In presenza del recesso di un socio di società di persone è necessario procedere a determinare l’entità imponibile sottraendo, da quanto attribuito, sia le somme dallo stesso corrisposte a titolo di conferimenti, sia quelle già tassate in quanto riserve di utili. La differenza, individuabile nell’avviamento, nei plusvalori latenti e negli utili in corso di formazione, costituisce interamente la base imponibile nell’anno di competenza, cioè nel periodo d’imposta in cui sorge il diritto alla sua percezione. Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, lett. l), del Tuir, i redditi conseguiti in occasione del recesso dalla società di persone sono soggetti a tassazione separata se il periodo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso risulta superiore a cinque anni.
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