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Ravvedimento esterometro, come fare

di Pasquale Pirone | 6 Maggio 2019
Ravvedimento esterometro, come fare

Scaduto il termine del 30 aprile 2019, data entro cui andavano inviati gli esterometri riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, si è aperta ora la strada del ravvedimento operoso per chi abbia omesso l’adempimento oppure abbia inviato una comunicazione errata o incompleta. Si tenga ad ogni modo presente che la sanzione piena su cui applicare il ravvedimento dipenderà dal momento in cui si invierà la comunicazione omessa, errata o incompleta (se entro i primi 15 giorni dal termine ordinario oppure oltre), mentre la riduzione da ravvedimento dipenderà dal momento in cui si verserà la sanzione (invio della comunicazione e versamento della sanzione, infatti, possono non essere contestuali).

Premessa

Il 30 aprile 2019 è spirato il termine per la trasmissione degli “esterometri” riferiti ai primi 3 mesi di quest’anno. Si tratta della comunicazione delle c.d. operazioni transfrontaliere, introdotta dal 1° gennaio 2019, non documentate da fattura elettronica o bolletta doganale. La normativa di riferimento prevede che l’invio debba avvenire con cadenza mensile.

Normativa
Ai sensi del comma 3-bis art. 1 D.Lgs. n. 127/2015 ”I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione”.

Dunque, la trasmissione è da farsi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (o meglio entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione). Se la scadenza cade in un giorno non lavorativo si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

 

La proroga

Il D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 ha prorogato i termini di invio dei primi due esterometri (gennaio e febbraio). Quindi, entro il 30 aprile 2019 andavano inviti tre esterometri, ossia:

  • gennaio 2019;
  • febbraio 2019;
  • marzo 2019.

L’invio va effettuato (direttamente dal contribuente o tramite intermediario incaricato) attraverso l’interfaccia “Fatture e corrispettivi” del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate

 

Sanzioni

Per chi ha omesso l’invio dell’esterometro, oppure invii una comunicazione errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura nel limite massimo fissato a 1.000 euro per trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la violazione viene regolarizzata entro 15 giorni dalla termine ordinario di scadenza.

“In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471” (comma 6, art. 1, D.Lgs. n. 127/2015).

Sanzione piena

Sanzione ridotta
(violazione regolarizzata nei primi 15 giorni)

2 euro per ogni fattura nel limite massimo fissato a 1.000 euro per trimestre

1 euro per ogni fattura nel limite massimo fissato a 500 euro per trimestre.

Non si applica l'articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (c.d. cumulo giuridico). Inoltre, in caso di scarto del file inviato nei termini, non si applica la sanzione qualora entro i successivi 5 giorni dallo scarto si provveda nuovamente alla trasmissione.

Il contribuente invia l’esterometro il 30 aprile 2019. Il giorno 2 maggio verifica l’acquisizione del file da parte del Sistema dell’Agenzia delle Entrate, ma questi risulta scartato. La data di scarto (riportata sulla ricevuta telematica) è lo stesso 2 maggio. Il contribuente potrà rinviare il file entro i 5 giorni lavorativi successivi senza subire alcuna sanzione.

 

Il ravvedimento operoso

Alle violazioni riguardanti l’esterometro si rende, comunque, applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997. Traslando le precisazioni contenute nella Risoluzione 28 luglio 2017, n. 104/E, è possibile affermare che:

  • la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata)
  • applicando alla sanzione prevista le riduzioni di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento;
  • l’invio della comunicazione e versamento della sanzione possono anche non essere contestuali.

La Risoluzione 28 luglio 2017, n. 104/E, si riferisce allo spesometro. Tuttavia, visto che le sanzioni previste per l’estrometro sono le stesse dello spesometro, è possibile ritenere che le stesse precisazioni contenute nel citato documento di prassi siano valide anche per l’adempimento in esame. Si evidenzia, per analogia, dunque, che la procedura di ravvedimento che si illustra in questa sede è valida anche in caso di omesso/incomplete/errato spesometro (il 30 aprile rappresentava anche la scadenza dello spesometro riferito al III e IV trimestre 2018 o II semestre 2018 per chi avesse scelto l’invio semestrale).

Si supponga un contribuente che il 30 aprile 2019 abbia inviato gli esterometri di gennaio, febbraio e marzo. Il 4 maggio 2019, si accorge di non aver riportato nell’esterometro di febbraio alcune operazioni che invece andavano incluse nell’adempimento. In particolare sono state omesse 80 operazioni.
In tale ipotesi:
• se il contribuente si ravvede entro il 15 maggio dovrà applicare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento sulla sanzione piena pari ad 1 euro per ogni fattura;
• se il contribuente si ravvede oltre il 15 maggio dovrà applicare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento sulla sanzione piena pari ad 2 euro per ogni fattura.

Si consideri ora il caso in cui il contribuente decida di ravvedersi il giorno 14 maggio (in questa data invia l’esterometro corretto e versa anche la sanzione).

In tal caso:

Sanzione piena

 

Sanzione ridotta

 

80 euro

(1 euro per ogni operazione/fattura)

8,89 euro

(1/9 di 80 euro)

 Il contribuente, dunque, invierà nuovamente l’esterometro e verserà la sanzione di 8,89 euro (codice tributo 8911).

Il contribuente, potrebbe anche decidere di inviare la sola comunicazione corretta il giorno 14 maggio e poi versare successivamente la sanzione. Ovviamente in tal caso la riduzione sanzionatoria (da applicare sempre su 80 euro visto che la comunicazione è stata inviata entro I primi 15 giorni) dipenderà dal momento in cui si deciderà di versarla.

 

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Esterometro