L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 17, pubblicato il 17 dicembre 2018, ha chiarito che il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Ne deriva che gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
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