non elettroniche (analogiche o elettroniche trasmesse con sistemi diversi dal Sistema di Interscambio).
La conseguenza di quanto sopra è che, nel concreto, le fatture elettroniche manterranno i criteri di datazione attuale e che per tutti i contribuenti la trasmissione dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data fattura. Oltre i 12 giorni scatteranno le sanzioni, previste dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Regime sanzionatorio e peculiarità per i mensili
Stante quanto precisato in Circolare n. 14/E/2019 il “periodo transitorio” previsto dal D.L. n. 119/2018 , secondo il quale:
resta in vigore sino al 30 giugno per la totalità dei contribuenti.
Per i contribuenti mensili, invece, e sino a tutte le operazioni compiute fino al 30 settembre, restano in vigore esclusivamente i benefici di cui alla lettera b), pertanto anche i mensili sono chiamati alla trasmissione dei files fattura entro il 12 giorni dalla data fattura per non essere soggetti a sanzioni, ma potranno, a differenza dei trimestrali, giovarsi dell’abbattimento delle sanzioni se la trasmissione avviene comunque entro il termine della liquidazione IVA successiva.
Bolli “automatici”
Altra novità da segnalare è quella, già da tempo annunciata, della verifica che sarà effettuata dall’Agenzia in merito all’assolvimento dell’imposta di bollo in fattura.
Verificando natura ed importo delle fatture elettroniche, infatti, l’Agenzia sarà in grado di determinare se esse debbano o meno scontare bollo, “presentando il conto” al soggetto emittente dell’imposta da versare, considerando nel computo anche i bolli dovuti su fatture elettroniche assoggettate, nelle quali tuttavia il bollo stesso non sia stato evidenziato all’atto dell’emissione della fattura stessa.
I corrispettivi elettronici
Due gli interventi in materia di corrispettivi elettronici.
Il primo riguarda i soggetti chiamati ad adempiere già a partire dal 1° luglio 2019, avendo conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro nel 2018: costoro potranno, sino al 1° gennaio 2020, procedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi, in assenza di sanzioni, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Resta chiaramente l’obbligo di memorizzazione, ovvero l’obbligo di dotarsi e censire il Registratore Telematico, ma viene concesso più tempo per familiarizzare con la procedura di trasmissione telematica.
A regime, invece, e quindi per tutti i contribuenti a partire dal 1° gennaio 2020, la trasmissione telematica dei corrispettivi dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero entro il medesimo termine previsto in caso di emissione di e-fattura, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera.
Visto il maggior termine concesso per l’invio dei files XML corrispettivi, è stata cancellata la previsione di individuazione di aree esonerate dall’obbligo (per carenza di copertura internet), poiché visto che ci sono 12 giorni per trasmettere si è considerato che i contribuenti possano comunque adempiere, anche in caso di difficoltà connesse alla connettività.
San Marino entra nel Sistema di Interscambio
Altra novità annunciata e confermata è quella che vede i rapporti intercorsi con soggetti sanmarinensi transitare dal Sistema di Interscambio. In sostanza, gli operatori di San Marino emetteranno e riceveranno fatture elettroniche tramite SdI nel rapportarsi con soggetti nazionali. Quanto sopra troverà concreta applicazione con la promulgazione di un apposito Decreto MEF.
Sullo stesso argomento:Fattura elettronica
Quali sono le disposizioni riguardanti i termini di trasmissione delle fatture elettroniche?
Le disposizioni riguardano la generalità dei contribuenti tenuti all’obbligo di fatturazione in modalità elettronica, fermo restando per i contribuenti a liquidazione IVA mensile il mantenimento di un regime sanzionatorio agevolato per le operazioni compiute fino al 30 settembre.
Cosa ha previsto l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E/2019 riguardo al periodo transitorio concesso ai mensili fino al 30 settembre 2019?
L’Agenzia delle Entrate, interpretando in senso letterale le modifiche apportate al D.Lgs. 127/2015 dal D.L. n. 119/2018, ha inteso che il “periodo transitorio” concesso ai mensili sino al 30 settembre 2019 implichi la sola riduzione delle sanzioni al 20% in caso trasmissione del file XML entro il termine della seconda liquidazione successiva, ma che venga comunque meno la possibilità di inviare il file entro il termine della propria liquidazione in assenza di sanzioni.
Quali sono i nuovi termini concessi per la trasmissione dei files fattura al SdI, seguendo le precisazioni della Circolare n. 14/E/2019 e quanto previsto dal Ddl di conversione del decreto 'Crescita'?
La fattura elettronica dovrà riportare quale “Data” quella nella quale l’operazione è stata effettuata, o quella in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972; la trasmissione del file fattura XML al Sistema di Interscambio dovrà avvenire entro 12 giorni dalla summenzionata “Data”.
Cosa succede se la trasmissione dei file fattura al SdI avviene oltre i 12 giorni dalla data fattura?
Oltre i 12 giorni scatteranno le sanzioni, previste dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Quali sono le peculiarità per i mensili riguardo al regime sanzionatorio previsto dalla Circolare n. 14/E/2019?
I mensili sono chiamati alla trasmissione dei files fattura entro i 12 giorni dalla data fattura per non essere soggetti a sanzioni, ma potranno, a differenza dei trimestrali, giovarsi dell’abbattimento delle sanzioni se la trasmissione avviene comunque entro il termine della liquidazione IVA successiva.