Commento
FATTURA ELETTRONICA

Fattura elettronica: nuovi chiarimenti da AssoSoftware, terzo attore con AdE e Sogei

di Sandra Pennacini | 31 Gennaio 2019
Fattura elettronica: nuovi chiarimenti da AssoSoftware, terzo attore con AdE e Sogei

Che l’avvento dell’obbligo di fatturazione elettronica comportasse un enorme incremento del peso delle software house nello scenario fiscale era prevedibile, tuttavia vedere Assosoftware attore di un tavolo congiunto con Agenzia delle Entrate e Sogei, tavolo che non prevede la presenza dei rappresentanti degli operatori del settore fiscale, lascia quanto meno perplessi. Sta di fatto che ormai l’associazione delle principali software house è divenuto un punto di riferimento, destinato ad essere sempre più operativo. Prova ne sono le ultime FAQ pubblicate, dedicate alla trasposizione in fattura elettronica di importanti fattispecie fiscali. Le risposte fornite in gran parte non fanno altro che trasporre nei campi del tracciato XML le indicazioni fornite dall’Agenzia, ma AssoSoftware si spinge oltre, rimettendo in discussione – ancora una volta – la questione del reverse-charge “interno”.

Premessa

È già decorso un mese dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ma continua il flusso di interpretazioni e indicazioni operative. AssoSoftware nelle ultime FAQ pubblicate in data 29 gennaio 2019 fornisce indicazioni di carattere operativo per tutta una serie di fattispecie, andando in gran parte a ribadire le indicazioni fornite in precedenza dall’Agenzia. 

Tra queste - come già emerso nel corso del convegno di Italia Oggi cui ha partecipato l'Agenzia delle Entrate - la corretta codifica da adottarsi in tutte le fattispecie di “autofattura”, diverse dalla c.d. “autofattura denuncia”, che dovrà essere sempre TD01. La specifica codifica TD20, infatti, dovrà essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui si incorra nel caso di mancato ricevimento di fattura (o fattura irregolare) ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 . Tale procedura, peraltro, è da attuarsi in “via elettronica” solo nell’ambito degli obblighi della fattura elettronica, e quindi solo se l’operazione da regolarizzarsi è intercorsa tra soggetti nazionali o stabiliti.

FAQ AssoSoftware: la trasposizione nel tracciato delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Come si è detto, gran parte delle FAQ pubblicate il 29 gennaio 2019 altro non fanno che ricalcare le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, trasponendo quelli che sono gli obblighi di legge in codifiche e campi del tracciato XML.

Le principali casistiche, che si riportano nel seguito, sono già state oggetto in precedenza di maggiori approfondimenti dal punto di vista fiscale, pertanto ci si limiterà a riportare i tratti salienti dei casi che più frequentemente si verificano.

Autofatture per omaggi senza rivalsa IVA

La fattura dovrà essere emessa dal Cedente, e riportare sia nel blocco 1.2 (Cedente) che nel blocco 1.4 (Cessionario) i medesimi dati, ovvero quelli del cedente stesso.

La fattura seguirà la normale numerazione delle fatture emesse, ed il tipo documento sarà TD01 (fattura emessa “ordinaria”) e dovrà essere riportata la locuzione “autofattura per omaggi”.

La compilazione e trasmissione del documento può essere affidata ad un terzo, nel qual caso occorre compilare anche la sezione Terzo Emittente (1.5 e 1.6) con i dati del soggetto che procede materialmente a produrre e trasmettere al SDI la fattura. La codifica che identifica il “terzo emittente” è TZ.

Il documento, contabilmente, dovrà essere annotato esclusivamente nel registro fatture emesse ai fini del computo dell’imposta a debito nella liquidazione di periodo.

Autoconsumo

Per documentare fiscalmente l’autoconsumo è necessaria l’emissione di una fattura elettronica, emessa nei termini ordinari, e secondo le regole ordinarie di numerazione e applicazione ordinaria del regime IVA.

Nel campo Cedente (1.2) si dovranno indicare i dati del soggetto “partita IVA” che estromette il bene dall’ambito aziendale, mentre al campo Cessionario (1.4) si indicheranno i dati del medesimo soggetto, ma senza indicazione della partita IVA, a documentare la fuoriuscita del bene dalla sfera aziendale. 

Contabilmente il documento dovrà essere annotato solo sul registro IVA vendite.

Anche in questo caso è ammessa la produzione della fattura affidata ad un soggetto Terzo Emittente, nel qual caso occorre compilare anche l’apposita sezione come esposto nel caso precedente.

Passaggi interni

Nella fattispecie dei passaggi interni, nuovamente occorre procedere con l’emissione di una fattura elettronica avente numero progressivo, entro i termini ordinari e con applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie.

Cedente (blocco 1.2) e Cessionario (blocco 1.4) coincideranno (entrambi con indicazione anche della partita IVA). La fattura viene emessa dal soggetto Cedente e contabilmente il documento sarà annotato sul libro IVA vendite del con riferimento all’attività che “cede”, ovvero effettua il passaggio interno, mentre il medesimo soggetto annoterà lo stesso documento sul libro IVA acquisti, con riferimento all’attività che prende in carico il passaggio interno.

Come nei casi precedenti, e con le medesime regole, è ammessa la produzione della fattura a cura di un soggetto Terzo Emittente.

Fatture emesse dal Cessionario Committente per conto del Cedente Prestatore

In talune fattispecie è compito del Cessionario Committente procedere con l’emissione della fattura in luogo del cedente prestatore, e ciò in forza di disposizioni di legge.

È il caso di:

  • acquisti da produttori in regime di esonero dagli adempimenti (art. 34 D.P.R. n. 633/1972);
  • provvigioni riconosciute dai tour operator alle agenzie di viaggio per la rivendita di pacchetti vacanza (art. 74 ter D.P.R. n. 633/1972);
  • compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi emettono autofattura ai sensi dell'art 74, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 633/1972.

In tutti questi casi di “auto fatturazione”, con la fattura elettronica occorrerà produrre un file XML così predisposto: nel campo CEDENTE dovranno indicarsi i dati del “fornitore”, ovvero dell’agricoltore, oppure dell’agenzia di viaggio che percepisce la provvigione, oppure del rivenditore dei biglietti di sosta/esercente trasporto pubblico.

Al campo CESSIONARIO, invece, si indicheranno i dati del “cliente”, ovvero del soggetto che ha acquistato i beni dall’agricoltore in regime di esonero, oppure del tour operator, oppure dell’esercente trasporti pubblici o gestori di parcheggi.

Il tipo di documento, come già evidenziato in precedenza, sarà sempre TD01.

Occorre compilare la sezione “Terzo Emittente” poiché la fattura non viene predisposta (come avviene invece “normalmente”) dal cedente prestatore.

Nel campo 1.6 occorre indicare CC, a segnalare che la fattura è stata emessa dal Cessionario Committente. Laddove invece la fattura venga predisposta da un terzo, il campo deve essere valorizzato con TZ.

 

Prestazioni sanitarie

In aderenza con le FAQ AdE pubblicate in data 29 gennaio 2019, si segnala che tutte le fatture potenzialmente oggetto di trasmissione al sistema TS (quindi, anche quelle che eventualmente non verranno trasmesse a seguito di opposizione da parte del paziente) devono essere obbligatoriamente analogiche, posto il divieto di emissione in formato elettronico – per il solo anno 2019 – introdotto con la Manovra 2019 (Legge n. 145/2018 ).

L’Agenzia delle entrate, con le recenti FAQ, ha inoltre sciolto il “nodo” delle fatture miste: anche queste dovranno essere emesse obbligatoriamente in esclusivo formato cartaceo, e all’atto della trasmissione dei dati al Sistema TS ciò che non costituisce spesa sanitaria dovrà essere codificato con la stringa “AA” (voci che non risulteranno presenti nella dichiarazione precompilata poiché non di carattere sanitario).

La controversa gestione del reverse charge interno

È inquietante rilevare come Assosoftware mantenga la posizione assunta già in precedenza per quanto riguarda le operazioni soggette a reverse charge interno.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa sul punto con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 , specificando come l’integrazione effettuata ai fini IVA di una operazione soggetta a reverse charge interno debba risultare da un separato documento, da inviarsi in conservazione con la fattura originale. Laddove ci si avvalga del servizio di conservazione offerto gratuitamente dall’Agenzia stessa, come chiarito in un secondo momento, posto che in tal caso non è possibile inviare in conservazione documenti che non siano i files XML originariamente pervenuti via SDI, è possibile in alternativa evidenziare l’integrazione effettuata con emissione di una “autofattura”, da predisporsi in formato elettronico ed inviarsi al Sistema di Interscambio.

Ebbene, per quanto riguarda la questione dell’integrazione IVA operata nell’ambito di operazioni soggette a reverse charge interno (art. 17 D.P.R. n. 633/1972) Assosoftware ha ribadito la posizione già assunta nel 2018, ovvero che “possa essere considerato corretto comportarsi come prima dell’avvento della fattura elettronica e cioè procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato, dando così evidenza dell’integrazione nelle scritture contabili (registri IVA e libro giornale) e portando in conservazione il solo documento di acquisto originario, non integrato”.

Una differenza di posizione non di poco conto, tanto pià che il nodo da sciogliere interessa milioni di fatture. Se da un lato l’Agenzia impone un certo tipo di comportamento (peraltro molto più complesso e farraginoso di quello proposto da Assosoftware), d’altro canto i contribuenti si trovano in difficoltà, perché è un dato di fatto che Assosoftware – mantenendo la propria posizione – con ogni probabilità fa sì che le software house non stiano apportando le dovute modifiche ai gestionali in aderenza con quanto richiesto dall’AdE.

Conclusioni

Presi nel mezzo della diatriba “reverse charge” sono, come sempre, i contribuenti ed i consulenti, che non sanno più comportarsi e non hanno, nella maggior parte dei casi, modo di adeguarsi alle indicazioni dell’AdE, se non procedendo con una pesantissima procedura di emissione di autofattura - (analogica da conservare con la fattura originale digitale, o direttamente in formato elettronico) - per ciascuna operazione da integrare.

Non resta che augurarsi che venga al più presto messo un punto sulla questione, tanto più che ormai la contabilizzazione delle fatture passive pervenute in formato elettronico non può più essere procrastinata. Quanto ai tempi di predisposizione e trasmissione in formato elettronico di un documento che inerisce l’operazione a reverse charge può, per il momento, essere di grande aiuto la moratoria concessa (primo semestre per i contribuenti trimestrali, sino al 30 settembre per i contribuenti mensili), tuttavia è indispensabile che si faccia assoluta chiarezza, con una pronuncia definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate che “imponga” a Assosoftware di rivedere la propria posizione, oppure con un cambio di rotta che accolga la posizione di quest’ultima – scenario auspicabile poiché costituirebbe senza dubbio una grandissima semplificazione operativa per i contribuenti interessati.

 

Questo Approfondimento fa parte del Dossier Fattura Elettronica

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Fattura elettronica