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SANATORIE

Pace fiscale: precisazioni importanti sulla sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione

di Francesco Barone | 15 Aprile 2019
Pace fiscale: precisazioni importanti sulla sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione

L’articolo 6 del D.L. n. 119/2018 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, ossia avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. Le regole attuative sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 39209 del 18 febbraio 2019, mentre la stessa Agenzia ha emanato la Circolare n. 6/E del 1° aprile 2019 con la quale sono stati chiariti alcuni dubbi sorti dopo la pubblicazione della normativa. Con il presente lavoro si focalizza l’attenzione sulla sospensione dei giudizi e dei termini processuali, vista l’importanza della materia nei casi di attinenza con il contenzioso tributario.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 1° aprile 2019 fornisce chiarimenti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, in particolare riguardo alla sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione.