Commento
PROCEDURE CONCORSUALI

Riforma della crisi d'impresa: il nuovo Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure

di Saverio Cinieri | 12 Marzo 2019
Riforma della crisi d'impresa: il nuovo Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure

Rivoluzione in arrivo per le professioni che svolgono incarichi giudiziari. Con la riforma della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019) cambiano le modalità di scelta dei soggetti che, a vario titolo, sono incaricati dall’autorità giudiziaria alle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dal suddetto codice della crisi e dell’insolvenza. Infatti sarà istituito un nuovo Albo nazionale dal quale saranno nominati i curatori, commissari liquidatori e, in generale, i professionisti chiamati a gestire le crisi. Il debutto è fissato al 16 marzo, ma mancando le norme attuative, è probabile che nel primo periodo saranno seguite le attuali regole. Vale, comunque, la pena di analizzare le nuove norme.

L’Albo nazionale dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori

Attualmente, gli incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziario e liquidatore sono conferiti dal Giudice attingendo ad appositi elenchi istituiti presso ciascun Tribunale.

Con la riforma il quadro cambia notevolmente.

Infatti, uno dei principi di delega prevede (art. 2, lett. o, Legge n. 155/2017) di istituire presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione.

Pertanto, l’art. 356 del Codice prevede l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal Decreto.

 

I requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo

Per ottenere l’iscrizione all’Albo occorre possedere alcuni requisiti di natura professionale oltre a seguire un apposito percorso di aggiornamento professionale.

In particolare, è necessario il possesso dei requisiti di onorabilità tra cui:

  1. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
  2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
  3. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel Codice;
    3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    4. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  4. non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

In presenza dei suddetti requisiti, possono ottenere l’iscrizione all’Albo:

  1. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  2. gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; in questo caso i requisiti devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato;
  3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

I soggetti sopra citati, per ottenere l’iscrizione devono:

  • possedere una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2, art. 4, D.M. 24 settembre 2014 n. 202, in convenzione con università pubbliche o private;
  • svolgere presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui sopra, di durata non inferiore a sei mesi che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
  • acquisire uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali ovvero presso un’università pubblica o privata.

Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi che è tenuto a redigere ai sensi dell’articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, D.L. n. 179/2012;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

 

Prima costituzione dell’Albo

In sede di prima costituzione dell’Albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti sopra elencati (avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili e consulenti del lavoro, studi professionali associati o società tra professionisti ecc.) che documentano di essere stati nominati, alla data del 16 marzo 2019 (data di entrata in vigore dell’art. 356 del Codice), in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.

 

Regole attuative

Per rendere davvero operativo l’Albo, però, occorrerà attendere.

Infatti, è previsto che con apposito Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 1° marzo 2020, saranno stabilite, in particolare:

  1. le modalità di iscrizione all’albo;
  2. le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
  3. le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.

Con lo stesso Decreto sarà stabilito l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’albo.

Alla luce di ciò, dunque, è presumibile ritenere che, dopo il 16 marzo 2019 cambierà ben poco rispetto alle attuali regole di nomina dei curatori e commissari giudiziali.

Pertanto, in attesa che l’Albo diventi pienamente operativo, i Tribunali continueranno ad attingere agli elenchi presenti in ogni sede.

Tavola di riepilogo - Albo dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori

Quando entra in vigore il nuovo Albo

16 marzo 2019.

Per il suo funzionamento, però, occorre un Decreto attuativo che dovrà essere emanato entro il 1° marzo 2020.

Requisiti per l’iscrizione

Possono richiedere l’iscrizione, purché in possesso dei requisiti morali:

  1. agli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  2. gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a);
  3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Obblighi di formazione

Per l’iscrizione occorre dimostrare di:

  • aver acquisito una formazione specifica attraverso la frequenza di corsi di perfezionamento di almeno 200 ore in materia di crisi d’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;
  • aver svolto un tirocinio - anche in concomitanza alla formazione - di almeno sei mesi presso curatori fallimentari, commissari giudiziali e altri professionisti del settore.

Inoltre, per rimanere iscritti all’Albo è necessario frequentare ogni due anni un corso di aggiornamento di almeno 40 ore sulle crisi d’impresa e il sovraindebitamento.

I programmi dei corsi di formazione e quelli dei corsi di aggiornamento saranno definiti sulla base delle linee guida che dovranno essere elaborate dalla Scuola superiore della magistratura.

 

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 356357 e 358.

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