È stato approvato l’8 novembre scorso dal Consiglio dei Ministri il nuovo schema di decreto sulla riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della Legge-delega 19 ottobre 2017, n. 155, cosiddetta Riforma Rordorf.
I temi fondanti della riforma sono i seguenti:
- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà finanziaria in cui possono trovarsi le imprese ed i cittadini, proponendo una via preventiva all’insolvenza;
- salvaguardare le capacità dell’imprenditore e restituirlo alle attività produttive se il fallimento accade per specifiche ragioni.
Va precisato che la riforma ingloba anche l’ambito applicativo della legge sul sovraindebitamento disciplinandone il contenuto in maniera decisamente più completa rispetto all’attuale assetto.
Inoltre, in aderenza al dettato della Legge-delega:
- scompare il termine fallimento e viene sostituito dal termine liquidazione giudiziale, in conformità a quanto avviene in altri Paesi Europei ma anche e soprattutto per eliminare il carattere afflittivo che accompagna il termine “fallito”;
- l’intero assetto normativo si propone di favorire la continuità aziendale ove possibile;
- l’intero ambito delle procedure dette “minori” viene organicamente ricondotto ad un unico strumento organico di legge;
- si introduce un principio generale di riduzione dei tempi e dei costi delle procedure;
- si introduce un albo specifico presso il Ministero di Giustizia dei soggetti a cui affidare incarichi di gestione e controllo delle nuove procedure Concorsuali;
- si introduce un compito di gestione delle segnalazioni di crisi affidato alle locali Camere di Commercio;
- si introducono nuove norme a tutela dell’occupazione e dei lavoratori.
Novità assoluta della riforma, che creerà non poche difficoltà applicative ed interpretative, riguarda gli strumenti di allerta contenuti nel Titolo II del Decreto, agli articoli 12 e seguenti.
Al fine di contenere gli effetti della crisi, in tutte le fattispecie imprenditoriali, compresa quella agricola, con esclusione solo delle grandi imprese, dei loro gruppi o delle società quotate, per anticiparne e prevenirne le condizioni, sono introdotte due categorie obbligatorie di strumenti di allerta:
- una segnalazione degli indizi di crisi posta a carico di alcuni soggetti qualificati;
- nuove regole di organizzazione interna poste a carico degli imprenditori.
É affidato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabilil’incarico di qualificare periodicamente, sulla base di indici soggetti alla approvazione del MISE, gli elementi reddituali, patrimoniali e finanziari che possano condurre nelle imprese alla necessità di attivare le procedure di allerta.
È affidato all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’Agenzia Entrate Riscossione, quando si qualifichino quali creditori pubblici dell’impresa, l’obbligo di attivare una segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria fiscale rilevante. Il Decreto ne qualifica i parametri in particolare con obbligo di audizione della parte e precisi limiti di sconfinamento di IVA, contributi e iscrizioni a ruolo. Se ne parlerà approfonditamente.
Superate le soglie, i tre enti interessati invieranno un invito all’imprenditore ad attivare ogni procedura necessaria per rientrare della posizione debitoria, con qualunque mezzo compresa una autonoma domanda di accesso ad una procedura concorsuale. In assenza di interventi, i creditori pubblici attiveranno una segnalazione al nuovo organismo di composizione assistita della crisi, istituito presso le Camere di Commercio, affinché provveda a coinvolgere gli organi societari di controllo, ove esistenti.
Organismo di composizione assistita della crisi
L’istituzione dell’OCRI, Organismo di composizione della crisi di impresa presso ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente, contenuta nell’articolo 16 del Decreto, ha la precisa finalità di affidare ad una istituzione terza la gestione delle segnalazioni di allerta, ma non di avviare una procedura concorsuale.
Ogni segnalazione sarà trattata da un collegio composto da tre membri nominati rispettivamente dal Presidente di sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il territorio, dal Presidente della Camera di Commercio presso cui è istituito l’OCRI e dal Referente di una associazione di categoria imprenditoriale selezionata dal debitore.
L’OCRI opera solo per segnalazioni relative a imprese sopra soglia fallimentare. In caso di imprese sotto soglia o di imprese agricole, il referente trasmetterà la convocazione del debitore all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento competente per il territorio, secondo preferenza del debitore o secondo criteri di rotazione.
L’Organismo di composizione della crisi di impresa ha l’obbligo di convocare il debitore ed ascoltarlo in via riservata e senza divulgazione della procedura. Sono convocati anche gli organi di controllo societari se esistenti.
L’OCRI disporrà l’archiviazione se riterrà non sussistente la condizione di crisi oppure se l’organo di controllo societario, se esistente, o un professionista indipendente, attestino l’esistenza di crediti di imposta o verso la P.A., esigibili, che portati in deduzione dei debiti consentano di portare sotto soglia di segnalazione l’impresa.
Modifica degli assetti organizzativi dell’impresa e responsabilità dell’imprenditore
Nell'ambito della riforma della disciplina dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, il legislatore delegato introduce nuovi obblighi per l’imprenditore, il quale agisce in veste di garante, nei confronti dei terzi, della continuità aziendale.
In particolare, viene introdotto l’obbligo per l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, senza limitazioni relativamente al tipo societario adottato, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine di rilevare tempestivamente i segnali di crisi dell’impresa e di perdita della continuità aziendale. Viene introdotto l’obbligo di attivarsi senza indugio per l’adozione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità.
Filo conduttore dell’intera riforma è la previsione di disposizioni, applicabili a tutti i tipi di società, al fine di evitare che una tutela a maglie troppo larghe possa vanificare l’impianto della riforma stessa. In quest’ottica, viene introdotta anche per le Srl la responsabilità dell’amministratore nei confronti dei creditori sociali a seguito dell’inosservanza dell’obbligo di integrità del patrimonio sociale. Tale responsabilità è attualmente prevista solamente per le società per azioni, mentre nelle Srl la responsabilità dell’amministratore è limitata ai danni cagionati da atti di natura dolosa o colposa nei confronti dei soci, o eventualmente dei terzi danneggiati direttamente.
Quest’ultima responsabilità assume un significato ancora più profondo considerata l’introduzione dell’obbligo di tutela dell’integrità patrimoniale e di ricorso agli istituti introdotti per il superamento della crisi e il recupero dell’integrità aziendale.
L’organo amministrativo dovrà pertanto vigilare costantemente, al fine di rilevare con tempestività se la situazione finanziaria dell’impresa possa tramutarsi in crisi d’impresa. Se, da un lato, il nuovo assetto normativo tutela maggiormente i creditori, dall’altro il ruolo dell’imprenditore rischia di essere privato della propria autonomia nelle scelte imprenditoriali, laddove queste ultime comportino un rischio di impresa elevato. Ciò in quanto la responsabilità dell’imprenditore sarà riconosciuta ex post nei casi di dissesto.
Obbligo di nomina degli organi di controllo
Nell’ottica di consentire la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita di continuità aziendale, il legislatore delegato ha ampliato i casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo. In una realtà come quella italiana, in cui le micro imprese la fanno da padrone, si è ritenuto che i limiti precedentemente previsti non fossero in grado di garantire una vigilanza adeguata.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. della crisi d’impresa, verrà introdotto l’obbligo di nomina del collegio sindacale o altro organo di controllo (sindaco unico o revisore) nel caso in cui la società a responsabilità limitata superi, per almeno due esercizi consecutivi, uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato nessuno di detti limiti. A tal riguardo, la Legge-delega aveva previsto che l’obbligo cessasse al mancato superamento dei limiti per il terzo anno consecutivo.
Laddove non vi provvedesse l’assemblea, l’organo di controllo potrà essere nominato dal tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, nonché su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Le società avranno a loro disposizione 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto per adeguare lo statuto alle novità introdotte. Si ricorda che in occasione delle precedenti modifiche all’art. 2477 del Codice civile, in merito all’obbligo di nomina dell’organo di controllo, fosse controverso se si applicassero le novità normative anche senza un adeguamento formale dello statuto societario.
Se da un lato si apprezza una maggiore trasparenza normativa, dall’altro questo obbligo potrebbe comportare ancora maggiori oneri per le società che dovessero modificare lo statuto, anche al fine di prevedere la nomina di un organo monocratico in luogo del collegio sindacale (si pensi alle Srl di più datata costituzione).
Riferimenti normativi:
Le principali novità introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
di Francesco Falcone - AIDC Taranto, Milena Daverio - AIDC Milano | 4 Dicembre 2018
Entra in vigore, dopo un lungo iter di approvazione, la riforma organica del diritto fallimentare, a distanza di diversi anni dalla sua introduzione originaria e successive integrazioni resesi necessarie con l’evoluzione dell’economia del nostro paese. Una revisione integrale degli istituti concordatari e fallimentari che cambia completamente il modo di percepire questa disciplina rispetto a come siamo abituati a conoscerla attualmente. Prevenzione della crisi e continuità aziendale saranno da oggi le nuove regole ispiratrici del sistema fallimentare italiano che investiranno non più solo le categorie imprenditoriali.
Premessa
È stato approvato l’8 novembre scorso dal Consiglio dei Ministri il nuovo schema di decreto sulla riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della Legge-delega 19 ottobre 2017, n. 155, cosiddetta Riforma Rordorf.
I temi fondanti della riforma sono i seguenti:
Va precisato che la riforma ingloba anche l’ambito applicativo della legge sul sovraindebitamento disciplinandone il contenuto in maniera decisamente più completa rispetto all’attuale assetto.
Inoltre, in aderenza al dettato della Legge-delega:
Strumenti di allerta
Novità assoluta della riforma, che creerà non poche difficoltà applicative ed interpretative, riguarda gli strumenti di allerta contenuti nel Titolo II del Decreto, agli articoli 12 e seguenti.
Al fine di contenere gli effetti della crisi, in tutte le fattispecie imprenditoriali, compresa quella agricola, con esclusione solo delle grandi imprese, dei loro gruppi o delle società quotate, per anticiparne e prevenirne le condizioni, sono introdotte due categorie obbligatorie di strumenti di allerta:
- una segnalazione degli indizi di crisi posta a carico di alcuni soggetti qualificati;
- nuove regole di organizzazione interna poste a carico degli imprenditori.
É affidato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabilil’incarico di qualificare periodicamente, sulla base di indici soggetti alla approvazione del MISE, gli elementi reddituali, patrimoniali e finanziari che possano condurre nelle imprese alla necessità di attivare le procedure di allerta.
È affidato all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’Agenzia Entrate Riscossione, quando si qualifichino quali creditori pubblici dell’impresa, l’obbligo di attivare una segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria fiscale rilevante. Il Decreto ne qualifica i parametri in particolare con obbligo di audizione della parte e precisi limiti di sconfinamento di IVA, contributi e iscrizioni a ruolo. Se ne parlerà approfonditamente.
Superate le soglie, i tre enti interessati invieranno un invito all’imprenditore ad attivare ogni procedura necessaria per rientrare della posizione debitoria, con qualunque mezzo compresa una autonoma domanda di accesso ad una procedura concorsuale. In assenza di interventi, i creditori pubblici attiveranno una segnalazione al nuovo organismo di composizione assistita della crisi, istituito presso le Camere di Commercio, affinché provveda a coinvolgere gli organi societari di controllo, ove esistenti.
Organismo di composizione assistita della crisi
L’istituzione dell’OCRI, Organismo di composizione della crisi di impresa presso ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente, contenuta nell’articolo 16 del Decreto, ha la precisa finalità di affidare ad una istituzione terza la gestione delle segnalazioni di allerta, ma non di avviare una procedura concorsuale.
Ogni segnalazione sarà trattata da un collegio composto da tre membri nominati rispettivamente dal Presidente di sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il territorio, dal Presidente della Camera di Commercio presso cui è istituito l’OCRI e dal Referente di una associazione di categoria imprenditoriale selezionata dal debitore.
L’OCRI opera solo per segnalazioni relative a imprese sopra soglia fallimentare. In caso di imprese sotto soglia o di imprese agricole, il referente trasmetterà la convocazione del debitore all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento competente per il territorio, secondo preferenza del debitore o secondo criteri di rotazione.
L’Organismo di composizione della crisi di impresa ha l’obbligo di convocare il debitore ed ascoltarlo in via riservata e senza divulgazione della procedura. Sono convocati anche gli organi di controllo societari se esistenti.
L’OCRI disporrà l’archiviazione se riterrà non sussistente la condizione di crisi oppure se l’organo di controllo societario, se esistente, o un professionista indipendente, attestino l’esistenza di crediti di imposta o verso la P.A., esigibili, che portati in deduzione dei debiti consentano di portare sotto soglia di segnalazione l’impresa.
Modifica degli assetti organizzativi dell’impresa e responsabilità dell’imprenditore
Nell'ambito della riforma della disciplina dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, il legislatore delegato introduce nuovi obblighi per l’imprenditore, il quale agisce in veste di garante, nei confronti dei terzi, della continuità aziendale.
In particolare, viene introdotto l’obbligo per l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, senza limitazioni relativamente al tipo societario adottato, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine di rilevare tempestivamente i segnali di crisi dell’impresa e di perdita della continuità aziendale. Viene introdotto l’obbligo di attivarsi senza indugio per l’adozione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità.
Filo conduttore dell’intera riforma è la previsione di disposizioni, applicabili a tutti i tipi di società, al fine di evitare che una tutela a maglie troppo larghe possa vanificare l’impianto della riforma stessa. In quest’ottica, viene introdotta anche per le Srl la responsabilità dell’amministratore nei confronti dei creditori sociali a seguito dell’inosservanza dell’obbligo di integrità del patrimonio sociale. Tale responsabilità è attualmente prevista solamente per le società per azioni, mentre nelle Srl la responsabilità dell’amministratore è limitata ai danni cagionati da atti di natura dolosa o colposa nei confronti dei soci, o eventualmente dei terzi danneggiati direttamente.
Quest’ultima responsabilità assume un significato ancora più profondo considerata l’introduzione dell’obbligo di tutela dell’integrità patrimoniale e di ricorso agli istituti introdotti per il superamento della crisi e il recupero dell’integrità aziendale.
L’organo amministrativo dovrà pertanto vigilare costantemente, al fine di rilevare con tempestività se la situazione finanziaria dell’impresa possa tramutarsi in crisi d’impresa. Se, da un lato, il nuovo assetto normativo tutela maggiormente i creditori, dall’altro il ruolo dell’imprenditore rischia di essere privato della propria autonomia nelle scelte imprenditoriali, laddove queste ultime comportino un rischio di impresa elevato. Ciò in quanto la responsabilità dell’imprenditore sarà riconosciuta ex post nei casi di dissesto.
Obbligo di nomina degli organi di controllo
Nell’ottica di consentire la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita di continuità aziendale, il legislatore delegato ha ampliato i casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo. In una realtà come quella italiana, in cui le micro imprese la fanno da padrone, si è ritenuto che i limiti precedentemente previsti non fossero in grado di garantire una vigilanza adeguata.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. della crisi d’impresa, verrà introdotto l’obbligo di nomina del collegio sindacale o altro organo di controllo (sindaco unico o revisore) nel caso in cui la società a responsabilità limitata superi, per almeno due esercizi consecutivi, uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato nessuno di detti limiti. A tal riguardo, la Legge-delega aveva previsto che l’obbligo cessasse al mancato superamento dei limiti per il terzo anno consecutivo.
Laddove non vi provvedesse l’assemblea, l’organo di controllo potrà essere nominato dal tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, nonché su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Le società avranno a loro disposizione 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto per adeguare lo statuto alle novità introdotte. Si ricorda che in occasione delle precedenti modifiche all’art. 2477 del Codice civile, in merito all’obbligo di nomina dell’organo di controllo, fosse controverso se si applicassero le novità normative anche senza un adeguamento formale dello statuto societario.
Se da un lato si apprezza una maggiore trasparenza normativa, dall’altro questo obbligo potrebbe comportare ancora maggiori oneri per le società che dovessero modificare lo statuto, anche al fine di prevedere la nomina di un organo monocratico in luogo del collegio sindacale (si pensi alle Srl di più datata costituzione).
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Procedure di allerta