Le fattispecie esaminate
La risposta all’interpello n. 49/2019 ha per oggetto l’aliquota IVA applicabile ad una opera di ristrutturazione di un complesso architettonico da adibire a deposito librario. Il recupero edilizio è composto sia da interventi di restauro e di risanamento conservativo, sia da forniture di scaffalature per contenere libri e arredi vari che, una volta posate, non potranno essere rimosse se non attraverso successivi lavori di trasformazione tipologica dell’edificio.
La risposta all’interpello n. 51/2019, invece, si riferisce agli interventi di sistemazione e di consolidamento del territorio al fine di prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici ed è diretta a sapere se sia possibile applicare l’aliquota IVA del 10% tenuto conto che tali interventi non sono fine a se stessi, ma strettamente connessi al risanamento di edifici e di interi centri abitati e vanno ad impattare, direttamente o indirettamente, sulle opere di urbanizzazione a tutela dell’incolumità delle persone e, in generale, al fine di elevare la qualità dei cittadini e dei quartieri.
Ristrutturazione del complesso architettonico da adibire a deposito librario
In merito alla fattispecie di cui alla risposta all’interpello n. 49/2019, è opinione dell’istante che alle forniture di scaffalature poste in essere nell’ambito del progetto di recupero e di restauro del complesso architettonico da adibire a deposito librario possa applicarsi l’aliquota IVA del 10%. Si tratterebbe, infatti, di operazioni accessorie agli interventi edilizi, in quanto integrano, completano e rendono possibile la prestazione principale, vale a dire l’opera di recupero e di restauro del complesso architettonico in esame.
L’aliquota agevolata in questione è quella di cui al n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, applicabile, tra l’altro, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi “alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
Il citato art. 31, lett. c), d), ed e), della L. n. 457/1978 è stato “trasfuso” nell’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380/2001.
In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che, per “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, s’intendono “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.
Nel caso di specie, secondo l’Agenzia, le forniture di scaffalature fanno parte di un insieme sistematico di opere che consentono la destinazione d’uso dell’edificio a deposito librario e che, pertanto, possono considerarsi “accessorie” poiché integrano, completano e rendono possibile la prestazione principale di restauro e di risanamento conservativo a cui fa riferimento il richiamato art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001.
Di conseguenza, all’insieme degli interventi di restauro e risanamento conservativo in esame, ivi compresa la fornitura e posa in opera delle scaffalature, può applicarsi l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Interventi di sistemazione e di consolidamento del territorio diretti a prevenire e a mitigare eventuali dissesti idrogeologici
Passando alla risposta all’interpello n. 51/2019, il quadro normativo di rifermento è costituito dalle disposizioni che prevedono l’IVA ridotta sugli interventi edilizi.
Il n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 4 della L. n. 847/1964, integrato dall’art. 44 della L. n. 865/1971. La medesima aliquota del 10% si applica alle cessioni di linee di trasporto metropolitane, tramviarie e altre linee di trasporto a impianto fisso, nonché a quelle concernenti altri impianti.
Il n. 127-septies) dispone l’applicazione della stessa aliquota ridotta alle prestazioni di servizi relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al citato n. 127-quinquies), mentre il successivo n. 127-quaterdecies) della medesima Parte III della Tabella A dispone che l’aliquota del 10% si applica, tra l’altro, alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi (…) alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
Come in precedenza ricordato, l’art. 31, cui rinvia la predetta Tabella, è stato “trasfuso” nell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e, pertanto, rappresenta attualmente la normativa di riferimento per l’individuazione delle diverse tipologie di interventi agevolati.
In particolare, in analogia alla previgente disposizione, gli interventi di recupero che possono rientrare nella applicazione della aliquota ridotta del 10% sono quelli di “restauro e risanamento conservativo” (lett. c), di “ristrutturazione edilizia” (lett. d) e di “ristrutturazione urbanistica” (lett. f).
Nel caso di specie, i lavori in argomento attengono ad interventi di consolidamento e di stabilizzazione di determinati territori soggetti a rischio di dissesto idrogeologico. In particolare, i predetti lavori consistono nella messa in sicurezza di pareti attraverso l’utilizzo di una rete paramassi di protezione e consolidamento delle stesse mediante chiodature e iniezioni di miscele cementizie e, infine, stabilizzazione delle pareti con un rilevato in terra compattata; inoltre sono previsti più tipologie di opere e lavorazioni nonché interventi di pulizia di alvei e rimozione di detriti depositati sul fondo di vari torrenti e fiumi e altri interventi che incidono sulla pendenza dei tratti interessati che hanno la finalità di raggiungere una pendenza di compensazione o di equilibrio del fondo.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, i descritti interventi non risultano riconducibili tra quelli che normativamente possono godere dell’aliquota IVA agevolata del 10%, in quanto trattasi di lavori che attengono solo indirettamente ai singoli o complessi di edifici e/o alle varie opere di urbanizzazione. Peraltro, la finalità della predetta L. n. 457/1978, che contiene l’originaria disciplina relativa agli interventi edilizi, tende a favorire il recupero del “patrimonio edilizio”, in particolare di tipo “abitativo”, in stato di degrado, mentre nel caso di specie gli interventi hanno lo scopo di sistemare e consolidare parte del territorio al fine di prevenire e mitigare un eventuale dissesto idrogeologico.

Riferimenti normativi:
Le recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate in materia di IVA negli interventi edilizi
di Marco Peirolo | 20 Febbraio 2019
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli n. 49 e 51 del 12 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 10%, da un lato, sugli interventi di ristrutturazione di un complesso architettonico da adibire a deposito librario e, dall’altra, sugli interventi di sistemazione e di consolidamento del territorio diretti a prevenire e a mitigare eventuali dissesti idrogeologici.
Le fattispecie esaminate
La risposta all’interpello n. 49/2019 ha per oggetto l’aliquota IVA applicabile ad una opera di ristrutturazione di un complesso architettonico da adibire a deposito librario. Il recupero edilizio è composto sia da interventi di restauro e di risanamento conservativo, sia da forniture di scaffalature per contenere libri e arredi vari che, una volta posate, non potranno essere rimosse se non attraverso successivi lavori di trasformazione tipologica dell’edificio.
La risposta all’interpello n. 51/2019, invece, si riferisce agli interventi di sistemazione e di consolidamento del territorio al fine di prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici ed è diretta a sapere se sia possibile applicare l’aliquota IVA del 10% tenuto conto che tali interventi non sono fine a se stessi, ma strettamente connessi al risanamento di edifici e di interi centri abitati e vanno ad impattare, direttamente o indirettamente, sulle opere di urbanizzazione a tutela dell’incolumità delle persone e, in generale, al fine di elevare la qualità dei cittadini e dei quartieri.
Ristrutturazione del complesso architettonico da adibire a deposito librario
In merito alla fattispecie di cui alla risposta all’interpello n. 49/2019, è opinione dell’istante che alle forniture di scaffalature poste in essere nell’ambito del progetto di recupero e di restauro del complesso architettonico da adibire a deposito librario possa applicarsi l’aliquota IVA del 10%. Si tratterebbe, infatti, di operazioni accessorie agli interventi edilizi, in quanto integrano, completano e rendono possibile la prestazione principale, vale a dire l’opera di recupero e di restauro del complesso architettonico in esame.
L’aliquota agevolata in questione è quella di cui al n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, applicabile, tra l’altro, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi “alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
Il citato art. 31, lett. c), d), ed e), della L. n. 457/1978 è stato “trasfuso” nell’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380/2001.
In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che, per “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, s’intendono “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.
Nel caso di specie, secondo l’Agenzia, le forniture di scaffalature fanno parte di un insieme sistematico di opere che consentono la destinazione d’uso dell’edificio a deposito librario e che, pertanto, possono considerarsi “accessorie” poiché integrano, completano e rendono possibile la prestazione principale di restauro e di risanamento conservativo a cui fa riferimento il richiamato art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001.
Di conseguenza, all’insieme degli interventi di restauro e risanamento conservativo in esame, ivi compresa la fornitura e posa in opera delle scaffalature, può applicarsi l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Interventi di sistemazione e di consolidamento del territorio diretti a prevenire e a mitigare eventuali dissesti idrogeologici
Passando alla risposta all’interpello n. 51/2019, il quadro normativo di rifermento è costituito dalle disposizioni che prevedono l’IVA ridotta sugli interventi edilizi.
Il n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 4 della L. n. 847/1964, integrato dall’art. 44 della L. n. 865/1971. La medesima aliquota del 10% si applica alle cessioni di linee di trasporto metropolitane, tramviarie e altre linee di trasporto a impianto fisso, nonché a quelle concernenti altri impianti.
Il n. 127-septies) dispone l’applicazione della stessa aliquota ridotta alle prestazioni di servizi relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al citato n. 127-quinquies), mentre il successivo n. 127-quaterdecies) della medesima Parte III della Tabella A dispone che l’aliquota del 10% si applica, tra l’altro, alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi (…) alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
Come in precedenza ricordato, l’art. 31, cui rinvia la predetta Tabella, è stato “trasfuso” nell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e, pertanto, rappresenta attualmente la normativa di riferimento per l’individuazione delle diverse tipologie di interventi agevolati.
In particolare, in analogia alla previgente disposizione, gli interventi di recupero che possono rientrare nella applicazione della aliquota ridotta del 10% sono quelli di “restauro e risanamento conservativo” (lett. c), di “ristrutturazione edilizia” (lett. d) e di “ristrutturazione urbanistica” (lett. f).
Nel caso di specie, i lavori in argomento attengono ad interventi di consolidamento e di stabilizzazione di determinati territori soggetti a rischio di dissesto idrogeologico. In particolare, i predetti lavori consistono nella messa in sicurezza di pareti attraverso l’utilizzo di una rete paramassi di protezione e consolidamento delle stesse mediante chiodature e iniezioni di miscele cementizie e, infine, stabilizzazione delle pareti con un rilevato in terra compattata; inoltre sono previsti più tipologie di opere e lavorazioni nonché interventi di pulizia di alvei e rimozione di detriti depositati sul fondo di vari torrenti e fiumi e altri interventi che incidono sulla pendenza dei tratti interessati che hanno la finalità di raggiungere una pendenza di compensazione o di equilibrio del fondo.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, i descritti interventi non risultano riconducibili tra quelli che normativamente possono godere dell’aliquota IVA agevolata del 10%, in quanto trattasi di lavori che attengono solo indirettamente ai singoli o complessi di edifici e/o alle varie opere di urbanizzazione. Peraltro, la finalità della predetta L. n. 457/1978, che contiene l’originaria disciplina relativa agli interventi edilizi, tende a favorire il recupero del “patrimonio edilizio”, in particolare di tipo “abitativo”, in stato di degrado, mentre nel caso di specie gli interventi hanno lo scopo di sistemare e consolidare parte del territorio al fine di prevenire e mitigare un eventuale dissesto idrogeologico.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Edilizia
Quale aliquota IVA si applica all'opera di ristrutturazione di un complesso architettonico da adibire a deposito librario?
L'aliquota IVA del 10% si applica alle forniture di scaffalature poste in essere nell'ambito del progetto di recupero e di restauro del complesso architettonico da adibire a deposito librario.
Quali interventi di recupero possono godere dell'aliquota IVA agevolata del 10%?
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica possono godere dell'aliquota ridotta dell'IVA del 10%.
Per quali opere è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10%?
L'aliquota IVA del 10% si applica alle cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, linee di trasporto metropolitane, tramviarie e altre linee di trasporto a impianto fisso, nonché a quelle concernenti altri impianti.
Qual è la finalità della L. n. 457/1978 in relazione agli interventi edilizi?
La finalità della L. n. 457/1978 è favorire il recupero del patrimonio edilizio, in particolare di tipo abitativo, in stato di degrado.
Qual è l'opinione dell'Agenzia delle Entrate riguardo agli interventi di sistemazione e consolidamento del territorio?
L'Agenzia delle Entrate ritiene che tali interventi non rientrino tra quelli che possono godere dell'aliquota IVA agevolata del 10%, in quanto trattasi di lavori che attengono solo indirettamente ai singoli o complessi di edifici e/o alle varie opere di urbanizzazione.