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PROCEDURE CONCORSUALI
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Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, cosa prevede la riforma

di Francesco Falcone - AIDC Taranto, Milena Daverio - AIDC Milano | 12 Dicembre 2018
Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, cosa prevede la riforma

Come dichiarato dalla raccomandazione n. 2014/135/UE, il principio che ha ispirato la riforma della crisi d’impresa è la possibilità, per le imprese sane ma in difficoltà finanziaria, di ristrutturarsi in una fase precoce ed evitare così l’insolvenza, al fine di proseguire l’attività, con il miglior soddisfacimento di tutti i creditori. Oltre alla revisione generale delle procedure attualmente previste, sono state introdotte forme preventive di allerta dello stato di crisi e procedure stragiudiziali che possano agevolare l’imprenditore in crisi. Il presente contributo è finalizzato a fornire una panoramica degli istituti che saranno vigenti a seguito della modifica normativa.

Il procedimento di composizione assistita della crisi

Lo schema di Decreto legislativo di attuazione della Legge n. 155/2017, tra le tante novità, introduce una procedura di allerta finalizzata all’emersione tempestiva dei sintomi della crisi di impresa, in un’ottica di mediazione e con l’assistenza di organismi professionali.

In particolare, nella composizione assistita della crisi vengono coinvolti l’OCRI e gli organi di controllo societari, passando attraverso una vera trattativa con i creditori. L’iniziativa che promuove la composizione assistita spetta solo al debitore, che in qualunque momento, sia durante la procedura di allerta che in fase successiva, può attivare autonoma richiesta, investendo l’OCRI, in un termine trimestrale (estensibile a sei mesi), per trovare una mediazione con i creditori dopo aver ottenuto dal debitore l’elenco completo dei debiti, della presenza di cause di prelazione e di diritti reali e personali concessi.

Se il debitore raggiunge un accordo con i creditori, ebbene, lo stesso andrà formalizzato per iscritto e depositato presso l’OCRI. Tale accordo avrà la stessa efficacia di quelli che danno attuazione ai piani attestati di risanamento, garantendo l’esenzione da azione revocatoria nel caso di successiva liquidazione giudiziale, che ricordiamo sostituirà l’istituto del fallimento. In aggiunta, l’accordo può essere reso pubblico su richiesta del debitore e col consenso dei creditori.

Durante la procedura è possibile che il debitore si rivolga al Tribunale competente per chiedere l’attuazione di misure protettive che sospendano eventuali azioni esecutive dei creditori per un periodo compreso tra i due ed i nove mesi. Il Tribunale potrà dare attuazione alle ridette misure, udito l’Organismo di composizione e sempre che siano dimostrati significativi progressi nel raggiungimento dell’accordo. Il Tribunale, inoltre, potrà concedere, nell’ambito del procedimento, una deroga agli obblighi civili in caso di riduzione del capitale sociale per perdite o sotto il limite legale. Le misure di tutela possono essere rese pubbliche su richiesta del debitore.

Al termine della procedura di composizione, se l’accordo non è stato raggiunto nei termini, l’OCRI invita formalmente il debitore a presentare domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine di trenta giorni, conservando efficacia tutti i documenti e le certificazioni del debito prodotte nell’ambito dell’attività collegiale.

In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui il debitore rifiuti l’adesione ad una procedura concorsuale, l’OCRI darà notizia a tutti i soggetti interessati al fine di rappresentare l’apertura di una procedura giudiziale, fino alla segnalazione al pubblico ministero nel caso si ravvisino violazioni della condotta in buona fede del debitore.

Al debitore che avrà presentato tempestivamente istanza all’organismo di composizione della crisi, o abbia presentato domanda di accesso ad una procedura concorsuale, sono concesse delle premialità:
- riduzione al tasso legale degli interessi passivi sui debiti fiscali maturati nella procedura;
- riduzione delle sanzioni tributarie alla misura minima quando il termine di pagamento scada dopo la presentazione dell’istanza all’OCRI;
- riduzione alla metà di tutte le sanzioni e dei debiti tributari nell’ambito della successiva procedura concorsuale;
- proroga del termine fissato dal giudice per il deposito di una proposta di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione salvo non sia stato investito già il Pubblico Ministero dell’iniziativa concorsuale;
- inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, ove già l’attestazione ottenuta dall’OCRI certifichi il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti;
- non punibilità per i delitti di bancarotta semplice nell’ipotesi di particolare tenuità del danno cagionato, che si estende anche agli altri reati penali fallimentari e cioè anche alla bancarotta fraudolenta. È intesa l’adozione di misure attenuanti nei casi in cui il danno provocato non sia di tenute entità, ma il debitore abbia azionato correttamente la procedura sopra descritta.

 

Il procedimento di accertamento stragiudiziale della crisi

Altri procedimenti stragiudiziali della crisi sono gli istituti dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione del debito. Tali istituti sono già presenti nell’ordinamento attuale, ma con la novella legislativa vengono più puntualmente descritti.

A titolo esemplificativo, la nuova disciplina dei piani attestati di risanamento prevede:

  • un contenuto minimo obbligatorio del piano;
  • tempistiche delle azioni da compiere e dei rimedi da adottare in caso di scostamento tra il piano e la situazione in atto;
  • documentazione da allegare al piano.

Viene, inoltre, previsto che il piano debba essere attestato da un professionista indipendente e possa essere pubblicato nel Registro imprese.

Gli accordi di ristrutturazione del debito sono, invece, riservati agli imprenditori di maggiori dimensioni ed è confermata la soglia di soddisfacimento dei creditori del 60%. Gli accordi devono essere accompagnati dal piano economico finanziario. Questo istituto subisce, nel complesso, innovazioni di poco spessore rispetto all’attuale disciplina.

 

Il procedimento di accertamento giudiziale della crisi

Laddove non fosse possibile addivenire ad una composizione stragiudiziale della crisi, la stessa deve essere definita in ambito giudiziale. A differenza di quanto attualmente accade nelle procedure fallimentari, viene introdotto un procedimento unitario davanti al tribunale competente, che poi sfocerà nell’istituto di composizione della crisi più appropriato in base alla differente situazione in cui il debitore si trova. Ciò garantisce un miglior coordinamento degli organi e delle procedure coinvolte, ed evita le sovrapposizioni che spesso ricorrono nel sistema vigente: si pensi, ad esempio, alla procedura di concordato preventivo ed al procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Il ricorso alla procedura giudiziale è effettuato dal debitore o da altri soggetti qualificati che possono avere notizia del dissesto dell’imprenditore (come gli organi di controllo, ad esempio). Una volta inoltrata la domanda, il medesimo procedimento può portare all’accesso:
- al concordato preventivo;
- al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione;
- alla liquidazione giudiziale.

Il concordato preventivo è una proposta che prevede il superamento dello stato di insolvenza mediante la prosecuzione, da parte dell’imprenditore stesso o di terzi, dell’attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che consenta di salvaguardare il valore dell’impresa e mantenere i livelli occupazionali, cercando al contempo di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori. La domanda può essere accolta solo laddove vi sua nuova finanza da parte di terzi. Infatti, solo in questo modo la proposta, vantaggiosa per l’imprenditore in quanto gli garantisce di mantenere l’amministrazione dei propri beni e una maggiore tutela a livello penale, potrà essere conveniente anche per i creditori.

L’omologazione degli accordi di ristrutturazione ricalca, da un punto di vista procedurale, l’accesso al concordato preventivo.

In entrambi i casi, in continuità con quanto attualmente previsto, laddove il tribunale non omologasse il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiarerà l’apertura della liquidazione giudiziale.

La riforma della liquidazione giudiziale prevede il sostanziale mantenimento dell’attuale procedura, pur delineando aspetti procedurali più semplici. Inoltre, è prevista l’introduzione di un albo dei curatori, al fine di garantirne una più elevata professionalità. Sono state previste procedure più snelle di accertamento del passivo. Non sono, invece, previste modifiche rilevanti per quanto riguarda le azioni revocatorie e la disciplina dei rapporti pendenti (questi ultimi aspetti verranno trattati più approfonditamente in un contributo successivo).

 

Le procedure di sovraindebitamento

Quanto alle procedure di sovraindebitamento, si tratta di uno strumento riguardante i consumatori e altri soggetti, quali gli imprenditori agricoli, esclusi dall’ambito delle procedure di regolazione della crisi “ordinarie”.

Vi rientrano:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  • il concordato minore;
  • la liquidazione controllata.

Queste procedure sono state riviste, in quanto attualmente poco utilizzate. Oltre all’inserimento della procedura in un testo organico di riforma dell’intera disciplina della crisi e dell’insolvenza, viene semplificato anche il testo normativo che ne declina i principi.

Vero obiettivo delle procedure diviene il fenomeno esdebitatorio, al fine di consentire al debitore di rientrare nel mondo del lavoro, senza il marchio di “soggetto fallito”, che attualmente caratterizza ogni soggetto che passa attraverso una procedura liquidatoria, e che spesso rappresenta un grosso deterrente all’avvio di una procedura esdebitatoria “spontanea”.

 

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Sovraindebitamento