Premessa
La legge sul sovraindebitamento prometteva, sin dalla sua introduzione nel 2012, l’adozione di principi che favorissero una nuova partenza, o “fresh start”, per persone fisiche o giuridiche che non potessero essere assoggettate alle norme sul fallimento perché prive dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge e che, tuttavia, si trovassero in condizioni di indebitamento non più sanabile.
Nei paesi anglosassoni, dai quali questo istituto è mutuato nei principi generali, è consentito l’accesso a procedure di legge che permettono al debitore di mettere la parola fine sulla propria condizione e ripartire liberi dal carico di debiti oggettivamente non più sostenibili o tali da condizionare per sempre l’esistenza del cittadino.
L’introduzione in Italia di questo istituto non ha seguito esattamente quel modello, divenendo un ibrido funzionale e giuridico soggetto a opposte interpretazioni a seconda del Tribunale presso il quale le procedure sono state innestate, nel corso degli ultimi anni anche, e soprattutto, per un dettato normativo non proprio chiaro e oggettivamente improntato su vincoli assai stringenti, tanto da rendere di fatto inutile in larga parte, in alcuni casi, il corpo normativo sul sovraindebitamento.
L’introduzione del Codice della crisi (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) è stata l’occasione per promuovere alcune modifiche alla Legge n. 3/2012, integrandola nella disciplina fallimentare e risolvendo alcune questioni interpretative sorte nel corso del tempo.
Cambiano i nomi
Le procedure del Piano del Consumatore e dell’Accordo vengono ora ridenominate in Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato Minore ed opereranno un effetto esdebitatorio all’atto della omologa della procedura.
La Procedura di Liquidazione viene ridenominata in Liquidazione Controllata e produce una esdebitazione di diritto a seguito della chiusura della liquidazione o decorsi tre anni dalla sua apertura.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Le modifiche al piano del consumatore, oggi piano di ristrutturazione, sono numerose e risolvono tanti dubbi lasciati aperti dalla Legge n. 3/2012.
Quanto al profilo soggettivo è finalmente ufficializzato il richiamo al codice del consumo per la definizione del consumatore - in precedenza acquisita per analogia - quale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
È finalmente assimilato alla figura di consumatore il socio illimitatamente responsabile per debiti estranei a quelli sociali. Anche questi, pertanto, potrà proporre un piano di ristrutturazione in via autonoma.
Quanto ai requisiti di ammissibilità e meritevolezza, vengono introdotti elementi più stringenti:
- assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovra indebitamento;
- assenza di precedente esdebitazione nel quinquennio precedente alla domanda;
- mancata fruizione di altre due precedenti esdebitazioni.
Non viene più contemplata la possibile formazione di classi, fatta salva la facoltà di prevedere trattamenti differenziati per i creditori chirografari e viene, espressamente, consentita la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.
Argomento particolarmente rilevante è quello relativo ai debiti privilegiati. La Legge n. 3/2012 conteneva alcuni limiti applicativi e di ragionevolezza, poiché il tenore della stessa faceva ritenere che i debiti privilegiati andassero tutti saldati integralmente entro un anno dalla data di omologazione del piano del consumatore, o stralciabili parzialmente in caso di incapienza ma comunque non rateizzabili.
Una condizione questa che limitava fortemente l’accesso alla procedura da parte di qualunque tra i sovraindebitati che avesse ad esempio contratto anche il solo mutuo per l’abitazione principale.
Sul punto diversi tribunali avevano ritenuto che la moratoria annuale prevista dalla legge non limitasse una possibile rateizzazione del debito privilegiato. Molti altri, invero, hanno dichiarato inammissibili decine di proposte simili considerando il debito privilegiato quale scaduto alla data di presentazione della domanda e di conseguenza da saldare integralmente.
Il legislatore ha posto rimedio, parziale, alla questione ammettendo il rimborso, alle date pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla abitazione principale del debitore se alla data della domanda questi abbia regolarmente adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizzi al pagamento del debito scaduto.
Il Piano e la procedura
Modifiche importanti vengono introdotte anche in ambito procedurale.
La nomina di una figura attestatoria (l’Organismo di composizione) diviene totalmente facoltativa, potendo il debitore presentare autonoma domanda corredata da tutti gli elementi necessari senza passare per la valutazione di un soggetto incaricato.
Nella relazione, l’Organismo di composizione non deve più pronunziarsi sulla probabile convenienza del piano rispetto ad una alternativa liquidatoria, ma deve indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il prestito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Una valutazione che stravolge completamente l’analisi della condizione del debitore. Il creditore che abbia omesso questa valutazione, o abbia aggravato o determinato l’indebitamento del consumatore, non potrà opporsi in sede di omologa o presentare reclamo, non potrà inoltre far valere cause di inammissibilità non derivanti da comportamenti dolosi del debitore. Un passaggio fondamentale questo che in passato era totalmente trascurato.
Nel caso in cui l’indebitamento investa un nucleo familiare è prevista una disciplina espressa che consente adesso:
- la presentazione di un unico piano;
- la perdurante distinzione tra masse attive e passive dei singoli debitori;
- il coordinamento delle procedure in caso di ricorsi distinti ad opera del giudice adito per primo;
- la ripartizione del compenso dovuto all’Organismo di composizione fra i singoli membri familiari in misura proporzionale ai rispettivi debiti.
È espressamente esclusa la necessità di assistenza tecnica di un difensore, potendo il debitore, ancora una volta, proporre in via totalmente autonoma la procedura e presentarsi in giudizio.
La sospensione delle procedure esecutive e cautelari e di quelle conservative del patrimonio del debitore non opererà più d’ufficio, ma solo su istanza del debitore. Si tratta di una considerevole condizione di cui tenere conto.
Inoltre, il decreto di apertura della procedura non prevede più la fissazione di alcuna udienza per l’omologa e nei venti giorni successivi alla comunicazione di apertura della procedura ai creditori questi devono trasmettere all’Organismo di composizione – se nominato – eventuali osservazioni o proposte di modifica del piano.
Infine, ed è questa una condizione particolarmente interessante, l’omologa è decisa con sentenza e, in caso di rigetto, sarà possibile chiedere contestualmente l’apertura di una procedura di liquidazione controllata su istanza del debitore, dei creditori o del Pubblico Ministero per frode accertata.
Riferimenti normativi:
Legge sul sovraindebitamento, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e le novità a seguito dell’introduzione del Codice della crisi
di Francesco Falcone - AIDC Taranto | 26 Aprile 2019
Il nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) entra nel vivo della sua applicazione anche in relazione agli istituti legati alla insolvenza dei soggetti non fallibili. Recependo diverse perplessità sorte nel corso degli anni, in applicazione della L. 27 gennaio 2012, n. 3, il legislatore della riforma ha inteso, da un lato, snellire fortemente le procedure in favore dei soggetti sovraindebitati e, dall'altro lato, applicare le osservazioni della Corte di Cassazione in merito alla gestione dei crediti privilegiati. Nel perimetro succintamente descritto, assume particolare rilevanza il piano del consumatore, che cambia denominazione e subisce non poche modifiche.
Premessa
La legge sul sovraindebitamento prometteva, sin dalla sua introduzione nel 2012, l’adozione di principi che favorissero una nuova partenza, o “fresh start”, per persone fisiche o giuridiche che non potessero essere assoggettate alle norme sul fallimento perché prive dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge e che, tuttavia, si trovassero in condizioni di indebitamento non più sanabile.
Nei paesi anglosassoni, dai quali questo istituto è mutuato nei principi generali, è consentito l’accesso a procedure di legge che permettono al debitore di mettere la parola fine sulla propria condizione e ripartire liberi dal carico di debiti oggettivamente non più sostenibili o tali da condizionare per sempre l’esistenza del cittadino.
L’introduzione in Italia di questo istituto non ha seguito esattamente quel modello, divenendo un ibrido funzionale e giuridico soggetto a opposte interpretazioni a seconda del Tribunale presso il quale le procedure sono state innestate, nel corso degli ultimi anni anche, e soprattutto, per un dettato normativo non proprio chiaro e oggettivamente improntato su vincoli assai stringenti, tanto da rendere di fatto inutile in larga parte, in alcuni casi, il corpo normativo sul sovraindebitamento.
L’introduzione del Codice della crisi (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) è stata l’occasione per promuovere alcune modifiche alla Legge n. 3/2012, integrandola nella disciplina fallimentare e risolvendo alcune questioni interpretative sorte nel corso del tempo.
Cambiano i nomi
Le procedure del Piano del Consumatore e dell’Accordo vengono ora ridenominate in Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato Minore ed opereranno un effetto esdebitatorio all’atto della omologa della procedura.
La Procedura di Liquidazione viene ridenominata in Liquidazione Controllata e produce una esdebitazione di diritto a seguito della chiusura della liquidazione o decorsi tre anni dalla sua apertura.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Le modifiche al piano del consumatore, oggi piano di ristrutturazione, sono numerose e risolvono tanti dubbi lasciati aperti dalla Legge n. 3/2012.
Quanto al profilo soggettivo è finalmente ufficializzato il richiamo al codice del consumo per la definizione del consumatore - in precedenza acquisita per analogia - quale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
È finalmente assimilato alla figura di consumatore il socio illimitatamente responsabile per debiti estranei a quelli sociali. Anche questi, pertanto, potrà proporre un piano di ristrutturazione in via autonoma.
Quanto ai requisiti di ammissibilità e meritevolezza, vengono introdotti elementi più stringenti:
Non viene più contemplata la possibile formazione di classi, fatta salva la facoltà di prevedere trattamenti differenziati per i creditori chirografari e viene, espressamente, consentita la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.
Argomento particolarmente rilevante è quello relativo ai debiti privilegiati. La Legge n. 3/2012 conteneva alcuni limiti applicativi e di ragionevolezza, poiché il tenore della stessa faceva ritenere che i debiti privilegiati andassero tutti saldati integralmente entro un anno dalla data di omologazione del piano del consumatore, o stralciabili parzialmente in caso di incapienza ma comunque non rateizzabili.
Una condizione questa che limitava fortemente l’accesso alla procedura da parte di qualunque tra i sovraindebitati che avesse ad esempio contratto anche il solo mutuo per l’abitazione principale.
Sul punto diversi tribunali avevano ritenuto che la moratoria annuale prevista dalla legge non limitasse una possibile rateizzazione del debito privilegiato. Molti altri, invero, hanno dichiarato inammissibili decine di proposte simili considerando il debito privilegiato quale scaduto alla data di presentazione della domanda e di conseguenza da saldare integralmente.
Il legislatore ha posto rimedio, parziale, alla questione ammettendo il rimborso, alle date pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla abitazione principale del debitore se alla data della domanda questi abbia regolarmente adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizzi al pagamento del debito scaduto.
Il Piano e la procedura
Modifiche importanti vengono introdotte anche in ambito procedurale.
La nomina di una figura attestatoria (l’Organismo di composizione) diviene totalmente facoltativa, potendo il debitore presentare autonoma domanda corredata da tutti gli elementi necessari senza passare per la valutazione di un soggetto incaricato.
Nella relazione, l’Organismo di composizione non deve più pronunziarsi sulla probabile convenienza del piano rispetto ad una alternativa liquidatoria, ma deve indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il prestito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Una valutazione che stravolge completamente l’analisi della condizione del debitore. Il creditore che abbia omesso questa valutazione, o abbia aggravato o determinato l’indebitamento del consumatore, non potrà opporsi in sede di omologa o presentare reclamo, non potrà inoltre far valere cause di inammissibilità non derivanti da comportamenti dolosi del debitore. Un passaggio fondamentale questo che in passato era totalmente trascurato.
Nel caso in cui l’indebitamento investa un nucleo familiare è prevista una disciplina espressa che consente adesso:
È espressamente esclusa la necessità di assistenza tecnica di un difensore, potendo il debitore, ancora una volta, proporre in via totalmente autonoma la procedura e presentarsi in giudizio.
La sospensione delle procedure esecutive e cautelari e di quelle conservative del patrimonio del debitore non opererà più d’ufficio, ma solo su istanza del debitore. Si tratta di una considerevole condizione di cui tenere conto.
Inoltre, il decreto di apertura della procedura non prevede più la fissazione di alcuna udienza per l’omologa e nei venti giorni successivi alla comunicazione di apertura della procedura ai creditori questi devono trasmettere all’Organismo di composizione – se nominato – eventuali osservazioni o proposte di modifica del piano.
Infine, ed è questa una condizione particolarmente interessante, l’omologa è decisa con sentenza e, in caso di rigetto, sarà possibile chiedere contestualmente l’apertura di una procedura di liquidazione controllata su istanza del debitore, dei creditori o del Pubblico Ministero per frode accertata.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Ristrutturazione del debitoSovraindebitamento
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