Premessa
Con il D.L. n. 119/201, art. 17 , è stato introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Secondo quanto disposto, a partire dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (dettaglianti, soggetti che si interfacciano con il pubblico) avranno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
La memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi – fatti salvi particolari settori, quali quello delle vending machine – è, sino all’introduzione delle nuove norme, effettuata su base facoltativa, previa opzione. In caso di opzione era previsto un regime premiale.
Con le disposizioni neo-introdotte diviene un obbligo diffuso – che peraltro porta con sé la cancellazione dello strumento “ricevuta fiscale” - che interesserà dapprima i contribuenti aventi volume d’affari superiore a 400mila euro, chiamati ad ottemperare già dal 1° luglio 2019.
Con il Provvedimento n. 99297/2019 sono state coerentemente applicate variazioni al Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 , per adeguarne le indicazioni alle nuove normative.
Vengono inoltre precisati alcuni aspetti di concreta applicazione di particolare interesse, quali “l’auto censimento” dei Registratori Telematici e la possibilità di ottemperare al nuovo obbligo anche in assenza di Registratore Telematico, grazie ad un’applicazione web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il Registratore Telematico: credito di imposta per acquisto ed adeguamento
Per quanto trattasi di argomento non trattato nel Provvedimento oggetto del presente approfondimento appare opportuno richiamare il fatto che, ai sensi del D.L. n. 119/2018 , il soggetto che intenda dotarsi di Registratore Telematico (ovvero i particolari “registratori di cassa” che sono in grado di colloquiare telematicamente con l’Agenzia delle Entrate), oppure intenda adattare il misuratore fiscale in uso alle nuove esigenze telematiche, potrà giovarsi di un credito di imposta.
Ai sensi del comma 6-quinquies art. 17 del D.L. n. 119/2018, a fronte di spese per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, effettuati negli anni 2019 e 2020, viene concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di 250 euro nel caso di acquisto e di 50 euro nel caso di adattamento.
Con Provvedimento n. 49842/2019 dell'Agenzia delle Entrate è stato precisato che il contributo consisterà in un credito di imposta (come tale da indicarsi nel quadro RU di Redditi), utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 da presentarsi tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia.
Inoltre, per potersi giovare del credito di imposta, è necessario che il pagamento del corrispettivo relativo all’acquisto o all’adattamento sia effettuato con modalità tracciabile – divieto di utilizzo di contanti. Sono quindi considerati strumenti validi di pagamento quelli individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018 (in materia di pagamento di corrispettivi relativi ai rifornimenti di carburante).
Possibile evitare la spesa del Registratore Telematico
L’informazione di maggiore interesse che emerge dal Provvedimento n. 99297/2019 è quella che apre la strada alla possibilità di evitare la spesa legata all’acquisto di un Registratore Telematico o adattamento del misuratore fiscale in essere.
Viene infatti precisato, mediante inserimento del punto 1.11 nell’originario provvedimento n. 182017/2016 che “la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate”.
Secondo quanto disposto nel provvedimento, inoltre, si apprende che tale applicazione sarà fruibile anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.) e che consentirà anche di generare il documento commerciale di cui al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 , ovvero il documento già ora rilasciato dai soggetti che trasmettono i corrispettivi telematicamente, il c.d. “scontrino non fiscale”.
La possibilità di utilizzare un’applicazione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri apre una strada tutta nuova, che consente di immaginare l’utilizzo del pc o del dispositivo mobile (grazie all’applicazione che sarà rilasciata dall’Agenzia delle Entrate) come una sorta di registratore di cassa, che memorizza in tempo reale i dati immessi e consente la stampa di una “ricevuta” da rilasciare al cliente.
Si tratta di una soluzione che – fatto salvo la verifica delle effettive potenzialità dell’applicazione – potrebbe risultare di particolare interesse per tutti quei soggetti che hanno scarsa movimentazione, in particolare a quelli che oggi documentano i corrispettivi tramite ricevuta fiscale.
L’auto censimento dei Registratori Telematici
Tra le altre disposizioni del Provvedimento, tornando nell’ambito dei Registratori Telematici, si segnala che tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica e dismissione delle “macchine” saranno oggetto di trasmissione telematica effettuata direttamente dal Registratore Telematico stesso verso l’Agenzia delle Entrate.
Così facendo il libretto di dotazione attualmente utilizzato sarà sostituito da un flusso di dati che consentirà all’Agenzia di conoscere in tempo reale lo stato in opera dei diversi RT sparsi sul territorio.
Ogni informazione potrà anche essere consultata dal contribuente interessato, in quanto riportata in apposita area del sito Fatture e Corrispettivi. Come sempre il riferimento è all’area riservata, cui si accede tramite SPID o credenziali Entratel / Fisconline. I dati saranno altresì accessibili tramite intermediario abilitato (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998) che sia stato previamente delegato dal contribuente interessato.

Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 22
- D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, art. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 ottobre 2016, n. 182017 ;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 aprile 2019, n. 99297 .
Corrispettivi telematici: si potrà trasmettere tutto tramite pc o cellulare
di Sandra Pennacini | 19 Aprile 2019
È stato emesso in data 18 aprile 2019 il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99297 , che è intervenuto a modificare quanto previsto dal Provvedimento n. 182017/2016 in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. L’adeguamento si è reso necessario a seguito della revoca della possibilità di optare per tale trasmissione, sostituita – ai sensi dell’art. 17 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, da obbligo. L’obbligatorietà decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, e sarà esteso a tutti i contribuenti che introitano somme a titolo di corrispettivo (art. 22 D.P.R. n. 633/1972) dal 1° gennaio 2020. Di particolare interesse la previsione secondo cui la memorizzazione e trasmissione può avvenire tramite applicazione fornita gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Premessa
Con il D.L. n. 119/201, art. 17 , è stato introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Secondo quanto disposto, a partire dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (dettaglianti, soggetti che si interfacciano con il pubblico) avranno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
La memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi – fatti salvi particolari settori, quali quello delle vending machine – è, sino all’introduzione delle nuove norme, effettuata su base facoltativa, previa opzione. In caso di opzione era previsto un regime premiale.
Con le disposizioni neo-introdotte diviene un obbligo diffuso – che peraltro porta con sé la cancellazione dello strumento “ricevuta fiscale” - che interesserà dapprima i contribuenti aventi volume d’affari superiore a 400mila euro, chiamati ad ottemperare già dal 1° luglio 2019.
Con il Provvedimento n. 99297/2019 sono state coerentemente applicate variazioni al Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 , per adeguarne le indicazioni alle nuove normative.
Vengono inoltre precisati alcuni aspetti di concreta applicazione di particolare interesse, quali “l’auto censimento” dei Registratori Telematici e la possibilità di ottemperare al nuovo obbligo anche in assenza di Registratore Telematico, grazie ad un’applicazione web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il Registratore Telematico: credito di imposta per acquisto ed adeguamento
Per quanto trattasi di argomento non trattato nel Provvedimento oggetto del presente approfondimento appare opportuno richiamare il fatto che, ai sensi del D.L. n. 119/2018 , il soggetto che intenda dotarsi di Registratore Telematico (ovvero i particolari “registratori di cassa” che sono in grado di colloquiare telematicamente con l’Agenzia delle Entrate), oppure intenda adattare il misuratore fiscale in uso alle nuove esigenze telematiche, potrà giovarsi di un credito di imposta.
Ai sensi del comma 6-quinquies art. 17 del D.L. n. 119/2018, a fronte di spese per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, effettuati negli anni 2019 e 2020, viene concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di 250 euro nel caso di acquisto e di 50 euro nel caso di adattamento.
Con Provvedimento n. 49842/2019 dell'Agenzia delle Entrate è stato precisato che il contributo consisterà in un credito di imposta (come tale da indicarsi nel quadro RU di Redditi), utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 da presentarsi tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia.
Inoltre, per potersi giovare del credito di imposta, è necessario che il pagamento del corrispettivo relativo all’acquisto o all’adattamento sia effettuato con modalità tracciabile – divieto di utilizzo di contanti. Sono quindi considerati strumenti validi di pagamento quelli individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018 (in materia di pagamento di corrispettivi relativi ai rifornimenti di carburante).
Possibile evitare la spesa del Registratore Telematico
L’informazione di maggiore interesse che emerge dal Provvedimento n. 99297/2019 è quella che apre la strada alla possibilità di evitare la spesa legata all’acquisto di un Registratore Telematico o adattamento del misuratore fiscale in essere.
Viene infatti precisato, mediante inserimento del punto 1.11 nell’originario provvedimento n. 182017/2016 che “la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate”.
Secondo quanto disposto nel provvedimento, inoltre, si apprende che tale applicazione sarà fruibile anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.) e che consentirà anche di generare il documento commerciale di cui al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 , ovvero il documento già ora rilasciato dai soggetti che trasmettono i corrispettivi telematicamente, il c.d. “scontrino non fiscale”.
La possibilità di utilizzare un’applicazione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri apre una strada tutta nuova, che consente di immaginare l’utilizzo del pc o del dispositivo mobile (grazie all’applicazione che sarà rilasciata dall’Agenzia delle Entrate) come una sorta di registratore di cassa, che memorizza in tempo reale i dati immessi e consente la stampa di una “ricevuta” da rilasciare al cliente.
Si tratta di una soluzione che – fatto salvo la verifica delle effettive potenzialità dell’applicazione – potrebbe risultare di particolare interesse per tutti quei soggetti che hanno scarsa movimentazione, in particolare a quelli che oggi documentano i corrispettivi tramite ricevuta fiscale.
L’auto censimento dei Registratori Telematici
Tra le altre disposizioni del Provvedimento, tornando nell’ambito dei Registratori Telematici, si segnala che tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica e dismissione delle “macchine” saranno oggetto di trasmissione telematica effettuata direttamente dal Registratore Telematico stesso verso l’Agenzia delle Entrate.
Così facendo il libretto di dotazione attualmente utilizzato sarà sostituito da un flusso di dati che consentirà all’Agenzia di conoscere in tempo reale lo stato in opera dei diversi RT sparsi sul territorio.
Ogni informazione potrà anche essere consultata dal contribuente interessato, in quanto riportata in apposita area del sito Fatture e Corrispettivi. Come sempre il riferimento è all’area riservata, cui si accede tramite SPID o credenziali Entratel / Fisconline. I dati saranno altresì accessibili tramite intermediario abilitato (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998) che sia stato previamente delegato dal contribuente interessato.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Commercio al minuto
Questo documento fa parte del FocusCORRISPETTIVI ELETTRONICI
Quali soggetti sono interessati all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi?
I soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (dettaglianti, soggetti che si interfacciano con il pubblico).
Quali sono le scadenze per l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi?
I soggetti aventi volume d’affari superiore a 400mila euro adempiono già dal 1° luglio 2019, mentre l'obbligo diffuso inizierà per tutti i contribuenti dal 1° gennaio 2020.
Quali sono le modalità di accesso al credito di imposta per l'acquisto o l'adattamento dei Registratori Telematici?
Il contributo consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 da presentarsi tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, è necessario che il pagamento sia effettuato con modalità tracciabile, con divieto di utilizzo di contanti.
Cosa prevede il Provvedimento n. 99297/2019 dell'Agenzia delle Entrate per evitare la spesa del Registratore Telematico?
Il provvedimento permette l'utilizzo di una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, che sarà fruibile anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.).
Cosa prevede il Provvedimento riguardo all'auto censimento dei Registratori Telematici?
Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica e dismissione dei Registratori Telematici saranno oggetto di trasmissione telematica effettuata direttamente dal Registratore Telematico stesso verso l’Agenzia delle Entrate. I dati saranno accessibili tramite intermediario abilitato e in apposita area del sito Fatture e Corrispettivi.