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BILANCIO

Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017

di Carla De Luca | 13 Giugno 2019
Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017

Con la Risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019, l’Amministrazione affronta la fattispecie relativa alla tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche non imprenditori. Grazie alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 all’art. 47 del Tuir, i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 scontano la tassazione integrale con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%, così come già avveniva per i dividendi relativi a partecipazioni non qualificate (senza quindi necessità di alcuna indicazione in dichiarazione dei redditi). Vengono temporaneamente esclusi quelli aventi ad oggetto utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022. Nella Risoluzione in commento l’Agenzia precisa che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione normativa, il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017. Quindi, gli utili 2010, deliberati nel 2016, scontano la vecchia disciplina.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019 chiarisce la tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non imprenditori, in base alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018.