Commento
ACCERTAMENTO

Deleghe ISA: predisposizione e tenuta del registro cronologico

di Sandra Pennacini | 21 Maggio 2019
Deleghe ISA: predisposizione e tenuta del registro cronologico

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 126200/2019 del 10 maggio 2019 ha definito il funzionamento degli ISA relativamente all’anno di imposta 2018, tracciando le soglie del regime premiale e definendo le modalità tramite le quali è possibile ottenere il file dei "dati ulteriori", indispensabile all’elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. I "dati ulteriori" saranno resi disponibili nel Cassetto Fiscale del contribuente e, a richiesta, l’intermediario designato potrà accedervi, purché già delegato al Cassetto Fiscale del contribuente stesso, oppure in possesso di specifica delega dedicata agli ISA.

Premessa

Per effettuare il conteggio degli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale – è necessario fornire al motore di calcolo Gerico tre elementi:

  1. i dati contabili, derivanti dalle risultanze dell’esercizio;
  2. i dati extra contabili, relativi al medesimo esercizio, ovvero quelli che discendono dai Modello ISA, questionario molto simile a quello previsto per gli abrogati Studi di Settore;
  3. ed un terzo, nuovo, elemento: i "dati ulteriori".

I "dati ulteriori" altro non sono che una complessa elaborazione, effettuata su una base storica che può arrivare a comprendere medie calcolate sulla base di 8 esercizi, e che tiene in considerazione anche informazioni rinvenenti da banche dati dell’Agenzia delle Entrate non specificatamente dedicate ai Redditi, quali quella relativa ai contratti di locazione.

Il risultato dell’elaborazione viene messo a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, ma deve trattarsi di intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi (art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

L’accesso ai dati ulteriori da parte degli intermediari

L’intermediario che intenda fare richiesta dei "dati ulteriori" relativi ai contribuenti assistiti, dovrà preliminarmente essere autorizzato dai contribuenti stessi all’accesso a tali informazioni.

L’autorizzazione discende, alternativamente, dall'essere:

  1. delegato al Cassetto Fiscale;
    oppure
  2. delegato specificatamente al solo aspetto ISA.

L’intermediario già delegato alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente assistito non dovrà farsi rilasciare ulteriori deleghe.

Viceversa, se la delega al Cassetto Fiscale non è stata rilasciata, il contribuente potrà:

  1. delegare l’intermediario all’accesso all’intero Cassetto Fiscale, seguendo la specifica procedura;
    oppure
  2. rilasciare una specifica delega, limitata all’anno oggetto di Redditi, limitata al prelievo dei dati ulteriori ai fini ISA.

Modalità di delega “specifica” ISA

Come abbiamo visto, se l’intermediario non è delegato al Cassetto Fiscale del contribuente, il prelievo dei dati ulteriori ai fini ISA è possibile, ma solo previo conferimento di specifica delega da parte del contribuente.

A differenza della delega di accesso al Cassetto Fiscale, la “delega specifica ISA” può essere conferita solo con riferimento ad uno specifico anno di imposta. Quindi, se si utilizza questo metodo, l’anno prossimo sarà necessario nuovamente conferire delega, e così via, per ciascun anno di imposta.

Il meccanismo di delega ricalca quello previsto per la richiesta della “precompilata” ai fini reddituali. In buona sostanza, i passaggi sono:

  1. il contribuente conferisce delega all’intermediario, allegando documento di identità in corso di validità;
  2. le deleghe ricevute dagli intermediari vengono da questi giornalmente annotate su un registro cronologico delle deleghe;
  3. i dati relativi alle deleghe ricevute, completi di ulteriori elementi di riscontro, vengono trasmessi dall’intermediario all’Agenzia delle Entrate, tramite Entratel.

Verificata la corrispondenza dei dati di riscontro, l’Agenzia “autorizza” l’intermediario alla presa in carico dei "dati ulteriori" del contribuente, mettendo a disposizione il file contenente le informazioni direttamente nel cassetto fiscale delegato dell’intermediario.

Il contenuto della delega

Fermo restando che molte software house stanno fornendo tracce di deleghe, corredate da meccanismi che automatizzano la compilazione delle stesse con riferimento ai dati da indicarsi, si propone una traccia del modulo di delega che deve essere sottoscritto dal contribuente che intende conferire all’intermediario delega specifica ai fini ISA:

 

 

DELEGA PER L’ACCESSO AGLI ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTENTICI DI AFFIDABILITÀFISCALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2018

 

Il sottoscritto (nato il .....................…, a ............................, residente in ..................................., codice fiscale ...............................),
- in qualità di titolare della ditta individuale ....................................................................................................... (sede e partita IVA);
- in qualità di legale rappresentante della società ................................................................................................ (sede e partita IVA);

Conferisce delega 

A .......................................................  (dati completi dell’intermediario abilitato) all’accesso, alla consultazione ed al prelievo degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 (Provvedimento AdE n. 126200/2019 del 10 maggio 2019).

 

Data e firma

……………………………………………………………………………..

(allegato documento di identità tipo …....................................., numero ............................)

 

In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Compilazione e conservazione registro delle deleghe ISA       

Il Provvedimento n. 126200/2019 ha previsto specifici adempimenti con riferimento all’acquisizione e conservazione delle deleghe da parte degli intermediari.

Secondo quanto disposto dal punto 8.2.6 del Provvedimento, le deleghe acquisite devono essere numerate progressivamente ed annotate, giornalmente, su un apposito registro cronologico.  

Il registro deve riportare le informazioni richieste dal Provvedimento, e può quindi essere strutturato come segue (la tenuta può avvenire anche su un semplice foglio di calcolo):

Data di annotazione e numero progressivo delega

Codice fiscale e dati anagrafici o denominazione del contribuente delegante

Estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega

 

Il registro cronologico traccia la sequenza delle deleghe e costituisce la base per la successiva comunicazione telematica. Lo stesso deve essere conservato, unitamente alle deleghe acquisite corredate dalle copie dei documenti di identità dei deleganti, per un periodo di 10 anni.
L’Agenzia delle Entrate può effettuare delle verifiche presso le sedi degli intermediari
ed anche richiedere, a campione, copie delle suddette deleghe e dei documenti, che dovranno essere trasmessi a mezzo PEC entro 48 ore dalla richiesta.

In caso di irregolarità può sopraggiungere la revoca di cui all’art. 8, comma 1 , lettera h), del decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

Gli intermediari delegati devono altresì:

  1. individuare uno o più responsabili alla gestione delle deleghe.
  2. conservare le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico secondo le regole tecniche di cui all’articolo  71 CAD.

 

Procedura di richiesta dei dati ulteriori all’Agenzia delle Entrate

Una volta espletato il necessario passaggio di conferimento delle deleghe, l’intermediario dovrà trasmettere l’elenco dei contribuenti da parte dei quali è stato delegato, richiedendo così, contestualmente, accesso ai dati ulteriori ISA.

A tal fine, tramite utilizzo di un apposito software che sarà rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, l’intermediario predisporrà un file, da trasmettersi tramite servizio telematico Entratel, contenente:

 

 

Codice fiscale del contribuente delegante

(nel caso di società qui si indica il codice fiscale della società stessa)

 

Codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale,
ovvero tutore del delegante

 

Numero e data della delega

(conforme alle risultanze del registro cronologico delle deleghe)

 

Tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della

delega (conforme alle risultanze del registro cronologico delle deleghe)

 

 

Elementi di riscontro

(*)

 

(*) Gli elementi di riscontro: oltre a dover portare a conoscenza dell’Agenzia tutti gli elementi qualificanti delle deleghe ricevute, l’intermediario dovrà anche farsi ulteriormente “riconoscere”, indicando valori desumibili da dichiarativi del contribuente delegante.

 

Per la precisione, per quanto riguarda l’anno 2018, potrà essere indicato, alternativamente:

  1. dati relativi alla dichiarazione IVA 2018 - Periodo d’imposta 2017: 
    1. importo del volume d’affari; 
    2. importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.
  2. in assenza di dichiarazione IVA, dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2018 - Periodo d’imposta 2017: 
    1. importo ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR;
    2. importo corrispondente alla somma dell’ammontare del reddito di impresa (o la perdita).

Ad avvenuto invio del file contenente le deleghe ricevute, entro 5 giorni l’Agenzia delle Entrate effettuerà le dovute verifiche sugli elementi di riscontro. In caso di mancata coincidenza, la richiesta non sarà accolta, e di ciò l’intermediario sarà avvisato tramite un’apposita ricevuta che transiterà dal sistema Entratel.

In caso di accoglimento, invece, entro cinque giorni dalla richiesta (quanto il sistema sarà reso attivo, poiché al momento tutto ciò risiede solo “sulla carta”, visto che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora reso operativi né il canale di trasmissione deleghe, né il canale di messa a disposizione dei “dati ulteriori”), i dati saranno messi a disposizione nel Cassetto Fiscale dell’intermediario, area Delegato, in formato XML.

Da lì  potranno essere prelevati per poter essere importati nei gestionali in uso ai fini dell’elaborazione con il motore di calcolo Gerico.

Anche nel caso in cui l’intermediario risulti essere delegato al Cassetto Fiscale, è necessario che l’intermediario faccia richiesta dei dati ISA. In tal caso, tuttavia, sempre tramite predisposizione di apposito file da prepararsi con un software che sarà rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, basterà riportare i dati dei contribuenti deleganti e segnalare che si è già delegati al CS. 
L’Agenzia, verificata l’effettiva sussistenza della delega, metterà i dati a disposizione nel cassetto fiscale delegato dell’intermediario.

 

 

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:ISA