Premessa
La Risposta ad interpello n. 78, del 19 marzo 2019, fornisce l’ennesima conferma di quale sia il corretto inquadramento degli obblighi di fatturazione elettronica con riferimento alle prestazioni sanitarie.
Il quadro si è definito nel tempo, con una serie di passaggi intermedi che hanno visto le disposizioni essere oggetto di successive riscritture ed “aggiustamenti”, con la conseguenza di generare non poca confusione nei soggetti interessati.
Riassumiamo pertanto brevemente le diverse fasi di evoluzione delle disposizioni, per poi concentrarsi su quelle che sono le normative attualmente in vigore, sulla cui corretta interpretazione l’Agenzia ha fornito una conferma con la risposta ad interpello oggetto della presente trattazione.
Prestazioni sanitarie e divieto di emissione di fattura in formato elettronico
Con riferimento al divieto di emissione di fattura in formato elettronico, previsto dall’articolo 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, le disposizioni, come si è detto, sono state riviste numerose volte.
Richiamiamo pertanto brevemente i diversi passaggi, poiché ciò può risultare utile a dipanare eventuali dubbi che persistano sulla base di informazioni che risultano ormai obsolete.
In un primo momento, con emendamento al D.L. n. 119/2018 in fase di conversione, era stato previsto l’esonero dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, con esclusivo riferimento ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, e limitatamente ai dati effettivamente inviati. Questa prima “bozza” presentava fondamentalmente tre difetti: si trattava di esonero e non di divieto, era limitata ai soggetti tenuti alla trasmissione al STS, si riferiva ai dati effettivamente inviati, del ché - per assurdo - in caso di opposizione da parte del paziente sarebbe scattato l’obbligo di fattura elettronica.
In sede di conversione del D.L. n. 119/2018, avvenuto con Legge 17 dicembre 2018, n. 136, si è posto rimedio almeno parziale ai difetti sovra menzionati, con la previsione di un divieto di emissione di fattura elettronica, “con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria”, intendendosi con tale locuzione - come rimarcato anche nella Risposta ad interpello n. 78 - riferirsi “all’astratto invio dei dati”, a prescindere da una eventuale opposizione da parte del paziente.
Risolto quindi il problema dell’esonero, che lasciava spazio ad una eventuale emissione di fattura elettronica su base volontaria, ed anche la questione della possibile opposizione alla trasmissione dei dati da parte del paziente, restava solo un ulteriore problema cui porre rimedio, ovvero come dovessero comportarsi i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie ma non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, quali i fisioterapisti, che sono anche al centro dell’interpello analizzato.
Sul punto è intervenuto l’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla Legge di conversione n. 12 del 11 febbraio 2019, prevedendo una “estensione” del divieto previsto dall’articolo 10-bis del D.L. 119/2018, le cui disposizioni si applicano “anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
La fatturazione delle prestazioni sanitarie verso privati
Per quanto sovra esposto, e come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 78 del 19 marzo 2019, le fatture emesse a fronte di prestazioni di carattere sanitario nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere emesse in formato elettronico.
A tal fine, risulta del tutto ininfluente la “natura” del soggetto prestatore: che si tratti di professionista, piuttosto che di struttura sanitaria o di soggetto che non rientra tra quelli tenuti ad inviare i dati al STS. In ogni caso, quando il “committente”, ovvero il destinatario della fattura, è un privato cittadino, e l’oggetto della prestazione è di carattere sanitario, è fatto divieto di emettere fattura in formato elettronico.
Quanto sopra, lo ricordiamo, per effetto dell’articolo 10-bis del D.L. n. 119/2018 e dell’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, solo con riferimento all’anno 2019.
A partire dal 1° gennaio 2020 infatti, salvo ulteriori modifiche di norma, scatterà l’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica anche per questa tipologia di prestazioni, a meno che, ovviamente, il soggetto prestatore non rientri tra coloro che sono esonerati dalla e-fattura per propria natura (contribuenti in regime di vantaggio e contribuenti forfetari).
La fatturazione delle prestazioni sanitarie non fatturate direttamente al paziente
Un altro aspetto, particolarmente interessante, della Risposta n. 78 dell’Agenzia delle Entrate è quella che vede definitivamente sgombrato ogni tipo di dubbio su quale sia la corretta metodologia di fatturazione da applicarsi alle prestazioni sanitarie laddove queste non vengano fatturate direttamente al paziente, bensì a terzi. È il caso, ad esempio, del fisioterapista, così come del medico, che fattura alla struttura sanitaria o ad altro professionista.
In questo caso, la fattura vede ad oggetto prestazioni di carattere sanitario, ma il committente non è un privato cittadino, bensì un soggetto titolare di partita IVA.
In questo caso, così come avevamo argomentato in occasione di precedenti interventi, la fattura deve essere elettronica, poiché si tratta di fatture che (anche nel caso di soggetto tenuto alla trasmissione) non sarebbero comunque trasmettibili al Sistema Tessera Sanitaria.
Questa interpretazione trova ora piena conferma nella Risposta ad interpello n. 78: “qualora, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente agli utenti, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino [es. contribuente forfetario n.d.r.] documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI”.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello 19 marzo 2019, n. 78;
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 10-bis, convertito con L. 17 dicembre 2018, n. 136;
- D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, art. 9-bis, comma 2, convertito con L. 11 febbraio 2019, n. 12.
Fattura elettronica: tra soggetti titolari di partita IVA nessun esonero per le prestazioni sanitarie
di Sandra Pennacini | 20 Marzo 2019
Con Risposta ad interpello n. 78, pubblicata in data 19 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate torna sullo spinoso argomento degli obblighi di emissione di fattura in formato elettronico nell’ambito delle prestazioni sanitarie, confermando il divieto nel caso di prestazioni effettuate a favore del paziente, anche da parte di soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, e confermando viceversa l’obbligo laddove la prestazione non sia resa direttamente al paziente, bensì ad altro professionista o struttura sanitaria.
Premessa
La Risposta ad interpello n. 78, del 19 marzo 2019, fornisce l’ennesima conferma di quale sia il corretto inquadramento degli obblighi di fatturazione elettronica con riferimento alle prestazioni sanitarie.
Il quadro si è definito nel tempo, con una serie di passaggi intermedi che hanno visto le disposizioni essere oggetto di successive riscritture ed “aggiustamenti”, con la conseguenza di generare non poca confusione nei soggetti interessati.
Riassumiamo pertanto brevemente le diverse fasi di evoluzione delle disposizioni, per poi concentrarsi su quelle che sono le normative attualmente in vigore, sulla cui corretta interpretazione l’Agenzia ha fornito una conferma con la risposta ad interpello oggetto della presente trattazione.
Prestazioni sanitarie e divieto di emissione di fattura in formato elettronico
Con riferimento al divieto di emissione di fattura in formato elettronico, previsto dall’articolo 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, le disposizioni, come si è detto, sono state riviste numerose volte.
Richiamiamo pertanto brevemente i diversi passaggi, poiché ciò può risultare utile a dipanare eventuali dubbi che persistano sulla base di informazioni che risultano ormai obsolete.
In un primo momento, con emendamento al D.L. n. 119/2018 in fase di conversione, era stato previsto l’esonero dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, con esclusivo riferimento ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, e limitatamente ai dati effettivamente inviati. Questa prima “bozza” presentava fondamentalmente tre difetti: si trattava di esonero e non di divieto, era limitata ai soggetti tenuti alla trasmissione al STS, si riferiva ai dati effettivamente inviati, del ché - per assurdo - in caso di opposizione da parte del paziente sarebbe scattato l’obbligo di fattura elettronica.
In sede di conversione del D.L. n. 119/2018, avvenuto con Legge 17 dicembre 2018, n. 136, si è posto rimedio almeno parziale ai difetti sovra menzionati, con la previsione di un divieto di emissione di fattura elettronica, “con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria”, intendendosi con tale locuzione - come rimarcato anche nella Risposta ad interpello n. 78 - riferirsi “all’astratto invio dei dati”, a prescindere da una eventuale opposizione da parte del paziente.
Risolto quindi il problema dell’esonero, che lasciava spazio ad una eventuale emissione di fattura elettronica su base volontaria, ed anche la questione della possibile opposizione alla trasmissione dei dati da parte del paziente, restava solo un ulteriore problema cui porre rimedio, ovvero come dovessero comportarsi i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie ma non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, quali i fisioterapisti, che sono anche al centro dell’interpello analizzato.
Sul punto è intervenuto l’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla Legge di conversione n. 12 del 11 febbraio 2019, prevedendo una “estensione” del divieto previsto dall’articolo 10-bis del D.L. 119/2018, le cui disposizioni si applicano “anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
La fatturazione delle prestazioni sanitarie verso privati
Per quanto sovra esposto, e come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 78 del 19 marzo 2019, le fatture emesse a fronte di prestazioni di carattere sanitario nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere emesse in formato elettronico.
A tal fine, risulta del tutto ininfluente la “natura” del soggetto prestatore: che si tratti di professionista, piuttosto che di struttura sanitaria o di soggetto che non rientra tra quelli tenuti ad inviare i dati al STS. In ogni caso, quando il “committente”, ovvero il destinatario della fattura, è un privato cittadino, e l’oggetto della prestazione è di carattere sanitario, è fatto divieto di emettere fattura in formato elettronico.
Quanto sopra, lo ricordiamo, per effetto dell’articolo 10-bis del D.L. n. 119/2018 e dell’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, solo con riferimento all’anno 2019.
A partire dal 1° gennaio 2020 infatti, salvo ulteriori modifiche di norma, scatterà l’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica anche per questa tipologia di prestazioni, a meno che, ovviamente, il soggetto prestatore non rientri tra coloro che sono esonerati dalla e-fattura per propria natura (contribuenti in regime di vantaggio e contribuenti forfetari).
La fatturazione delle prestazioni sanitarie non fatturate direttamente al paziente
Un altro aspetto, particolarmente interessante, della Risposta n. 78 dell’Agenzia delle Entrate è quella che vede definitivamente sgombrato ogni tipo di dubbio su quale sia la corretta metodologia di fatturazione da applicarsi alle prestazioni sanitarie laddove queste non vengano fatturate direttamente al paziente, bensì a terzi. È il caso, ad esempio, del fisioterapista, così come del medico, che fattura alla struttura sanitaria o ad altro professionista.
In questo caso, la fattura vede ad oggetto prestazioni di carattere sanitario, ma il committente non è un privato cittadino, bensì un soggetto titolare di partita IVA.
In questo caso, così come avevamo argomentato in occasione di precedenti interventi, la fattura deve essere elettronica, poiché si tratta di fatture che (anche nel caso di soggetto tenuto alla trasmissione) non sarebbero comunque trasmettibili al Sistema Tessera Sanitaria.
Questa interpretazione trova ora piena conferma nella Risposta ad interpello n. 78: “qualora, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente agli utenti, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino [es. contribuente forfetario n.d.r.] documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI”.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Fattura elettronicaSistema tessera sanitaria
Qual è il divieto previsto dall'articolo 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, riguardo alla fatturazione elettronica?
Il divieto riguarda l'emissione di fattura in formato elettronico per le prestazioni sanitarie effettuate a favore del paziente.
In base alla Risposta ad interpello n. 78 del 19 marzo 2019, quali sono le disposizioni attualmente in vigore riguardo al divieto di emissione di fattura elettronica?
La Risposta ad interpello conferma il divieto nel caso di prestazioni sanitarie effettuate a favore del paziente, anche da parte di soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Cosa prevede l'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, riguardo al divieto di emissione di fattura elettronica?
L'articolo 9-bis, comma 2, estende il divieto di emissione di fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
A partire da quando scatterà l'obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica per le prestazioni sanitarie?
A partire dal 1° gennaio 2020, salvo ulteriori modifiche di norma, scatterà l’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica anche per le prestazioni sanitarie.
Quando è obbligatoria l'emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie non fatturate direttamente al paziente?
La fattura elettronica è obbligatoria quando le prestazioni non vengono fatturate direttamente al paziente, ma a terzi come ad esempio a una struttura sanitaria o altro professionista.