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REATI TRIBUTARI

Omesso versamento IVA: esclusa la punibilità per tenuità del fatto e crisi di liquidità

di Domenico Frustagli | 2 Maggio 2019
Omesso versamento IVA: esclusa la punibilità per tenuità del fatto e crisi di liquidità

Non è punibile, per particolare tenuità del fatto, l’imprenditore che omette di versare l’IVA per un importo superiore alla soglia di punibilità dei 250.000 euro prevista dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, qualora tale soglia sia stata superata per un importo inferiore al 4% trattandosi, in tal caso, di particolare tenuità del fatto per il quale opera la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.. Inoltre, la mancanza di liquidità non esclude, invece, il dolo, e quindi la punibilità, in ordine al medesimo reato di omesso versamento di cui all’art. 10-ter, salvo che l’imprenditore non adempia all’onere di allegazione in ordine alla asserita crisi di liquidità ed alla circostanza che essa non poteva essere evitata in altro modo costituendo, pertanto, una causa di forza maggiore. Tanto ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 12906, del 25 marzo 2019.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il reato tributario dell'omesso versamento dell'IVA è rilevante solo se supera i 250.000 euro. La Corte di Cassazione ha precisato le cause di esclusione della punibilità.