Commento
SOCIETÀ

Somme corrisposte al socio recedente da società di persone

di Annamaria Bettagno, Giancarlo Modolo | 14 Marzo 2019
Somme corrisposte al socio recedente da società di persone

In presenza del recesso di un socio di società di persone è necessario procedere a determinare l’entità imponibile sottraendo, da quanto attribuito, sia le somme dallo stesso corrisposte a titolo di conferimenti, sia quelle già tassate in quanto riserve di utili.  La differenza, individuabile nell’avviamento, nei plusvalori latenti e negli utili in corso di formazione, costituisce interamente la base imponibile nell’anno di competenza, cioè nel periodo d’imposta in cui sorge il diritto alla sua percezione. Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, lett. l), del Tuir, i redditi conseguiti in occasione del recesso dalla società di persone sono soggetti a tassazione separata se il periodo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso risulta superiore a cinque anni.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 2289 del codice civile stabilisce il diritto del socio recedente ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota nella società di persone. La determinazione dell'importo è basata sulla situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto sociale. Le somme percepite dal socio recedente sono qualificate come reddito di partecipazione e soggette a tassazione separata secondo l'art. 20-bis del Tuir. La differenza da recesso, costituita da avviamento, plusvalenze latenti e utili in corso di formazione, rappresenta la base imponibile nel periodo d'imposta in cui sorge il diritto alla sua percezione.