Non è punibile, per particolare tenuità del fatto, l’imprenditore che omette di versare l’IVA per un importo superiore alla soglia di punibilità dei 250.000 euro prevista dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, qualora tale soglia sia stata superata per un importo inferiore al 4% trattandosi, in tal caso, di particolare tenuità del fatto per il quale opera la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.. Inoltre, la mancanza di liquidità non esclude, invece, il dolo, e quindi la punibilità, in ordine al medesimo reato di omesso versamento di cui all’art. 10-ter, salvo che l’imprenditore non adempia all’onere di allegazione in ordine alla asserita crisi di liquidità ed alla circostanza che essa non poteva essere evitata in altro modo costituendo, pertanto, una causa di forza maggiore. Tanto ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 12906, del 25 marzo 2019.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati