L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di emissione della fattura elettronica nei confronti di un “consumatore finale”, il documento in formato analogico consegnato a tale soggetto deve recare l’indicazione “che si tratta della copia della fattura trasmessa” al SdI. Conseguentemente, se l’invio del documento digitale dovesse essere effettuato tardivamente, rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, anche il rilascio della copia analogica dovrà essere successivo. L’emittente non potrà attestare in anticipo che la fattura sarà trasmessa al Sistema. Lo stesso problema si manifesterà dal 1° luglio prossimo, allorquando i contribuenti potranno trasmettere al Sistema i documenti emessi in formato digitale entro i dieci giorni successivi rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.
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